AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.90
Data decisione, Autorità: 21.07.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00090
Lugano 21 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 22 aprile 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nemmeno la multa produceva effetti, così che l'UT in data 28 settembre 1998 notificava ai contribuenti una tassazione d'ufficio (reddito imponibile: fr. 212'800.-; sostanza imponibile: fr. 642'000.-). Due giorni dopo, il 30 settembre 1998, ai contribuenti venivano inviati il calcolo definitivo dell'imposta federale diretta del 1997, come pure i conguagli dell'imposta cantonale e comunale del 1997. Il 30 novembre successivo ai contribuenti veniva poi trasmesso il calcolo definitivo con i relativi conguagli dell'imposta cantonale e dell'imposta comunale del 1998. Il medesimo giorno veniva loro inviato anche il richiamo dei conguagli delle imposte federale, cantonale e comunale del 1997. Infine, il 31 gennaio 1999 l'Ufficio cantonale di esazione inviava ai contribuenti un'ulteriore diffida di pagamento dell'imposta cantonale 1997 e dell'imposta federale 1997, come pure il richiamo dell'imposta cantonale 1998.
Il 16 febbraio 1999, per il tramite della __________ __________ __________ i coniugi __________ contestavano il conteggio d'imposta ricevuto, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica di tassazione IC/IFD 1997-98 e postulando il ripristino dei termini.
Il 18 febbraio 1999 l'UT assegnava ai contribuenti un termine fino al 15 marzo 1999 per giustificare la richiesta di restituzione del termine. A giro di posta, sempre assistiti dalla __________ __________ __________, i coniugi __________ precisavano di non aver interposto reclamo contro la notifica di tassazione 1997-98, ma contro la bolletta d'imposta cantonale 1997, non avendo mai ricevuto la notifica di tassazione.
Con decisione del 22 marzo 1999 l' Ufficio di tassazione respingeva il reclamo dei contribuenti dichiarandolo tardivo e quindi irricevibile.
Con il presente, tempestivo ricorso i ricorrenti, sempre assistiti dalla __________ __________ __________, chiedono la riforma della notifica di tassazione 1997-98, accertando il reddito imponibile in fr. 65'409.- per l'IC e in fr. 69'343.- e la sostanza imponibile in fr. -.-Degli argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
All'udienza del 15 giugno 1999 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. I ricorrenti hanno fatto presente che il marito è spesso assente all’estero, dove svolge l’attività di consulente informatico, ed hanno ribadito di non avere mai ricevuto la notifica di tassazione né i successivi conguagli e richiami, ma unicamente la diffida per lettera raccomandata.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. In caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
5.1.
Gli articoli 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa; tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT 1994 e 119 cpv. 1 LIFD). È prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD).
5.2.
Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.). La tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto. Determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere (“Herrschaftsbereich”) del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33).
5.3.
L'autorità può notificare un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale raccomandato. Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l'onere della prova circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l'amministrazione deve assumere l'onere della prova in base alla regola dell'art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, stabilisce che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359). Ora, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno della notifica – determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) – può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, RTT 1974, p. 65 ss.). Più volte, il Tribunale federale ha quindi attirato l'attenzione delle autorità sui pericoli che sono insiti negli invii con lettera semplice, adducendo esplicitamente che le controversie relative all'effettiva comunicazione degli atti possono essere evitate soltanto ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o contro avviso di ricevimento: in altre parole, se un'autorità vuole essere sicura che un suo invio giunga al destinatario, deve allora notificarlo con lettera raccomandata (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi, op. cit., p. 66; Corti, L'intimazione delle decisioni secondo l'art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4509 del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l'obbligo di intimare gli atti e le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell'art. 14 della Legge di procedura per le cause amministrative).
5.4.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la mancata o anomala notificazione di una decisione amministrativa, come pure l'omessa o difettosa indicazione del rimedio giuridico, non devono cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 107 cpv. 3 OG e art. 38 PA; DTF 115 Ia 19 consid. 4a, 112 Ia 310 consid. 3). La facoltà del destinatario di invocare vizi formali trova tuttavia il suo limite nel principio della buona fede (DTF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76; RDAT 1989 n. 28 p. 87 consid. 5). Il destinatario di un'omessa o irregolare notificazione di una decisione ha sì il diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento. Al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena a conoscenza dell'esistenza di una decisione che lo riguarda (ZBl 95/1994 p. 529 consid. 2b; DTF 112 Ib 417 consid. 2d p. 422, 107 Ia 72 consid. 4a p. 76, 102 Ib 93 consid. 3; STF del 13 giugno 1996 in re E.M., inedita, consid. 5a; inoltre Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, 4a ediz., vol. II, Basilea 1993, n. 1920).
