AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.70
Data decisione, Autorità: 23.04.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00070
Lugano 23 aprile 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 22 marzo 1999
in materia di: Revisione IC/IFD 93/94 e 95/96
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il contribuente non era per altro nuovo a tassazioni d'ufficio: così nel periodo fiscale IC/IFD 1985-86 (cfr. notifica della tassazione d'ufficio del 21 gennaio 1986, passata incontestata in giudicato), nel periodo fiscale IC/IFD 1987-88 (cfr. notifica della tassazione d'ufficio del 24 gennaio 1989, passata incontestata in giudicato) e nel periodo fiscale IC/IFD 1989-90 (cfr. notifica della tassazione d'ufficio del 19 dicembre 1989, passata in giudicato a seguito dell'irricevibilità del reclamo stabilita con decisione del 20 febbraio 1990). La tassazione d'ufficio IC/IFD 1991-92, notificata il 20 agosto 1991, veniva invece impugnata tempestivamente e il reclamo veniva quindi ammesso come a domanda.
Il 23 novembre 1998 l'UT di __________ -__________ respingeva la domanda sia perché non veniva fatto valere alcun fatto o mezzo di prova nuovo, sia perché, essendosi trattato di tassazioni d'ufficio, emesse dopo richiamo, diffida e multa disciplinare, il contribuente avrebbe comunque potuto reclamare.
Il 24 febbraio 1999 l'UT dichiarava tardivo il reclamo.
Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente contesta la tardività del suo reclamo, lamentando di essere stato tratto in inganno e con ciò tradito nella propria buona fede dai rimedi giuridici indicati in calce alla dichiarazione su reclamo, che non menzionavano l'inesistenza delle ferie giudiziarie in diritto fiscale. Ritiene inoltre incomprensibile che nella decisione su reclamo l'UT si sia comunque espresso anche nel merito.
5.1.
Gli articoli 206 cpv. 1 LT 1994 e 132 cpv. 1 LIFD, applicabili anche in materia di revisione in virtù del rimando di cui all’art. 234 cpv. 3 e 4 LT e all’art. 149 cpv. 3 e 4 LIFD, stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa; tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT 1994 e 119 cpv. 1 LIFD). È prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994 e 133 cpv. 3 LIFD).
5.2. Diritto federale
Il diritto fiscale federale non contiene alcun disposto di procedura che prevede la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie. Sotto questo profilo la disciplina procedurale federale sul termine di reclamo non lascia spazio ad eventuali regole più generose del diritto cantonale. La procedura relativa ai rimedi giuridici è regolata esclusivamente dal decreto concernente l'imposta federale diretta. Dato che quest'ultimo non prevede ferie, le ferie giudiziarie eventualmente previste dal diritto cantonale non sono da prendere in considerazione per la procedura dei rimedi giuridici (ASA 56 643; RDAF 51 57).
Eventuali norme del diritto cantonale contenute in altre leggi non si applicano quindi né alla procedura di ricorso né a quella di reclamo in materia di imposta federale diretta (RDAF 51 57).
5.3. Diritto cantonale
Le medesime considerazioni valgono anche per il diritto cantonale. Per quanto concerne le norme di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre 1993, p.p. 107 ss.).
La nuova LT del 1994, così come d’altronde la precedente LT del 1976, non prevede le ferie giudiziarie.
Questa Camera ha per altro già avuto modo di escludere che possa tornare applicabile per analogia la Legge di procedura amministrativa (LPAmm.). È vero che l'art. 1 LPamm, definendo il campo di applicazione della legge stessa, parla genericamente di “procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione di Autorità cantonali, comunali patriziali, parrocchiali e di altri enti pubblici analoghi”; ma questa disposizione è seguita immediatamente da una chiara limitazione: “Sono riservate le norme speciali di procedura previste da altre leggi” (art. 1 cpv. 2 LPamm). Tra le leggi speciali riservate dall’art. 1 LPAmm. rientrano per es. la legge tributaria e la legge d’espropriazione (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 195) , che contengono una propria disciplina procedurale esauriente (cfr. CDT n. 38 del 25 marzo 1993 in re P.L.).
5.4.
Vale ancora la pena ricordare che le ferie giudiziarie, anche nei cantoni in cui il diritto cantonale le prevede esplicitamente, sospendono per loro natura unicamente i termini di ricorso, vale a dire della procedura ricorsuale di diritto amministrativo, ma non i termini di reclamo (cfr. Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/
Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 975).
Parimenti il decorso dei termini in materia di procedura fiscale non viene sospeso né dalle ferie esecutive né, laddove i cantoni le prevedono, dalle ferie scolastiche (Baur/Klöti-Weber/Koch/
Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, loc. cit.).
5.5.
Il reclamo presentato da __________ __________ il 5 gennaio 1999 contro la decisione dell’UT del 23 novembre 1998 è quindi irrimediabilmente tardivo. Il termine di reclamo è infatti scaduto al più tardi lunedì 28 dicembre 1998.
5.6.
Di nessun rilievo, per quanto precede, l’accenno del ricorrente a una presunta lesione della propria buona fede, poiché in calce alla decisione non gli sarebbe stata indicata l’inesistenza delle ferie giudiziarie.
L’indicazione dei rimedi giuridici, segnatamente del termine di reclamo, sfugge in concreto ad ogni critica e non presta il fianco ad equivoci di sorta.
L’argomento ricorsuale appare quanto meno capzioso nella misura in cui pretenderebbe un’informazione di segno negativo (la non sospensione del termine di reclamo) e andrebbe semmai capovolto. Toccava invero al contribuente assumere le informazioni del caso, se riteneva di poter procrastinare l’inoltro del reclamo presumendo l’esistenza di un motivo di sospensione del termine di ricorso. L’UT non lo ha minimamente indotto in errore.
Per non creare possibili malintesi questa Camera si astiene quindi rigorosamente da considerazioni abbondanziali sia sulla tempestività dell’istanza di ricorso con riferimento agli articoli 233 LT e 148 LIFD, sia sulla ricevibilità di un'istanza di revisione di una tassazione d'ufficio e dal segnalare qualsiasi riferimento a dottrina e giurisprudenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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