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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.91
Data decisione, Autorità: 04.11.1999, CDT
Incarto n. 80.1999.00091
Lugano 4 novembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 23 aprile 1999
in materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato da:
__________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ vendeva, in data 17 giugno 1996, metà della part. n. __________ del Comune di __________ al fratello __________, al prezzo di fr. 420’000.
Notificando all’alienante la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, con decisione del 26 febbraio 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava l’utile imponibile in fr. 74’000 e l’imposta in fr. 17’760. In particolare, al prezzo convenuto era stato aggiunto l’importo di fr. 125’000, corrispondente ad un indennizzo corrisposto dalla __________ assicurazioni di __________. Prima della vendita, infatti, i fratelli __________ avevano beneficiato di un indennizzo assicurativo di fr. 250’000, in seguito ad un incendio. Non essendo stato reinvestito, tale importo veniva aggiunto al valore di alienazione, nel calcolo dell’utile imponibile.
Con decisione del 29 marzo 1999, l’autorità di tassazione ammetteva solo in parte le spese fatte valere, in considerazione della vicinanza fra il contribuente e le società che avevano emesso le fatture in questione. L’utile si riduceva pertanto a fr. 29’440 e l’imposta a fr. 7’065.60.
contesta la mancata deduzione dell’importo di fr. 40’800, corrispondente ad una fattura emessa dalla __________ __________ per “prestazioni tecniche”. Adduce di non essere mai stato azionista di alcuna società svizzera ed in particolare __________ __________ e osserva di avere senz’altro provveduto al pagamento del debito in questione.
In sede di istruzione del ricorso, la Camera di diritto tributario ha incaricato il proprio ispettore fiscale di verificare, presso le società che hanno emesso le fatture presentate dal ricorrente, se gli importi indicati sulle fatture della __________ e __________ __________ e della __________ __________ sono effettivamente stati pagati, come il timbro e la firma apposti sulle stesse lascerebbero intendere.
Del rapporto dell’ispettore, rassegnato in data 13 settembre 1999, si dirà in seguito.
Lo Stato preleva un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di esso (art. 123 LT).
Il tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte sul reddito; non si tratta tuttavia di un'imposta generale sul reddito bensì di una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata. Per il fatto che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza che entri in considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto dell'imposta, il tributo in esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli, L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 59).
4.2.
L'utile imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento. Quest'ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).
Tuttavia, se l'alienante è stato proprietario dell'immobile per più di venti anni, può chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT).
5.1.
Per l'art. 134 cpv. 1 LT, sono considerati costi di investimento:
i costi di acquisto e di vendita, quali le spese notarili, di iscrizione, di bollo e le provvigioni usuali debitamente comprovate versate a un mediatore;
i costi che hanno aumentato il valore del fondo alienato, quali i costi di costruzione e di miglioria, come pure i contributi di miglioria e le tasse di allacciamento;
le indennità versate per la costituzione di servitù o di oneri fondiari a favore del fondo alienato, rispettivamente quelle versate per liberarlo da servitù e oneri fondiari che lo gravavano al momento del precedente acquisto.
5.2.
Per quanto attiene, in particolar modo, ai costi di costruzione e di miglioria, la loro computabilità presuppone che essi abbiano aumentato il valore del fondo alienato, cioè che abbiano apportato all'immobile un miglioramento duraturo, di fatto o di diritto.
È peraltro irrilevante che la spesa sostenuta abbia condotto di fatto ad un incremento di valore corrispondente: dato il suo carattere di costo finalizzato all'aumento del valore, esso deve essere computato in misura corrispondente all'importo effettivamente pagato (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 258 e dottrina ivi citata).
Computabili sono in primo luogo tutti i costi di costruzione, ivi comprese le spese per misurazioni, prestazioni d'opera, canalizzazione, recinzione, realizzazione di un giardino, ecc. Il caso più importante è quello della costruzione su di un fondo non edificato; vengono tuttavia considerati anche tutti i costi per costruzioni realizzate in relazione ad un edificio già esistente (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 258 e dottrina e giurisprudenza ivi citate).
5.3.
