AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.112
Data decisione, Autorità: 13.08.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00112
Lugano 13 agosto 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 20 maggio 1999
in materia di: imposta di successione
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ __________ si sposò il 15 gennaio 1938 con __________ __________. Dalla loro unione nascevano tre figlie. Il data 19 luglio 1986 i coniugi __________, con rogito del notaio __________ __________, stipulavano una convenzione matrimoniale in virtù della quale gli aumenti della sostanza coniugale sarebbero spettati per intero al coniuge superstite. __________ __________ decedeva il 16 aprile 1992 senza lasciare testamento.
A seguito di contestazioni sorte tra gli eredi sulla natura degli attivi ereditari, inventariati dal notaio __________, il Pretore del distretto di Bellinzona, con sentenza del 9 settembre 1996, confermata dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello il 28 febbraio 1998, stabiliva che gli attivi erano costituiti esclusivamente da aumenti della sostanza coniugale e che gli stessi spettavano esclusivamente a __________ __________ conformemente alla convenzione matrimoniale del 19 luglio 1986.
1.2.
Il 18 febbraio 1999 I'Ufficio imposte di successione e donazione (UCISD) erigeva I'inventario fiscale e con decisione del 18 febbraio 1999 imponeva __________ __________ sui 2/3 degli aumenti, dedotti i passivi successori. Il regime matrimoniale applicabile al momento del decesso di __________ __________ era, secondo l’UCIDS, quello dell’unione dei beni sancito dalla convenzione matrimoniale.
L’attivo netto imponibile veniva determinato in fr. 181'462.70 e l'imposta dovuta in fr. 10'260.80.
1.3.
__________ __________, assistita dall’avv. __________, presentava reclamo contro la notifica di tassazione, sostenendo che il regime applicabile sarebbe stato quello della partecipazione agli acquisti.
Con decisione 22 aprile 1999 I'UCISD respingeva il reclamo.
L’UCISD, dal canto suo, propone invece di respingere il ricorso.
__________ __________ è deceduto il 16 aprile 1992. Alla presente fattispecie torna pertanto pacificamente applicabile, in virtù della norma transitoria contenuta nell’art. 326 cpv. 2 della nuova legge tributaria del 21 giugno 1994, la vecchia legge tributaria del 28 settembre 1976.
3.2.
Secondo l’art. 106 lett. d v.LT, sono sottoposti all'imposta sulle successioni le liberalità fatte per causa di morte al coniuge superstite in virtù di una convenzione matrimoniale o di altra pattuizione scritta, in quanto la quota assegnatagli ecceda la sua quota parte legale.
Il 5 ottobre 1984 il Parlamento votava una revisione parziale del Codice civile, che modificava gli effetti del matrimonio e il regime dei beni fra coniugi. La legge veniva in seguito approvata dal popolo in votazione popolare il 21/22 settembra 1985. Il 22 gennaio 1986 il Consiglio federale decideva che la novella legislativa sarebbe entrata in vigore il 1° gennaio 1988 (cfr. Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, Berna, 1987, p. 27).
Secondo l’abrogato art. 214 cpv. 1 CC, gli aumenti appartenevano per un terzo alla moglie e ai suoi discendenti e per il resto al marito o ai suoi eredi. La legge consentiva nondimeno di stabilire per convenzione matrimoniale un altro modo di ripartire gli aumenti e le diminuzioni (cfr. art. 214 cpv. 3 CC, in vigore fino al 31 dicembre 1987).
Il nuovo diritto invece prevede la ripartizione paritaria degli aumenti in regime di partecipazione agli acquisti (cfr. art. 215 cpv. 1 CC, in vigore dal 1° gennaio 1988).
4.2.
La convenzione matrimoniale stipulata dai coniugi __________ risale al 19 luglio 1986 ed è quindi anteriore all’entrata in vigore del nuovo diritto. __________ __________ è deceduto il 16 aprile 1992, quindi già vigente il nuovo diritto matrimoniale.
