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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.76
Data decisione, Autorità: 23.04.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00076
Lugano 23 aprile 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 31 marzo 1999
in materia di: IC 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con decisione del 30 novembre 1998, l'Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava alla __________ __________ __________ la tassazione IC/IFD 1997/98, nella quale aggiungeva alla sostanza dichiarata un importo di fr. 192’226 a titolo di “numerario”;
che la contribuente impugnava la suddetta decisione, contestando alcune deduzioni ma non il suddetto numerario;
che l'Ufficio di tassazione accoglieva in parte il gravame, riducendo il reddito imponibile, ma lasciando per contro inalterata la sostanza imponibile;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta l’aggiunta del numerario alla sostanza dichiarata, spiegando di avere impiegato l’importo, per il quale ha ottenuto un credito bancario, per effettuare lavori di manutenzione alla part. n. __________ di __________;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che la questione sollevata con il ricorso è unicamente quella di stabilire la giustificazione dell’imposizione dell’importo di fr. 192’226, che l'Ufficio di tassazione ha aggiunto alla sostanza imponibile dichiarata dalla contribuente;
che l’autorità fiscale ha spiegato di avere assoggettato all’imposta sulla sostanza i capitali ricevuti in mutuo dalla banca per lavori di riattazione dell’immobile di __________, quale controvalore delle migliorie, fino all’emissione di una nuova stima immobiliare;
che, per la legislazione sulle imposte dirette, dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati (art. 47 cpv. 1 LT), mentre che dai proventi sono dedotti gli interessi maturati sui debiti ammessi in deduzione (art. 32 cpv. 1 lett. a LT; inoltre art. 33 cpv. 1 lett. a LIFD);
che, nella fattispecie, il debito esistente al 1° gennaio 1997 è ineccepibilmente comprovato dall’attestazione della Cassa __________ di __________, secondo cui la ricorrente era debitrice di fr. 192’226.95;
che, dall’estratto conto agli atti si evince altresì che il debito – che ammontava già a fr. 65’662.10 al 1° gennaio 1995 – è stato progressivamente incrementato per effetto di diversi pagamenti, solo in parte riconducibili a lavori sull’immobile di __________ e comunque più assimilabili a costi di manutenzione ordinaria che non a migliorie;
che, del resto, da informazioni assunte presso il Municipio di __________, risulta che la ricorrente non ha chiesto una licenza edilizia né ha notificato una costruzione e non è del resto stata intrapresa alcuna revisione della stima ufficiale in relazione all’immobile di cui si tratta;
che non si vede pertanto su quali presupposti l’autorità fiscale possa ritenere che la ricorrente avesse, alla data determinante del 1° gennaio 1997, l’importo di fr. 192’226 in contanti o in altra forma, tanto più se si pensa che comunque già all’inizio del periodo fiscale il debito con la __________ __________ ammontava a fr. 65’662;
che il ricorso è conseguentemente accolto, con lo stralcio del numerario dalla sostanza imponibile al 1° gennaio 1997.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo dell’8 marzo 1999 è riformata nel senso che è stralciato il “numerario” di fr. 192’226.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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