AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.108
Data decisione, Autorità: 05.07.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00108
Lugano 5 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 10 maggio 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
L' Ufficio di tassazione di Bellinzona nella notifica di tassazione del 12 ottobre 1998 aggiungeva d’ufficio alla contribuente, in considerazione del fabbisogno necessario per vivere, un reddito d’altra fonte di fr. 15'000.- di media annua, poi ridotti a fr. 10'000.- (cfr. decisione su reclamo del 19 aprile 1999).
Con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente chiede lo stralcio del reddito d’altra fonte, producendo tra l’altro una dichiarazione della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG dalla quale risulta che nel 1995 ha beneficiato di una prestazione complementare di fr. 12'816.- in aggiunta alla rendita d’invalidità e nel 1996 di fr. 11'232.-.
3.1.
L’art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve effettuare una «valutazione coscienziosa».
La tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
3.2.
Anche l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
Contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica
La ricorrente ha allegato al ricorso una dichiarazione del 15 gennaio 1997 della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG dalla quale risulta che nel 1995 ha beneficiato di una prestazione complementare di fr. 12'816.- in aggiunta alla rendita d’invalidità e nel 1996 di fr. 11'232.-.
Tale prestazione non risulta invece menzionata nel certificato delle rendite AVS/AI del 15 aprile 1997 rilasciato dall’Istituto delle assicurazioni sociali alla contribuente e allegato da quest’ultima alla dichiarazione d’imposta.
L’UT non ne era quindi al corrente e non ne ha tenuto conto nella valutazione del dispendio.
Se tale circostanza fosse stata nota all’autorità fiscale, il calcolo del dispendio non avrebbe evidenziato la mancanza di liquidità, che l’UT è invece stato costretto a rilevare a causa dell’informazione lacunosa che emergeva dal certificato del 15 aprile 1997 dell’Istituto delle assicurazioni sociali, prodotto dalla contribuente medesima con la dichiarazione d’imposta.
4.2.
Dall’incarto fiscale parrebbe inoltre che la ricorrente benefici, oltre alla prestazione complementare non imponibile, di altre entrate che meritano di essere meglio chiarite.
Appare quindi opportuno annullare in ordine la decisione su reclamo e retrocedere gli atti all’Ufficio di tassazione per nuova decisione dopo ulteriori accertamenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del19 aprile 1999 è annullata in ordine e gli atti del procedimento sono retrocessi all’ Ufficio di tassazione di Bellinzona per nuova decisione dopo più approfonditi accertamenti.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster