AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.96
Data decisione, Autorità: 27.09.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00096
Lugano 27 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 27 aprile 1999
in materia di: IC/IFD 95/96 intermedia e IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ -__________, __________ __________ __________, rappr. da: __________ __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ -, nato nel 1955, padre di un figlia nata nel 1986, già istruttore militare dal 1977, era stato pensionato anticipatamente per motivi di salute. Dal 1° gennaio 1991 egli era titolare di una rendita AI e inoltre dal 1° novembre 1991 anche di una rendita d'invalidità dell'assicurazione militare federale secondo l'art. 12 cpv. 1 LAM dal 1, che beneficiava dell'esenzione fiscale. Questa prestazione era tuttavia decurtata per sovrassicurazione. __________ __________ - aveva inoltre ricevuto dall'Assicurazione militare federale la liquidazione della rendita capitalizzata per danno all'integrità. Egli decedeva il 4 febbraio 1996.
Sia nella notifica di tassazione IC/IFD 1993-94 sia nella successiva notifica IC/IFD 1995-96 l'Ufficio di tassazione gli esponeva tra i redditi unicamente la parte della rendita AI che eccedeva l'ammontare della decurtazione della rendita dell'assicurazione militare federale (inizialmente fr. 774.40 mensili).
Il 30 marzo 1998 l'UT notificava alla vedova, __________ __________ -__________, la tassazione intermedia per decesso con effetto dal 5 febbraio 1996, in cui esponeva tra i redditi imponibili sia l'importo della rendita AVS per superstiti, sia quello della rendita per superstiti dell'assicurazione militare federale, sia quello della rendita del II Pilastro.
__________ -__________, assistita da __________ __________, commercialista, chiedeva, da un lato, che l'intermedia venisse posticipata al 1° marzo 1996, data dalla quale le precedenti rendite d'invalidità sono state sostituite da quelle per superstiti e, dall'altro, l'esenzione delle rendite per superstiti dell'assicurazione militare federale.
Con decisone su reclamo del 29 marzo 1999 l'UT ribadiva l'imponibilità della rendita per superstiti dell'assicurazione militare federale, argomentando che, secondo l'art. 116 LAM, solo le rendite in corso al momento dell'entrata in vigore della nuova legge (1° gennaio 1994) beneficiano dell'esenzione e che nel caso concreto la rendita d'invalidità erogata secondo il vecchio diritto è stata trasformata in rendita per superstiti dopo la data dell'entrata in vigore del nuovo diritto.
Sia la Divisione giuridica dell'imposta federale diretta sia la Divisione cantonale delle contribuzioni propongono invece di respingere il ricorso.
Degli argomenti ricorsuali e responsivi verrà detto in seguito per quanto necessario.
Con ulteriore scritto del 29 luglio 1999 la ricorrente si è confermata nel proprio ricorso.
All'udienza del 2 settembre 1999 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni, illustrandole ulteriormente.
Il patrocinatore della ricorrente ha pure formulato domanda d'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.
4.1
Secondo la ricorrente, contrariamente a quanto assume l’autorità fiscale, per sapere se una rendita era già in corso il 1° gennaio 1994 al momento dell’entrata in vigore della nuova LAM, non bisogna riferirsi alla data del decesso dell’assicurato, ma ai fatti e alla previa decisione ai quali è fatto riferimento in quella di assegnazione della rendita per superstiti e orfani. Ciò significherebbe concretamente riferirsi non alla data del decesso, bensì al momento del pensionamento anticipato del defunto. Infatti, secondo la ricorrente, il diritto alla rendita per superstiti è già in essere, ovvero in corso al momento in cui è stata decisa l'erogazione della rendita d’invalidità all’assicurato.
4.2
Di diverso avviso la Divisione giuridica dell’IFD. Le rendite per superstiti dell’assicurazione militare federale, quand’anche si fondino su una rendita d’invalidità decisa sotto l’egida della vecchia LAM, sono da considerare rendite a se stanti. La rendita d’invalidità si basa infatti sul pregiudizio presumibilmente permanente alla capacità di guadagno causato da malattia e il suo importo è stabilito in funzione dell’incapacità di guadagno. Le rendite per superstiti trovano invece fondamento nella perdita di sostegno da parte di colui il quale era tenuto al mantenimento della famiglia secondo il CC, con la conseguenza che se la rendita per il coniuge superstite è versata per tempo indeterminato, quella per orfani invece è erogata fino al compimento del 18°, risp. del 25° anno di età. In altre parole, secondo la Divisione giuridica dell’IFD, il rischio assicurato è diverso e le rendite per superstiti costituiscono quindi delle nuove rendite disciplinate dalla nuova LAM se versate dopo il 1° gennaio 1994.