Nel caso in esame, l'autorità di tassazione si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo dei ricorrenti, argomentando che questi ultimi hanno presentato il reclamo contro la tassazione intimatagli il 28 settembre 1998 solo il 16 febbraio 1999.
I ricorrenti affermano per contro di non avere mai ricevuto la notifica in questione e di essersi fatti parti diligenti il 16 febbraio 1999, facendo chiedere dalla propria rappresentante
__________ una nuova notificazione della tassazione, con ripristino dei termini di reclamo.
6.2.
In una recentissima sentenza (STF n. 2P.144/1998 e 2A.248/1998 del 14 giugno 1999, inedita), il Tribunale federale ha negato che dalla propria giurisprudenza possa essere ricavata una regola generale secondo cui, allorquando l'amministrato viene a conoscenza dell'esistenza di una decisione a lui destinata, la quale non gli è però stata notificata, questi debba reagire a tale situazione, chiedendo la ripetizione della notifica entro il termine previsto dalla legge per ricorrere o reclamare. In verità, la giurisprudenza è a questo proposito meno rigorosa: essa esige unicamente che l'amministrato non possa attendere quanto più gli pare per chiedere una nuova notifica della decisione che lo riguarda, ma deve agire entro un termine, che, tenuto conto delle circostanze concrete, appaia ragionevole, nonché rispettoso dei principi della buona fede e della certezza del diritto (cfr. DTF 119 Ib 64 consid. 3b, e in particolare le pag. 71‑72 con vari riferimenti). Un simile termine non deve necessariamente corrispondere a quello stabilito dall'ordinamento legislativo per l'inoltro di un rimedio di diritto. Fosse vero il contrario, la parte alla quale non è stata intimata una decisione che la concerne, ma che apprende in altro modo dell' esistenza della medesima, verrebbe addirittura a trovarsi in una posizione più svantaggiosa di chi invece la decisione l'ha ricevuta, anche se sprovvista di ogni indicazione riguardo ai rimedi di diritto esperibili: in quest'ultimo caso la prassi considera in effetti come tempestivo il gravame introdotto anche dopo la scadenza del termine di ricorso (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, 5 86 B III, pag. 293). Certo – prosegue l’Alta Corte –, in singoli casi, dove la notifica di una decisione è avvenuta in modo scorretto, la giurisprudenza ha valutato la tempestività della reazione dell' amministrato, tenendo conto del termine previsto dalla legge per impugnare tale atto. Va però detto che ciò è sempre avvenuto in presenza di circostanze particolari, per cui alle parti non poteva obiettivamente sfuggire l'obbligo di agire entro un ben preciso termine.
6.3.
Nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha ulteriormente argomentato che, per l’art. 116 LIFD, la decisione di tassazione deve essere provvista dell'indicazione dei rimedi di diritto, così che al contribuente risulti chiaro in che modo ed entro quale termine egli abbia la possibilità di insorgere contro la medesima. Laddove una simile indicazione dovesse mancare, questi può quindi validamente inoltrare reclamo anche dopo lo scadere del termine processuale previsto per un simile atto (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 1992, n. 13 ad art. 95 DIFD). Per contro le bollette d’imposta non riportano di regola nessuna indicazione circa le modalità di reclamo, di modo che non si può oggettivamente pretendere dal contribuente che si vede recapitare degli atti di questo genere, che egli abbia a reagire entro un ben determinato termine dalla loro ricezione, per rimettere in discussione la decisione di tassazione sulla quale tali bollette si basano. Analogamente a quanto avviene nei casi d'omessa indicazione dei rimedi di diritto, anche nella situazione in parola deve dunque di principio essere possibile chiedere una formale notifica della decisione di tassazione anche dopo lo scadere del termine per impugnare un simile atto.
Sulla base di queste premesse, la Suprema Corte Federale ha annullato una sentenza di questa Camera, contestando che potesse essere dichiarato irricevibile il reclamo di un contribuente che aveva reagito, chiedendo una copia della decisione di tassazione circa 5/6 settimane dopo la data in cui gli erano state inviate le bollette per il pagamento dei conguagli, tanto più che l’autorità fiscale non era stata in grado di dimostrare neppure la data esatta di tali invii.
6.4.