Si pone pertanto il problema del diritto matrimoniale applicabile al momento del decesso di __________, se il vecchio diritto o il nuovo. Più in particolare si tratta di stabilire se continuasse a essere applicabile la modifica convenzionale del regime legale dell’unione dei beni, con cui i coniugi __________ hanno modificato la regola dell’art. 214 cpv. 1 CC in vigore fino al 31 dicembre 1987, attribuendo la totalità degli aumenti della sostanza coniugale all’altro coniuge.
Secondo l’art. 10 cpv. 1 del titolo finale del Codice civile, "se i coniugi hanno conchiuso una convenzione matrimoniale giusta le disposizioni del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, tale convenzione conserva la sua validità e, salvo le disposizioni del presente titolo concernenti i beni riservati, l'efficacia verso i terzi e la separazione convenzionale dei beni, il loro intero regime dei beni rimane sottoposto alle norme della legge anteriore".
In linea generale, con questa norma il Legislatore ha espresso la volontà che tutte le convenzione matrimoniali concluse sotto il Codice civile del 1907 continuassero ad avere vigore (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar,vol. II / 1.a sezione/ 3.a parte, Das Güterrecht der Ehegatten, Berna, 1992, p. 10). Più in particolare, nel caso del regime legale dell'unione dei beni, se i coniugi lo hanno modificato prevedendo una ripartizione degli aumenti diversa da quella del vecchio art. 214 cpv. 1 CC, resteranno sottoposti al regime dell’unione dei beni (cfr. Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 591 e s.; inoltre Piotet, Traité de droit privé suisse, Droit successoral, vol. IV, Friburgo 1987, pag. 29; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., p. 11). Fanno eccezione unicamente i casi in cui i coniugi attraverso una convenzione sarebbero semplicemente ritornati al regime ordinario dell’unione dei beni senza modificarlo in alcun modo (cfr. Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 583; Hausheer/Reusser/
Geiser, loc. cit.), né per quanto concerne il riparto degli aumenti, né per quanto concerne la costituzione di beni riservati convenzionali, né per quanto concerne il trasferimento al marito della proprietà degli apporti della moglie (regime dell’unità dei beni (cfr. Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 585; Hausheer/
Reusser/Geiser, loc. cit.).
Il principio sancito dal citato art. 10 vale anche in quei casi in cui il contratto matrimoniale è stato concluso poco tempo prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto (cfr. Deschenaux/Stein-
auer, loc. cit.).
5.2.
D'altra parte, l'art. 10b cpv. 1 del titolo finale del Codice civile prevedeva che i coniugi che vivevano nel regime comune dell'unione dei beni sotto la legge anteriore, ma lo avevano modificato per convenzione matrimoniale, potevano, entro un anno dall'entrata in vigore della legge nuova, dichiarare per iscritto e congiuntamente all'ufficio del registro dei beni matrimoniali del loro domicilio di voler sottoporre i loro rapporti giuridici al nuovo regime ordinario della partecipazione agli acquisti. In tal caso, secondo il secondo capoverso di questo articolo, la partecipazione convenzionale all'aumento sarebbe valsa per la somma totale degli aumenti della sostanza d'ambo i coniugi, salvo che fosse stato stabilito altrimenti per convenzione matrimoniale.
In altre parole, l'art. 10b offre ai coniugi, per i quali continuerebbe a sussistere il regime matrimoniale dell'unione dei beni, una via semplificata per sottoporsi al regime della partecipazione agli acquisti, a condizione che agiscano al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto (cfr. Deschenaux/Stein-
auer, op. cit., p. 586; Hausheer/Reusser/Geiser, loc. cit.).
5.3.
Nel caso in esame, i coniugi __________ hanno stipulato, dopo quasi cinquant'anni di matrimonio, nell'imminenza dell'entrata in vigore del nuovo diritto sugli effetti del matrimonio e il regime dei beni fra coniugi, una convenzione, con cui modificavano la regola legale sulla ripartizione degli aumenti nell'ambito del regime dell'unione dei beni, prevedendo che la totalità degli stessi sarebbe spettata per intero al coniuge superstite.
Stipulando questa convenzione, i coniugi __________ hanno chiaramente manifestato la volontà di favorirsi vicendevolmente in caso di decesso dell'uno o dell'altro coniuge, attribuendosi reciprocamente la totalità degli aumenti, e non soltanto la metà, come sarebbe accaduto vigente il nuovo diritto sotto il regime della partecipazione agli acquisti (cfr. art. 215 cpv. 1 CC, in vigore dal 1° gennaio 1988).