Di medesimo avviso è pure la Divisione cantonale delle contribuzioni.
Secondo l’art. 47 cpv. 2 LAM del 20 settembre 1949, il diritto alle prestazioni dell’assicurazione militare, come pure le somme riscosse a titolo di prestazioni, non possono per se stessi formare oggetto di una imposta diretta sul reddito o sul patrimonio da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
La ragione di questa eccezione all’assoggettamento fiscale personale trovava la sua ragione in ragioni di natura socio-politica, segnatamente nella volontà di non limitare l’effetto dell’assicurazione militare (Schatz, Kommentar zur Eidgenössischen Militärversicherung, Zurigo, 1952, p. 222 s.; inoltre E. Blumenstein, Sistema di diritto delle imposte, Milano, 1954, p. 56; E. Blumenstein, System des Steuerrechts, Zurigo, 1971, p. 58). L’esonero fiscale era infatti stato introdotto - come si legge nel Messaggio del Consiglio federale concernente la legge federale sull'assicurazione militare dell’ 11 settembre 1990, con la legge del 1901 allo scopo di garantire all'assicurato il beneficio integrale delle prestazioni, che a quell'epoca erano assai modeste (cfr. Messaggio concernente la LAM dell’ 11 settembre 1990, in FF 1990 – III – p. 206 s.)
5.2.
Per contro, la nuova LAM del 19 giugno 1992, entrata in vigore il 1° gennaio 1994, non prevede più, in linea di principio, l’esenzione delle prestazioni dell’assicurazione militare.
Infatti, come si legge sempre nel citato Messaggio, dal 1901 a oggi, le prestazioni dell'assicurazione militare sono state considerevolmente ampliate, al punto che oggi, combinate con eventuali prestazioni di altre assicurazioni sociali, raggiungono ora un livello che è di norma quasi identico al guadagno effettivo di cui l'assicurato è stato privato. Se fosse stato mantenuto, l'esonero fiscale delle prestazioni avrebbe favorito il paziente militare rispetto alle persone integralmente capaci di esercitare un'attività lucrativa e ai beneficiari di prestazioni concesse da altre assicurazioni sociali (cfr. Messaggio, loc. cit.), creando una insostenibile disparità di trattamento nell’attuazione del principio dell’imposizione secondo la capacità contributiva.
5.3.
Dando concreto seguito alle insistenti richiesti di abolire questo non più giustificato privilegio, il legislatore ha disposto, all’art. 116 LAM che la Confederazione, i Cantoni e i Comuni non possono gravare di un’imposta diretta sul reddito e sulla sostanza soltanto le rendite d’invalidità e per superstiti in corso al momento dell’entrata in vigore della legge e che questa norma è parimenti applicabile alla rendite di invalidità convertite in rendite di vecchiaia giusta l’art. 112 cpv. 2 (cfr. anche Messaggio cit., p. 246).
L’esonero fiscale costituisce quindi oggi un’ eccezione al principio della piena imponibilità delle rendite, sancito dal nuovo diritto ed è destinato a scomparire inesorabilmente con il trascorrere degli anni, proprio perché eccezione riservata alle rendita del vecchio diritto.
5.3.1. L’art. 112 cpv. 1 dispone, dal canto suo, che le rendite d’invalidità in corso al momento dell’entrata in vigore della legge continuano a essere versate secondo il diritto previgente, fatti salvi i casi in cui la rendita viene riveduta conformemente all’art. 44.
In altre parole, le rendite d’invalidità in corso non verranno adeguate al nuovo tasso d’indennizzo più elevato, riservata la revisione secondo l’art. 44, e continueranno a fruire dell’esonero fiscale. I beneficiari delle vecchie rendite d’invalidità saranno così privilegiati grazie all’esenzione fiscale soprattutto nel caso di cumulo con rendite AI ed ev. dell’assicurazione infortuni obbligatoria, poiché il nuovo tasso d’indennizzo generalizzato del 95 per cento non esplica alcun effetto a causa della riduzione per sovrassicurazione (cfr. Messaggio cit., p. 244 s.).
