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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.85
Data decisione, Autorità: 05.07.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00085
Lugano 5 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 aprile 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
L' Ufficio di tassazione di __________, dopo aver analizzato la distinta prodotta dalla contribuente, nella notifica della tassazione del 13 luglio 1998 ammetteva la deduzione per altre spese professionali limitatamente a fr. 2'000.- di media annua, per poi elevarla, in sede di reclamo, a fr. 6'400.-(cfr. decisione su reclamo del 22 marzo 1999).
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede che l'aumento della deduzione per altre spese professionali, in modo da tener conto delle spese per l'acquisto di un programma informatico e per i viaggi di studio organizzati __________. Fa presente di insegnare quale insegnante di cultura generale sette materie in due sedi scolastiche diverse e di aver quindi bisogno di un programma informatico per la gestione dei dati, segnatamente per l'ordinamento del materiale scolastico.
All'udienza del 22 giugno 1999, dopo aver sentito le spiegazione della ricorrente in merito all'attività scolastica svolta in ordini di scuole diverse, alla durata prolungata dell'insegnamento e alle materie insegnate, si è convenuto di elevare la deduzione per doppia economia domestica a fr. 2'300.- di media annua, quella per altre spese professionali a fr. 6'000.- e quella per spese di trasposto a fr. 7'200.-.
Per quanto precede, il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, secondo cui la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico le cause che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 22 marzo 1999 è riformata conformemente al consid. 3. e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione di __________ per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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