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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.111
Data decisione, Autorità: 10.06.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00111
Lugano 10 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 17 maggio 1999
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con scritto del 20 aprile 1999, la __________ __________ chiedeva la restituzione di un importo di complessivi fr. 5’045.05, corrispondente ad imposte alla fonte trattenute in misura eccessiva dal salario del proprio dipendente __________ __________ negli anni 1997 e 1998, in considerazione dell’applicazione di un’aliquota troppo alta;
che, con decisione del 28 aprile 1999, l’Ufficio imposte alla fonte si rifiutava di entrare nel merito della domanda in questione, in quanto tardiva;
che un reclamo della debitrice dell’imposta veniva respinto dall’autorità di tassazione, con decisione del 12 maggio 1999, in cui veniva ribadita la tardività della richiesta;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________ ripropone la richiesta di restituzione dell’imposta alla fonte indebitamente versata al fisco, argomentando di non avere saputo che la moglie del contribuente svolgeva solo un’attività accessoria, tassata con l’aliquota del 4%;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che in caso di contestazione sulla ritenuta d’imposta, il contribuente o il debitore della prestazione imponibile può esigere dall’autorità di tassazione, fino alla fine del mese di marzo dell’anno che segue la scadenza della prestazione, una decisione in merito all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento (art. 210 cpv. 1 LT; art. 137 cpv. 1 LIFD);
che, nella fattispecie, la ricorrente, debitrice dell’imposta alla fonte, ha inviato la richiesta di restituzione dell’imposta solo il 20 aprile 1999, quindi oltre il termine utile anche per la ritenuta del 1998;
che, tuttavia, come detto, la ricorrente non contesta la ritenuta in quanto tale, ma chiede piuttosto il rimborso dell’importo trattenuto per errore, applicando un’aliquota eccessiva;
che la ricorrente ammette, del resto, che è lo stesso impiegato ad avere omesso di informarla della circostanza che la moglie esercitava solo un’attività a tempo parziale e di domandare la conseguente rettifica dell'aliquota applicabile;
che, neppure ricevendo dalla ricorrente la comunicazione circa l'aliquota applicata, il contribuente si è avveduto dell'errore;
che, in simili circostanze, mal si comprende come la ricorrente possa, a tale distanza di tempo, rivolgersi all'autorità fiscale per la restituzione di imposte pagate a torto per la stessa negligenza o disattenzione del lavoratore, tanto più che la legge tributaria non prevede neppure una procedura di rimborso di tal genere;
che l'unico rimedio giuridico che potrebbe entrare in considerazione è allora quello della revisione, che è però esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 196 cpv. 2 LT 1976, art. 232 cpv. 2 LT 1994, art. 147 cpv. 2 LIFD);
che, in considerazione della sua natura di rimedio giuridico straordinario, I'istituto della revisione non è dato per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso;
che, di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell'errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell'autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450 451 );
che non sono dunque chiaramente adempiuti i requisiti della revisione, essendo l'errore del datore di lavoro direttamente dipendente dalla mancata informazione del lavoratore stesso;
che questa Camera ha proprio avuto modo di decidere recentemente che non ha diritto ad una revisione delle tassazioni di anni precedenti un contribuente, assoggettato alla fonte, che, per un’errata informazione fornita al datore di lavoro, circa la sopravvenuta cessazione dell’attività lucrativa del coniuge, è stato tassato con un’aliquota superiore a quella che sarebbe stata giustificata (CDT n. ..__________ del 23 luglio 1997 in re M.S.);
che anche il Tribunale federale ha dovuto occuparsi nei mesi scorsi del caso di un frontaliere soggetto all’imposta federale diretta ritenuta alla fonte, il quale aveva omesso di interporre reclamo scritto e motivato per contestare l’ammontare della ritenuta operata sul suo salario;
che, nonostante un grossolano errore del datore di lavoro, l’Alta Corte ha negato la revisione della tassazione, argomentando, fra l’altro, che il fisco non è tenuto a controllare le dichiarazioni dell’imposta alla fonte (RDAF 55 / 1999 p. 138, con nota critica di J.-M. Rivier a p. 146);
che il ricorso deve pertanto essere respinto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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