Nel caso in esame, l’autorità fiscale non è stata in grado di comprovare l’avvenuta notificazione della decisione fiscale in questione, per la semplice ragione che, come avviene usualmente, l’intimazione è stata effettuata tramite invio per posta semplice. Per la stessa ragione, di fronte all’affermazione dei ricorrenti, di non averle ricevute, è pure impossibile la prova della notifica delle bollette relative al pagamento dei conguagli, che sarebbero state inviate al contribuente il 30 settembre e il 30 novembre 1998. Nessun conguaglio è infatti stato pagato, neppure in seguito al richiamo seguente. L’unico invio del quale è provata l’avvenuta notifica al ricorrente è la diffida per il pagamento del conguaglio dell’imposta cantonale 1997, avvenuta in data 31 gennaio 1999; lo stesso ricorrente ammette infatti di averla ricevuta e precisa altresì di avere prontamente reagito, chiedendo che gli fosse nuovamente notificata la tassazione.
6.5.
Ora, se si esamina la fattispecie alla luce delle considerazioni formulate nella sentenza del Tribunale federale precedentemente menzionata, si deve concludere che l’autorità di tassazione non era in condizione di poter dichiarare irricevibile il reclamo dei ricorrenti, in mancanza di prove circa la regolarità della notificazione della decisione di cui si tratta. Certo, questa Camera può comprendere, ed anche condividere, le perplessità dell’autorità fiscale, di fronte alla pretesa dei ricorrenti, di non avere ricevuto nessuno dei numerosi invii loro indirizzati per posta semplice, tanto più che nessuno di essi è ritornato al mittente. Essa non può tuttavia disattendere la chiara giurisprudenza del Tribunale federale, la quale, come visto, esige una vera e propria prova dell’avvenuta intimazione delle decisioni e non si accontenta di una mera verosimiglianza.
7.1.
In realtà, va detto anzitutto che quello che l’autorità fiscale ha considerato reclamo era invece un semplice scritto con cui il rappresentante dei contribuenti chiedeva che la tassazione fosse notificata nuovamente e che fosse loro attribuito un nuovo termine per reclamare. È evidente che, per il semplice fatto che i ricorrenti sostenevano di non avere mai ricevuto la tassazione d’ufficio, ma pretendevano che solo la diffida di pagamento fosse stata loro regolarmente intimata, non potevano sviluppare censure di merito senza fare per lo meno sorgere il dubbio che la decisione fosse stata loro notificata regolarmente.
7.2.
7.2.1.
È poi vero senz’altro, come afferma l’autorità fiscale, che l’art. 132 cpv. 3 LIFD esige che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. E non è meno vero che tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (DTF 123 II 552; di diverso avviso la dottrina: Zweifel, Verfahrensgrundsätze und Veranlagungsverfahren, in ASA 61 p. 437; X. Oberson, Le contentieux fiscal, in OREF [a cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna 1997, p. 140; Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 3a ediz., Berna 1994, p. 401; per la giurisprudenza relativa alla legge tributaria zurighese, cfr. Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, 2a ediz., Zurigo 1997, n. 11 ad § 90 LT-ZH, p. 647).
7.2.2.
Il Tribunale federale ha peraltro precisato che, siccome la necessità di motivare il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD e le conseguenze in caso di inottemperanza. Vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità. In mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552, consid. 4f).
7.2.3.
Per l’imposta cantonale, poi, è la legge stessa che, dopo avere richiesto che il reclamante indichi, nell’atto di reclamo, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, stabilisce che , se il reclamo non soddisfa questi requisiti, al reclamante è assegnato un congruo termine per rimediarvi o per chiedere di essere sentito, con la comminatoria dell’irricevibilità (art. 206 LT).
7.2.4.
Ne consegue che, se anche lo scritto del 16 febbraio 1999, con il quale i contribuenti hanno reagito alla diffida di pagamento, avesse dovuto essere considerato reclamo contro la tassazione d’ufficio, nondimeno l’autorità fiscale non avrebbe potuto rifiutarsi di entrare nel merito del gravame, senza avere preventivamente assegnato loro un termine per emendarlo.
Non si prelevano quindi né tassa di giustizia né spese processuali ed ai ricorrenti è riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 22 marzo 1999 è annullata e gli atti sono rinviati all’autorità fiscale affinchè assegni ai ricorrenti un congruo termine per motivare il reclamo e per indicare i mezzi di prova.
Ai ricorrenti è riconosciuta un’indennità di fr. 900.– per ripetibili.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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