Questa espressione di volontà è corroborata ulteriormente dal fatto che i coniugi __________, dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto, non abbiano approfittato della procedura agevolata che consentiva loro di sottoporsi al regime della partecipazione agli acquisti.
La ricorrente è ora manifestamente malvenuta, per non dire che rasenta la temerarietà, a sostenere di sottostare al regime della partecipazione agli acquisti al momento del decesso del marito. Tanto più che anche la prima Camera civile del tribunale d'appello, seppur da altra angolazione, era pervenuta alla medesima conclusione confermando per altro un precedente giudizio del Pretore del distretto di Bellinzona (cfr. Sentenza I CCA del 28 febbraio 1998, cresciuta incontestata in giudicato; inoltre Sentenza del Pretore del distretto di Bellinzona del 6 settembre 1996).
5.4.
Manifestamente destituiti di fondamento sono gli argomenti invocati dalla ricorrente.
5.4.1. In primo luogo, il richiamo all'art. 9d cpvv. 1 e 2 del titolo finale del Codice civile non è pertinente. Dalla semplice lettura della norma si evince che essa non si confà al caso in esame. È infatti certo che al momento dell'entrata in vigore della nuova legge i coniugi non avevano già terminato, come esige l'art. 9d cpv. 1, la liquidazione del regime matrimoniale secondo le disposizioni sull'unione dei beni. Essi nemmeno l'avevano iniziata, ma come si è visto, avevano chiaramente dimostrato, quanto meno per atti concludenti, di voler continuare a sottostare al regime convenzionalmente modificato dell'unione dei beni fino al decesso di uno di loro.
5.4.2. Né giova invocare, per quanto precede, l'art. 9d cpv. 2, per il quale, prima dell'entrata in vigore della nuova legge, ogni coniuge poteva comunicare per iscritto all'altro che il loro regime d'unione dei beni sarebbe stato sciolto secondo le disposizioni delle legge anteriore. Tale norma trova per altro applicazione solo nei casi di passaggio automatico da un regime all'altro, che si ha soltanto nei casi in cui i coniugi vivevano sotto il regime dell'unione dei beni ordinario non modificato convenzionalmente. Non può invece trovare applicazione nei casi in cui il regime dell'unione dei beni è stato convenzionalmente modificato, poiché questi casi formano oggetto di regolamentazione specifica (cfr. art. 10b; inoltre art. 9e cpv. 1 e contrario).
La modifica convenzionale del regime dell'unione dei beni, con attribuzione della totalità degli aumenti al coniuge superstite, adottata nell'imminenza dell'entrata in vigore della nuova legge, fa d'altra parte apparire difficilmente compatibile con il principio della buona fede e quindi temerario il richiamo all'art. 9d cpv. 2.
I coniugi __________, stipulando la suddetta convenzione hanno manifestamente inteso favorirsi l'un altro nella misura massima possibile in caso di decesso di uno di loro. La ricorrente è ora malvenuta a pretendere che sia applicabile il regime della partecipazione dei beni, solo perché fiscalmente più favorevole rispetto alla soluzione adottata, che l'ha non poco favorita dal profilo civilistico.
5.4.3. Né si comprende l'appunto mosso all'UCISD d'aver frainteso la motivazione della sentenza della prima Camera civile del tribunale d'appello. Dalla lettura della sentenza si evince senza alcun dubbio che la convenzione matrimoniale del 19 luglio 1986 è alla base del giudizio d'appello. Diversamente non avrebbe avuto alcun senso pronunciarsi sull'applicazione dell'art. 10 cpv. 3 del titolo finale del Codice civile, dal momento che esso tutela la porzione legittima dei discendenti comuni nei casi, come il presente, di convenzioni che modificano la partecipazione all'aumento o alle diminuzioni nel regime dell'unione dei beni.
In simili condizioni, la decisione dell'UCISD di assoggettare all'imposta i due terzi appare perfettamente corretta.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1'200.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.--
per un totale di fr. 1'280.--
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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