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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.71
Data decisione, Autorità: 05.07.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00071
Lugano 5 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 23 marzo 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 i coniugi __________ e __________ __________ __________ chiedevano la deduzione di un importo in media annua di fr. 5'355.- per spese di trasporto, di fr. 2'491.- di spese di doppia economia domestica e di fr. 4'583.- di altre spese professionali;
che in occasione dell’audizione del 21 gennaio 1999 l’Ufficio di tassazione e il contribuente hanno convenuto di stabilire la deduzione per spese di viaggio in fr. 4'100.- di media annua, quella per la doppia economia domestica della moglie in fr. 650.- di media annua, lasciando invece aperta la questione della deduzione per doppia economia domestica del marito e l’ammontare delle sue spese professionali;
che l’Ufficio di tassazione, in sede di decisione su reclamo, concedeva come convenuto ai contribuenti una deduzione di fr. 4'100.- per spese di trasporto, di fr. 650.- per doppia economia domestica e di fr. 3'000.- per altre spese professionali e, meglio, fr. 2'000.- per il marito e fr. 1'000.- per la moglie che svolge attività a metà tempo (cfr. decisione su reclamo del 22 febbraio 1999; verbale di audizione del 21 gennaio 1999);
che la limitazione a fr. 650.- della deduzione per spese di doppia economia domestica è motivata dal fatto che il contribuente beneficia di un rimborso spese di fr. 70.- al giorno;
che con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente rinnova la richiesta di deduzione delle spese di doppia economia domestica dal 1° ottobre 1995 al 31 dicembre 1996 per fr. 1'841.- di media annua, come pure delle spese a titolo di altre spese professionali dal 1° novembre 1995 al 31 dicembre 1996 per fr. 3'029,30 (fr. 1'391.- per spese telefoniche, fr. 1'111.- per uso di un locale della propria abitazione come ufficio e fr. 527,35 per altre spese necessarie all’esercizio della professione);
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che all’udienza del 22 giugno 1999 si è convenuto, dopo aver sentito il contribuente sulla natura del lavoro svolto e le modalità di rimborso forfetario delle spese, di concedere la deduzione per doppia economia domestica in ragione di fr. 1'800.- di media annua e di confermare le altre deduzioni per spese professionali, come pure tutte le altre deduzioni già convenute in sede di reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 22 febbraio 1999 è conformemente a quanto stabilito in occasione dell'udienza del 22 giugno 1999 (ultimo considerando) e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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