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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.86
Data decisione, Autorità: 13.08.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00086
Lugano 13 agosto 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 20 aprile 1999
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nel periodo fiscale IC/IFD 1995-96 __________ __________ chiedeva la deduzione dal reddito di interessi passivi per fr. 34'812,50 di media annua, senza produrre la relativa documentazione. Il 3 aprile 1998 l' Ufficio di tassazione invitava il contribuente a produrre i giustificativi degli interessi passivi pagati negli anni di computo 1993 e 1994, avvertendo tra l'altro che in caso di inadempienza sarebbe stato tassato d'ufficio. Scaduto infruttuoso il termine, il 20 ottobre 1998 l'UT notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 1995-96, in cui non veniva concessa nessuna deduzione per interessi passivi.
Il 24 novembre 1998 __________ __________ presentava reclamo contro la tassazione IC/IFD 1995-96, qui in contestazione e contro la tassazione IC/IFD 1997-98, producendo la dichiarazione del 20 novembre 1998 della __________ sugli interessi pagati e/o scaduti dal giugno 1988 al dicembre 1992.
L'UT, con decisione dell'8 marzo 1998, respingeva il reclamo, ribadendo che gli interessi passivi nei confronti della __________ non venivano riconosciuti in mancanza di documentazione.
Il 14 aprile 1999 il contribuente presenta ricorso a questa camera, chiedendo nuovamente la deduzione degli interessi passivi. Argomenta che l'importo degli stessi risulterebbe dal rogito di compravendita della sua casa di Manno.
Rileva, in ordine, di aver ricevuto la decisione su reclamo dell'8 marzo 1999 solo il 10 marzo successivo e che quindi il suo ricorso è tempestivo in considerazione delle ferie giudiziarie pasquali.
3.2.
Sia l' Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione giuridica, sia la Divisione cantonale delle contribuzioni, Servizio giuridico, propongono di respingere il ricorso.
Gli articoli 227 cpv. 1 LT e 140 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa; tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT 1994 e 119 cpv. 1 LIFD).
È prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994 e 133 cpv. 3 LIFD).
4.2. Diritto federale
La Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) non contiene alcun disposto di procedura che prevede la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie. Sotto questo profilo la disciplina procedurale della LIFD non lascia spazio ad eventuali regole più generose del diritto cantonale.
Non è inoltre nemmeno applicabile l'art. 22a lett. a PA, secondo il quale i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso. In effetti, secondo l'art. 1 cpv. 3 PA, la legge federale sulla procedura amministrativa (PA) non si applica o, meglio si applica limitatamente alla notifica delle decisioni (artt. 34 a 38 e 61 cpvv. 2 e 3 PA) e la revoca dell'effetto sospensivo (art. 55 cpvv. 2 e 3 PA), nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale, quindi nella procedura davanti a questa Camera, poiché le sue decisioni in materia di IFD non sono definitive, ma impugnabili, secondo l'art. 146 LIFD, mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
La procedura relativa ai rimedi giuridici è quindi regolata esclusivamente dal decreto concernente l'imposta federale diretta. Dato che quest'ultimo non prevede ferie, le ferie giudiziarie eventualmente previste dal diritto cantonale non sono da prendere in considerazione per la procedura dei rimedi giuridici (ASA 56 643; RDAF 51 57). Eventuali norme del diritto cantonale contenute in altre leggi non si applicano quindi né alla procedura di ricorso né a quella di reclamo in materia di imposta federale diretta (RDAF 51 57).
4.3. Diritto cantonale
Analoghe considerazioni valgono anche per il diritto cantonale. Per quanto concerne le norme di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993, p. 107 ss.).
La nuova LT del 1994, così come d’altronde la precedente LT del 1976, non prevede le ferie giudiziarie.
Questa Camera ha per altro già avuto modo di escludere che possa tornare applicabile per analogia la Legge di procedura amministrativa (LPAmm.). È vero che l'art. 1 LPamm, definendo il campo di applicazione della legge stessa, parla genericamente di “procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione di Autorità cantonali, comunali patriziali, parrocchiali e di altri enti pubblici analoghi”; ma questa disposizione è seguita immediatamente da una chiara limitazione: “Sono riservate le norme speciali di procedura previste da altre leggi” (art. 1 cpv. 2 LPamm). Tra le leggi speciali riservate dall’art. 1 LPAmm. rientrano per es. la legge tributaria e la legge d’espropriazione (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 195) , che contengono una propria disciplina procedurale esauriente (cfr. CDT n. 38 del 25 marzo 1993 in re P.L.).
4.4.
Il ricorso presentato da __________ __________ il 20 aprile 1999 contro la decisione dell’UT dell’8 marzo 1999, ricevuta dal contribuente per sua stessa ammissione il 10 marzo successivo, è quindi irrimediabilmente tardivo. Il termine di ricorso è infatti scaduto al più tardi il 9 aprile 1999.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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