AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.80
Data decisione, Autorità: 13.09.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00080
Lugano 13 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 9 aprile 1999
in materia di: IC - IFD 1997
presentato da:
__________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ di __________ è attiva nel ramo della costruzione dal 1966. Oltre a lavorare in proprio, partecipa a diversi consorzi, per alcuni dei quali tiene anche la contabilità.
Il 12 novembre 1998, la __________ __________ fu tassata d'ufficio dall'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG), poiché non aveva inoltrato la dichiarazione fiscale ed i relativi allegati concernenti l'esercizio 1997. L'utile e il capitale imponibili venivano stabiliti in fr. 100'000.- rispettivamente in fr. 3'000'000.-.
Con decisione dell’11 marzo 1999, l'UTPG respingeva il reclamo, confermando la decisione del 12 novembre 1998, argomentando che era scaduta infruttuosa la proroga fino al 15 febbraio 1999 concessa alla reclamante per presentare la dichiarazione d'imposta 1997 e i relativi allegati (bilancio, conto economico e relativi documenti), con l’avvertenza che altrimenti il reclamo sarebbe stato respinto.
Con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente chiede l’annullamento della decisione su reclamo __________ dell’11 marzo 1999, allegando alla memoria ricorsuale il bilancio al 31 dicembre 1997. Avverte che il mancato inoltro della dichiarazione fiscale è da attribuire a motivi estranei alla società e meglio al fatto che l’assemblea degli azionisti non aveva potuto aver luogo e non aveva quindi ancora approvato i conti del 1997. Ribadisce inoltre che l’esercizio 1997 si è chiuso con una perdita. Considera inoltre che l'imposizione dell'utile stabilito d'ufficio in fr. 100'000.- equivale in pratica a una ulteriore sanzione disciplinare, poiché provvedimenti in tal senso erano già stati inflitti in precedenza per il mancato inoltro dei rendiconti. Informa infine che l'assemblea degli azionisti che dovrà approvare i conti del 1997 è prevista per la fine di maggio del 1999.
3.2.
Con osservazioni del 19 aprile 1999 l’UTPG rammenta che una tassazione d'ufficio per mancato inoltro della dichiarazione era già stata notificata per il periodo fiscale 1996. Nella stessa non era stato imposto alcun utile, ma unicamente il capitale sociale. L’UTPG rileva inoltre che per i consorzi, di cui la ricorrente tiene la contabilità, l'ultimo bilancio presentato risale ai 1994, nonostante richiami, diffide e multe.
3.3
La Divisione principale dell’imposta federale diretta, Divisione giuridica, propone in via principale di respingere il ricorso in materia di IFD 1997 e in via subordinata di annullare la decisione su reclamo dell’11 marzo 1999 e di retrocedere gli atti all’UTPG per nuova decisione.
3.4.
In occasione dell'udienza del 3 settembre 1999 la ricorrente ha dato atto di non aver presentato alcuna proroga e ha quindi dichiarato di ritirare il ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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