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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.77
Data decisione, Autorità: 23.04.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00077
Lugano 23 aprile 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 30 marzo 1999
in materia di: tassa militare 1997/1998
presentato da:
__________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ e commisurava il tributo in fr. 576;
che il 22 febbraio 1999 il contribuente indirizzava all’autorità di tassazione uno scritto con il quale argomentava che da informazioni ricevute presso la protezione civile il suo lavoro presso il consorzio __________ __________ di __________ e __________ quale soccorritore professionale sarebbe stato considerato servizio attivo;
che, in data 5 marzo 1999, l’Ufficio della tassa militare scriveva al contribuente, spiegando di averlo assoggettato alla tassa in seguito alla sua inabilità al servizio e precisando che una riduzione del tributo sarebbe stata concessa solo qualora egli avesse effettuato giorni di servizio nella protezione civile;
che, con scritto del 30 marzo 1999 alla Camera di diritto tributario, __________ la __________ dichiara di interporre ricorso contro la decisione dell’autorità fiscale, contestando la tassa per gli anni 1997 e 1998 ed allegando copia di una convocazione ad un corso della protezione civile per il 15 aprile 1999;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, per l’art. 31 cpv. 1 LTEO (legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, del 12 giugno 1959), la decisione su reclamo può essere impugnata per iscritto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante ricorso alla commissione cantonale di ricorso;
che, secondo l’art. 30 cpv. 4 LTEO, la decisione su reclamo deve essere motivata ed indicare i rimedi di diritto;
che, nella fattispecie, per ammissione della stessa autorità di tassazione, non è mai stata emessa una decisione su reclamo e lo scritto del contribuente, inviato all’Ufficio della tassa militare pochi giorni dopo l’intimazione della decisione di tassazione, non è stato considerato reclamo;
che, di conseguenza, lo scritto del 30 marzo 1999 alla Camera di diritto tributario non può essere considerato quale ricorso ex art. 31 LTEO, in mancanza di una decisione su reclamo relativa alla tassa militare 1997;
che, del resto, a questa Camera non pare opportuno entrare nel merito delle censure del contribuente, per economia di giudizio, senza avergli consentito di ricevere una decisione su reclamo debitamente motivata, per il fatto che la procedura di ricorso, diversamente da quella di reclamo, non è gratuita (cfr. l’art. 31 cpv. 2 LTEO, che pone a carico della parte soccombente le spese di procedura);
che meno che mai lo scritto del contribuente può essere considerato ricorso contro la tassa del 1998, giacché la relativa tassazione non gli è ancora stata notificata;
che, di conseguenza, lo scritto del 30 marzo 1999 è rinviato all’Ufficio della tassa militare, affinché quest’ultimo lo consideri quale reclamo contro la decisione del 19 febbraio
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 31 LTEO
dichiara e pronuncia
Lo scritto del 30 marzo 1999 è rinviato all’Ufficio della tassa militare, affinché quest’ultimo lo consideri quale reclamo contro la decisione del 19 febbraio 1999.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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