È anzitutto opportuno fare presente al ricorrente che questa Camera ha già dovuto occuparsi in passato dei rapporti esistenti fra la famiglia __________ e la __________ __________. Si può pertanto condividere l’affermazione del ricorrente di non essere azionista di quest’ultima. Nella sentenza CDT n. __________ del 12 dicembre 1994, la Camera ha infatti affermato testualmente quanto segue:
«Della __________ [...] __________ __________ è azionista unico e procuratore generale dal 1989. Si vedano, in particolare, le risultanze della verifica fiscale effettuata il 21 ottobre 1992 presso la società; in tale occasione, infatti, l’ Ufficio di tassazione delle persone giuridiche ha potuto accertare che __________ __________ è non solo l’azionista ma anche il direttore ed amministratore della __________. Pur avendo tutta questa responsabilità nella società, __________ non è tuttavia retribuito, anche se ha a disposizione un appartamento nello stesso immobile ove hanno sede gli uffici della società nonché le automobili intestate alla __________. Si noti che, nel rapporto dell’UTPG si afferma, citando proprio __________ __________, che “nel mandato di progettazione della __________ figurano anche la promozione e la commercializzazione delle costruzioni”. Fra queste costruzioni rientrano, verosimilmente, anche quelle di cui ci si occupa in questa sede, e per le quali __________ __________ avrebbe prestato la propria collaborazione a titolo personale, beneficiando di un corrispettivo di fr. 245’000.-».
Alla luce della circostanza che __________ __________, fratello del ricorrente, è – o, almeno, era – dunque l’azionista della __________ __________, pare del tutto comprensibile la preoccupazione dell’autorità di tassazione di voler verificare che il preteso pagamento di fr. 40’800 trovi riscontro nella contabilità della società appaltatrice.
5.4.
Ebbene, dagli accertamenti disposti dalla Camera di diritto tributario in sede di istruzione del ricorso è emerso quanto segue.
Per quanto attiene alle fatture della __________ e __________ __________, come già precedentemente stabilito dall’autorità fiscale, è stato possibile verificare l’avvenuto pagamento, fra il febbraio 1997 e il gennaio 1998.
Quanto alla fattura __________ __________, l’ispettore fiscale ha potuto prendere contatto con il signor __________ della __________, che detiene la contabilità della società. Secondo tali informazioni, la __________ __________ sarebbe priva di amministratore dal 23 luglio 1996, in seguito alle dimissioni dell’ex amministratore __________ __________. Quest’ultimo, da parte sua, avrebbe trasmesso alla __________ __________ una documentazione «lacunosa», ragione per cui «una completazione delle registrazioni contabili al 31.12.1996 appare impossibile».
Comunque, per quanto concerne la fattura in discussione, non se ne è trovata alcuna traccia nella documentazione visionata.
5.5.
Gli accertamenti esperiti dalla Camera impongono di trarre alcune conclusioni.
In primo luogo, per quanto concerne la tassazione dell’utile immobiliare conseguito dal ricorrente vendendo al fratello la propria quota di comproprietà dell’immobile di cui egli era già comproprietario, è chiaro che non si può tener conto delle spese di miglioria documentate solo dalla fattura prodotta dal ricorrente. Non vi è infatti alcun riscontro ulteriore dell’effettività della spesa in questione né della natura dei lavori che sarebbero stati effettuati dalla __________ __________.
L’esito delle verifiche intraprese dall’ispettore incaricato da questa Camera porta peraltro anche a formulare considerazioni di altra natura. In particolare, il fatto che la fattura prodotta dal ricorrente, corredata dalla dicitura “pagata” e dal timbro e dalla firma della __________ __________, non trovi alcun riscontro nella contabilità della società stessa né risulti documentato alcun pagamento dal ricorrente alla __________ __________, induce a nutrire seri dubbi sull’autenticità della fattura medesima.
Nella misura in cui, poi, l’impossibilità di verificare l’autenticità della fattura dovesse dipendere esclusivamente dallo stato di conservazione dei conti della __________ __________, pare evidente che, come minimo, vi sia stata un’infrazione dell’art. 325 CP.
L’approfondimento di tali aspetti non compete peraltro certamente a questa autorità, bensì al ministero pubblico, al quale viene pertanto trasmessa una copia della presente sentenza, unitamente al rapporto del 13 settembre 1999 dell’Ispettorato fiscale, con l’allegato verbale sottoscritto anche dal signor __________ __________ della __________ __________.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico del ricorrente.
Copia della sentenza e delle osservazioni del 13 settembre 1999 dell’Ispettorato fiscale al Ministero pubblico, Lugano.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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