AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.68
Data decisione, Autorità: 23.04.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00068
Lugano 23 aprile 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 15 marzo 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il signor __________ impugnava la suddetta decisione con reclamo dell’8 dicembre 1998, chiedendo che l’imposta sulla sostanza fosse calcolata in base al valore di stima ufficiale in vigore al 1° gennaio 1997 e cioè fr. 236’388. Faceva presente infatti di avere interposto reclamo contro la nuova stima ufficiale e di avere ricevuto la relativa decisione solo l’11 marzo 1997. L’autorità di tassazione respingeva il reclamo in data 15 febbraio 1999, argomentando che indipendentemente dall’esito e dalla durata dell’eventuale procedura ricorsuale in materia di stima ufficiale, la decisione definitiva produce effetti, ai fini fiscali, a partire dal momento che ha determinato la modifica delle stime dell’intero comprensorio di __________ e cioè dalla data di entrata in vigore della revisione generale (in casu, il 1° gennaio 1997).
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone la richiesta di ridurre l’imposta sulla sostanza e sul relativo reddito, applicando il valore di stima ufficiale ancora in vigore al 1° gennaio 1997, in considerazione del reclamo pendente a quel momento contro la nuova stima. Il ricorrente invoca l’art. 9 del decreto esecutivo sui turni di revisione delle stime immobiliari del 31 maggio 1955, secondo cui il Consiglio di Stato, «dopo esperita la procedura di reclamo e di ricorso», decide sull’applicazione delle nuove stime.
Questa Camera non può esimersi, in primo luogo, dal mettere in dubbio la stessa ricevibilità del ricorso, che reca la firma “__________ __________ __________ ”.
La sottoscrizione di un ricorso costituisce infatti un requisito di validità dello stesso, in mancanza del quale l’autorità non entra neppure nel merito (cfr. Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 10 all’art. 101 DIFD, p. 240). Ebbene, W. Tell non risulta essere né il nome né uno pseudonimo riconosciuto del contribuente __________ __________.
In considerazione del fatto che il difetto della firma è considerato un vizio riparabile, si ammette che al ricorrente si possa attribuire un termine congruo per emendare il suo ricorso. Tuttavia, secondo il Tribunale federale, tale disciplina, finalizzata alla prevenzione del formalismo eccessivo, è pensata solo per le omissioni involontarie, per il fatto che altrimenti si dovrebbe ammettere il mancato rispetto del termine. Il ricorrente che interpone un atto di cui non può ignorare l’irregolarità, facendo conto sulla concessione di un termine per rimediare al difetto iniziale, si aspetta infatti una proroga del termine di ricorso (DTF 121 II 255 consid. 4b).
La questione può comunque essere lasciata aperta, dovendo il ricorso essere respinto nel merito.
L’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). In linea di principio, la sostanza è valutata al suo valore venale (art. 41 cpv. 2 LT), riservate in particolare le disposizioni relative ai beni immobiliari. Infatti, per l’art. 42 cpv. 1 LT, gli immobili non agricoli e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale.
Quanto alle basi temporali, la sostanza imponibile è calcolata sulla consistenza patrimoniale all’inizio del periodo fiscale o dell’imponibilità (art. 54 LT).
4.2.
Negli ultimi anni la normativa in materia di stima ufficiale della sostanza immobiliare ha subìto diverse modifiche, in seguito ad interventi legislativi e giurisprudenziali:
• il 1° gennaio 1997 è entrata in vigore la legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst), che ha abrogato la legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del Cantone del 25 novembre 1936;
• il 20 marzo 1998, il Tribunale federale ha dichiarato incostituzionale l’art. 45 Lst, che non entrerà pertanto mai in vigore (DTF 124 I 159);
• con effetto retroattivo al 1° gennaio 1999, la legge del 7 febbraio 1999 ha modificato gli articoli 47 e 48 Lst.
4.3.
Nel caso qui in discussione, che si riferisce alle imposte sulla sostanza del periodo fiscale 1997/98, si applica la nuova legge del 1996, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 1997 (cfr. anche RDAT II-1997 n. 28t).
Per rispondere al quesito quale sia il diritto applicabile in caso di una modifica della base legale, vige infatti il principio che sono determinanti quelle disposizioni che valgono per l’adempimento della fattispecie da disciplinare giuridicamente o che comportano conseguenze giuridiche. Modifiche sopravvenute in seguito devono essere lasciate inosservate (StE 1995 B 110 n. 5; DTF 119 Ib 110 consid. 5 e giurisprudenza citata).
La modifica del 7 febbraio 1999 non è infatti applicabile alle tassazioni di periodi fiscali precedenti, le cui decisioni non siano ancora definitive, proprio perché il “fatto” di rilevanza giuridica su cui si fonda il prelievo dell’imposta sulla sostanza è la proprietà dell’immobile al momento determinante (CDT n. ..__________ del 15 marzo 1999 in re E. e P.C.).
5.1.