5.3.2. Secondo l’art. 112 cpv. 2 LAM, inoltre, la conversione, al momento dell’entrata in vigore della nuova legge, di una rendita d’invalidità in corso in una rendita di vecchiaia secondo l’art. 47 - secondo cui la rendita d’invalidità concessa per un periodo indeterminato è pagata come rendita di vecchiaia calcolata in base alla metà del guadagno annuo determinante la rendita - è applicabile ai beneficiari di rendite che non hanno ancora compiuto i 55 anni al momento dell’entrata in vigore della legge.
A questo riguardo il Messaggio precisa, con una formulazione che esige un' attenta lettura, che:
“il beneficiario di una rendita d’invalidità in corso potrà riscuoterla immutata fino a quando avrà raggiunto l’età della rendita AVS. Nel peggiore dei casi, ne approfitterà ancora durante 7 o 10 anni, in quanto l’età che dà diritto alla rendita AVS è di 62 anni per le donne e di 65 per gli uomini. Nel maggior numero dei casi, la durata di riscossione della rendita sino all’età AVS sarà però sensibilmente superiore, poiché la maggior parte dei beneficiari ha meno di 55 anni. Durante tutto questo tempo, il beneficiario di una rendita d’invalidità in corso fruirà dell’esonero fiscale se la sua rendita non viene riveduta” (Messaggio, cit., p. 245).
Il Legislatore si è quindi posto il problema della parità di trattamento dei beneficiari delle rendite d’invalidità correnti rispetto ai beneficiari di rendite concesse secondo il nuovo diritto, in particolare per quanto concerne l’ordinamento delle rendite di vecchiaia e ha ritenuto opportuna un’eccezione soltanto per gli assicurati che stanno per raggiungere l’età della rendita AVS. Per questa ragione ha deciso di esonerare dalle imposte dirette una rendita d’invalidità accordata secondo il diritto previgente e convertita secondo il nuovo diritto in una rendita di vecchiaia (Messaggio cit., p. 245). Così i titolari di una rendita d'invalidità dell'assicurazione militare, che al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, non hanno ancora raggiunto la soglia dei 55 anni di età, non beneficeranno più dell'esenzione fiscale al momento della trasformazione della rendita d'invalidità in rendita di vecchiaia secondo il nuovo art. 47 LAM.
5.4.
5.4.1. Solo eccezionalmente quindi, secondo il nuovo diritto, le rendite dell’assicurazione militare continuano a beneficiare dell’esenzione.
Dai materiali legislativi si evince infatti con tranquillante certezza che la disciplina giuridica di tale eccezione è stata concepita dal Legislatore in termini restrittivi. Essa riguarda, da un lato, le rendite d’invalidità correnti, a condizione che siano soddisfatti ben determinati presupposti, segnatamente che non vengano nel frattempo rivedute secondo l'art. 44 LAM (cfr. consid. 5.3.1-2; Messaggio cit., p. 245.) e per ragioni di equità e parità di trattamento le rendite di vecchiaia del nuovo diritto che per così dire surrogano o sostituiscono rendite d’invalidità del vecchio diritto, nel caso di titolari di rendite d'invalidità che al momento dell'entrata in vigore della nuova legge avevano compiuto i 55 anni.
Ritenere che il Legislatore abbia voluto estendere l’eccezione anche ad altre fattispecie, ad esempio alla fattispecie in esame, urta contro la lettera della norma e la chiara volontà del Legislatore, il quale, nel Messaggio accompagnante il disegno di legge ha esposto le ragioni della normativa eccezionale e della sua formulazione restrittiva. Se il Legislatore avesse voluto una disciplina più liberale in materia di esenzione delle rendite versate dall'assicurazione militare, non avrebbe mancato di precisarlo nell'art. 116 e non si sarebbe invece limitato nella seconda frase di questa norma a rinviare al solo art. 112 cpv. 2, sulla cui ratio e sulla cui formulazione restrittiva si è ampiamente detto (cfr. consid. 5.3.2.).
5.4.2. Non va inoltre perso di vista che, diversamente, si finirebbe per creare delle disparità di trattamento incompatibili con il nuovo principio che prevede in linea generale l’ assoggettamento alle imposte dirette delle rendite dell’assicurazione militare dall’entrata in vigore della nuova legge.
Già per queste ragioni, quindi il ricorso deve essere respinto.
