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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.110
Data decisione, Autorità: 05.07.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00110
Lugano 5 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 15 maggio 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ e __________ __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nel corso del 1995 essi hanno parzialmente riattato l’abitazione in cui vivono e, meglio l’appartamento da loro abitato, contraendo personalmente con la __________ __________ di __________ un mutuo di fr. 415’800.-, garantito da ipoteca sull’immobile di proprietà di __________ __________. Tra i lavori effettuati vi è un investimento di fr. 42'200.- per il risparmio energetico e la protezione dell’ambiente.
Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 i coniugi __________ chiedevano la deduzione a titolo di spese di manutenzione dell’importo suddetto e, meglio di fr. 42'200.-.
l’Ufficio di tassazione escludeva invece dalla tassazione notificata il 12 ottobre 1998 tale deduzione.
Con decisione del19 aprile 1999 l’UT respingeva il reclamo, rilevando che la deduzione richiesta non poteva venire concessa, poiché era stata effettuata su un immobile di proprietà di terze persone.
Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ ripropongono in questa sede la richiesta di poter dedurre i costi legati all’investimento per il risparmio energetico sull’immobile di proprietà del signor __________. Avvertono, tra l’altro, di aver chiesto, prima di effettuare l’investimento, assicurazioni all’autorità fiscale e di aver pagato di tasca propria il costo dell’investimento.
Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
In occasione dell'udienza del 1° luglio 1999 , dopo aver ascoltato le spiegazioni dei ricorrenti, il Giudice ha proposto di considerare nella partita fiscale del sig. __________ __________ il valore locativo e le spese di manutenzione relative all'appartamento occupato dai ricorrenti nell'abitazione di proprietà di quest'ultimo. L' Ufficio di tassazione, dal canto suo, si è impegnato a procedere in tal senso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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