AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.72
Data decisione, Autorità: 08.10.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00072
Lugano 8 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 21 luglio 1998
in materia di: esonero dal pagamento dell'imposta comunale per la quotaparte destinata al finanziamento della parrocchia
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con scritto del 2 ottobre 1995, __________ ed __________ __________, domiciliati a __________, sollecitavano il Municipio di __________ ad esonerarli dal pagamento dell'imposta comunale per la quotaparte destinata al finanziamento della locale parrocchia, adducendo di non far parte della locale comunità cristiana;
che, con decisione 31 gennaio 1996, il Municipio di __________ si rifiutava di dar seguito alla menzionata domanda, per il motivo che il contributo versato annualmente a favore della parrocchia derivava dall'incameramento dei beni di quest'ultima;
che, con ricorso del 6 febbraio 1996, fondato sull'art. 49 Cost., __________ ed __________ __________ insorgevano innanzi al Consiglio di Stato contro la decisione municipale appena ricordata, domandando di annullarla e di concedere loro la possibilità di dedurre dall'imposta comunale, a partire dal 1995, la percentuale risultante dalla divisione dell'importo del contributo versato dal comune alla parrocchia per il gettito fiscale annuo del comune accertato in sede di consuntivo;
che, con risoluzione del 7 luglio 1998, il Consiglio di Stato, accertata la competenza a decidere il gravame, lo respingeva, argomentando che l'obbligo del comune nei confronti della parrocchia derivava effettivamente da un incameramento dei beni di quest'ultima;
che, con ricorso 21 luglio 1998, __________ ed __________ __________ insorgevano innanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro il giudicato governativo, domandandone l'annullamento;
che, con sentenza del 29 marzo 1999 il Tribunale amministrativo annullava la decisione del Consiglio di Stato, in quanto lesiva del diritto (art. 61 PAmm) e, in applicazione dell'art. 4 Pamm, trasmetteva il ricorso del 6 febbraio 1996 alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello, rilevando in particolare:
• che l'art. 299 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) stabilisce che contro la decisione di assoggettamento e il calcolo dell'imposta comunale è dato reclamo al municipio, contro la cui decisione può essere inoltrato ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello;
• che nel concreto caso la richiesta 2 ottobre 1995 dei ricorrenti concerneva di tutta evidenza il calcolo dell'imposta comunale che li riguardava, della quale essi sollecitavano una modifica;
• che, pertanto, contro la decisione 31 gennaio 1996 con cui il municipio di era rifiutato di dar seguito alla loro richiesta doveva essere esperito un ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello (cfr. STA inedita 2 febbraio 1983 in re comune di __________ __________, consid. C e D, relativa alla LT 1976; inoltre, nello stesso senso, per il diritto vigente, la sentenza della Camera di diritto tributario pubbl. in __________ N. __________t);
che contro la decisione di assoggettamento e il calcolo dell’imposta comunale è dato reclamo al Municipio entro trenta giorni dalla notifica (art. 299 cpv. 1 LT) e contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere alla Camera di diritto tributario, entro trenta giorni dalla notifica (art. 299 cpv. 2 LT);
che, quanto alle modalità di calcolo delle imposte dirette comunali, per l’art. 276 LT l’imposta comunale è prelevata in base alle classificazioni per l’imposta cantonale del medesimo anno: più precisamente, è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all’imposta cantonale base;
che per la definizione di moltiplicatore comunale e le modalità di calcolo del medesimo, l’art. 276 cpv. 3 LT rinvia all’art. 162 della legge organica comunale (LOC);
che, quando l’art. 299 LT si riferisce al “calcolo” dell’imposta comunale, si deve dunque intendere la semplice operazione, prevista dall’art. 276 LT, che consiste nell’applicare all’imposta cantonale base il moltiplicatore stabilito in base ai principi definiti dalla LOC: la legge tributaria non consente cioè al Comune di intraprendere un proprio calcolo dell’imposta, indipendente da quello effettuato per le imposte cantonali;
che, del resto, la “decisione di calcolo”, che è impugnabile per l’art. 299 LT dapprima con reclamo e quindi con ricorso alla Camera di diritto tributario, è notificata al contribuente dall’autorità comunale, unitamente alla richiesta di pagamento del conguaglio d’imposta, solo in seguito alla notifica della tassazione dell’imposta comunale, tanto è vero che, prima di tale momento, il comune può soltanto procedere alla riscossione dell’imposta comunale in due o più rate (art. 296 cpv. 1 LT), non diversamente peraltro dal Cantone;
che, nella fattispecie, non risulta che lo scritto sul quale si è pronunciato il municipio sia pervenuto nel termine di trenta giorni dall’intimazione del calcolo dell’imposta comunale ed abbia pertanto adempiuto i presupposti per potersi considerare quale reclamo contro il calcolo in questione;
che, di conseguenza, può essere lasciata aperta la questione di stabilire se la Camera di diritto tributario sia competente ad entrare nel merito di un ricorso interposto da un contribuente contro la decisione con cui il municipio nega l’esonero dal pagamento dell’imposta comunale per la quota destinata al finanziamento della parrocchia, come sostenuto dal Tribunale amministrativo nella decisione con cui ha rinviato gli atti a questa Corte;
che, pertanto, solo qualora il contribuente impugnasse una decisione su reclamo ex art. 299 LT potrebbe porsi il problema se la sua contestazione possa considerarsi indirizzata contro il calcolo dell’imposta, per cui sarebbe competente la Camera di diritto tributario, oppure se egli non debba dapprima impugnare la contabilità del comune, contestando l’affermazione del Municipio, secondo cui l’importo destinato alla parrocchia costituirebbe non un contributo alle spese del culto bensì il pagamento di un debito esistente nei confronti della parrocchia in seguito all’incameramento, da parte del Comune, di beni ecclesiastici;
che neppure il riferimento alla sentenza della Camera di diritto tributario pubblicata in __________ I-__________ n. t permette infatti di dare una chiara risposta alla questione, in considerazione delle peculiarità della fattispecie di cui si trattava: in quel caso, infatti, era chiaro che il Comune di __________ prevedeva nei propri preventivi nel capitolo dedicato alla gestione corrente un capitolo “ ” e non v'era quindi dubbio che il comune di __________ rientrasse tra quei comuni – la maggioranza nel Cantone – che erogano la congrua al parroco e sopportano le spese inerenti al culto;
che da questa constatazione la Camera di diritto tributario aveva tratto la conclusione di essere competente a pronunciarsi sul ricorso, nella misura in cui la contestazione riguardava l'imposta comunale (cfr. art. 257 LT 1976);
che, in quel caso, la CDT aveva poi sottolineato come proprio la singolare procedura adottata dal Comune di __________ poteva quanto meno aver condizionato il tipo di censure sollevate dalla ricorrente e più in generale l'impostazione e la motivazione del ricorso: risultava infatti che __________ prelevava un'imposta comunale speciale, denominata “tassa di culto”, al di là del moltiplicatore d'imposta deliberato e pubblicato, che nel caso di __________ era del 50%;
che il ricorso è pertanto irricevibile.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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