Il rilievo è pertinente e, a titolo meramente abbondanziale, conferma quanto sin qui esposto. Se la nozione d'invalidità è nozione giuridico-economica uniforme in tutti i settori del diritto delle assicurazioni sociali e la relativa rendita mira a compensare l'incapacità di guadagno permanente o di rilevante durata, la rendita per superstiti trova fondamento nel diritto civile, segnatamente nell'obbligo di sostentamento verso i famigliari e mira così per sua natura ad alleviare la perdita di sostegno che deriva ai famigliari dal decesso del loro congiunto (cfr. artt. 40 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 53 cpv. 1 n. LAM; artt. 23 cpv. 1 e 29 v. LAM; Messaggio cit., pp. 223 e 227 s.; Schatz, op. cit., pp. 138 ss. e p. 161 s.; inoltre, T. Locher, Grundrisse des Sozialversicherungsrecht, Berna, 1994, pp. 97, 111 e 248).
La differente natura giuridica delle due rendite interrompe quindi, dall'angolazione che interessa nel presente giudizio, la continuità, alla quale si richiama la ricorrente, tra una rendita d'invalidità e una rendita per superstiti.
Questo argomento, per quanto comprensibile, non è giuridicamente rilevante. È certo vero che accanto all'importo ridotto della rendita per superstiti rispetto alla rendita d'invalidità, la ricorrente subisce un'ulteriore riduzione per effetto dell'assoggettamento della rendita alle imposte dirette, ma questa ulteriore conseguenza è stata voluta, come si è visto, dal Legislatore per questioni di parità di trattamento verso i titolari di rendite versate dalle altre assicurazioni sociali.
Fa infine presente che la rendita per superstiti è stata versata la prima volta con effetto dal 1° marzo 1996 e non dalla data del decesso, vale a dire dal 4 febbraio 1996. Chiede quindi che non si tenga conto del mese di febbraio.
La Divisione giuridica dell’IFD ricorda invece che la tassazione intermedia per decesso deve essere eseguita a partire dall’apertura della successione. Di medesimo avviso è pure la Divisione cantonale delle contribuzioni.
8.2.
L'argomento è privo di pregio.
Va innanzi tutto rilevato che la tassazione intermedia per devoluzione per causa di morte prende pacificamente inizio con l'apertura della successione. Sia l'art. 46 cpv. 1 LIFD sia l'art. 56 cpv. 1 LT stabiliscono, senza possibilità d'interpretazione, che la tassazione intermedia si fa al momento del cambiamento.
Né si giustifica di omettere nel calcolo dei nuovi elementi di reddito l'importo della rendita per superstiti del mese di febbraio, non tanto perché, fino alla fine di febbraio la vedova ha continuato a percepire per tutto il mese la rendita d'invalidità (per altro d'importo superiore), ma perché dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 1997 ella ha comunque ricevuto dodici mensilità.
Decidere diversamente creerebbe d'altra parte una difficilmente sostenibile disparità di trattamento tra superstiti a dipendenza della data del decesso del coniuge, se più o meno ravvicinata all'inizio del mese successivo.
In occasione dell'udienza il patrocinatore della ricorrente ha formulato domanda d'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.
In una sentenza del 1985, il Tribunale federale ha stabilito che anche in un procedimento amministrativo retto dal principio indagatorio deve essere riconosciuta - a determinate condizioni - la pretesa al gratuito patrocinio, in base alle garanzie procedurali che scaturiscono direttamente dall'art. 4 CF (ZBl 86/1985, p. 412; EuGRZ 1985, p. 485; DTF 111 Ia 279). Ciò vale dunque anche nell'ambito della procedura fiscale (CDT n. 92 del 25 maggio 1994 in re G. L.; anche CDT n. ..__________ in re E. D.G.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 284; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 385).
Primo presupposto per l'ottenimento del patrocinio gratuito è l'indigenza dell'istante (DTF 110 Ia 27 consid. 2); occorre poi che il procedimento non sia manifestamente infondato nel merito o irricevibile in ordine (DTF 110 cit.; 104 Ia 73).
9.2.
La domanda d'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio non può essere accolta, non appena si prenda visione dei fattori di reddito e di sostanza imponibili che emergono dalla tassazione IC/IFD 1997-98 (reddito netto imponibile di fr. 80'704.-; sostanza netta imponibile di fr. 186'360.-) e che superano di gran lunga i limiti dell'indigenza.
9.3.
Nella commisurazione della tassa di giustizia questa Camera tiene comunque conto della particolare situazione della ricorrente determinata dal decesso del coniuge e dalle conseguenze assicurative e fiscali, ma anche e soprattutto della natura di principio che riveste questa fattispecie.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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