L’art. 47 cpv. 1 terza frase della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst), nella versione in vigore fino alla fine del 1998, stabilisce che, nei comuni la cui revisione generale è entrata in vigore il 1.1.1991, il 1.1.1993 e il 1.1.1995, le stime saranno considerate con una diminuzione del 20%. Per l’art. 47 cpv. 2 Lst le stime delle revisioni generali determinate in base alla legge del 21 novembre 1936 e che entrano in vigore a contare dal 1.1.1997 sono considerate nella misura stabilita dal Consiglio di Stato.
Ebbene, con ordinanza del 20 dicembre 1996, il Consiglio di Stato ha deciso che nei comuni cui si riferiscono le disposizioni transitorie appena menzionate, fra i quali rientra anche __________, i valori di stima sono considerati nella misura dell’80%.
Lo sconto in questione è stato voluto dal legislatore per ridurre la disparità di trattamento tra i proprietari di casa con stima di recente aggiornamento e proprietari di casa con stime molto più vecchie, quindi molto più basse (RDAT II-1997 n. 28t).
5.2.
Dunque, la sostanza immobiliare dei ricorrenti è stata commisurata in fr. 462’880, conformemente alla decisione dell’Ufficio cantonale di stima, dedotto il 20%.
6.1.
L'art. 3 cpv. 1 LSt 1936 precisava che il Consiglio di Stato era competente a stabilire il turno delle revisioni periodiche, di regola decennale (cpv. 1). La legge conferiva nondimeno facoltà __________ __________ di prolungare il turno, per determinati comuni o determinate regioni, a quindici anni (art. 3 cpv. 2 LSt 1936) e, in taluni casi, con particolare riguardo per le zone di montagna e delle valli, persino di confermare puramente e semplicemente le stime in corso per altri dieci anni (art. 3 cpv. 3 LSt 1936). Al proprietario di immobili veniva comunque lasciata la facoltà, ogni due anni e a partire dal terzo anno in cui vennero determinate le stime, di chiedere, su istanza accompagnata dal preavviso della municipalità, la revisione dei valori di singoli fabbricati (art. 4 cpv. 1 LSt 1936).
Contro le nuove stime era dato diritto di reclamo all’ufficio cantonale di stima (art. 16 cpv. 1 Lst 1936) e poi facoltà di ricorso al Tribunale di espropriazione (art. 19 cpv. 1 Lst 1936).
6.2.
La questione come debba essere calcolato il valore di stima nel caso in cui le stime non siano ancora cresciute in giudicato, non essendo ancora scaduto il termine per interporre ricorso all’autorità competente o essendo pendente un simile gravame, ha dato adito a problemi non indifferenti.
Infatti, il Tribunale federale, in una sentenza del 1978, ha dichiarato arbitraria la prassi cantonale, consistente nell’applicare ai fini fiscali valori di stima non definitivi, salvo il diritto del contribuente di chiedere la revisione della tassazione in caso di riduzione degli stessi. Pur ammettendo, infatti, che la prassi in questione aveva il merito di risolvere diversi problemi di ordine giuridico e pratico, evitando in particolare il verificarsi della prescrizione nei casi in cui gli organi di stima procrastinassero troppo le loro decisioni, I’Alta Corte riteneva tuttavia che essa fosse in contrasto con la lettera della legge in materia di stima. Inoltre, sosteneva che il fatto di rimettere all’ iniziativa del contribuente, mediante un’istanza di revisione, la modifica della tassazione, in seguito all’eventuale accoglimento di un ricorso, comportasse un “ingiustificato aggravio a suo carico” (STF del 12 luglio 1978).
Tale decisione del
Tribunale federale è stata poi confermata da questa Camera, che ha così
ribadito che le autorità fiscali devono attenersi alle stime primitive, riservandosi
tuttavia espressamente la riscossione dell’imposta sull’eventuale differenza,
qualora le stime fossero modificate a seguito di una procedura ricorsuale (CDT
6.3.
La suddetta giurisprudenza è peraltro stata oggetto di critica, in una più recente sentenza di questa Camera (CDT n. 162 del 22 agosto 1994 in RDAT I-1995 n. 8t), la quale ha però lasciato aperta la questione, dato che i ricorrenti non avevano in casu impugnato la nuova stima ufficiale. La Camera di diritto tributario si è chiesta, in primo luogo, perché mai sia I’autorità fiscale a dover procedere d’ufficio alla modifica della tassazione, quando l’esito della procedura in materia di stima sia stato sfavorevole al contribuente; in un simile caso, infatti, la riscossione della differenza fra l’imposta dovuta e quella pagata in base alla tassazione cresciuta in giudicato potrebbe essere intrapresa solo qualora l’autorità apprendesse l’esito della procedura stessa direttamente dall’autorità competente; ma ciò potrebbe anche non accadere, poiché l’Ufficio di tassazione non è certo parte nella procedura in questione. Il contribuente stesso, d’altronde, non ha nessun interesse a comunicare di propria iniziativa l’esito del suo ricorso.
Questa Camera si era inoltre dichiarata perplessa in merito all’esistenza di una base legale che consentirebbe all’autorità di tassazione di riscuotere l’imposta sulla differenza, non essendovi un motivo di ricupero d’imposta né di revisione.
La Camera concludeva affermando che il vero problema è dunque quello della retroattività della decisione in materia di stima ufficiale. Quali che siano cioè l’esito e la durata dell’eventuale procedura ricorsuale, la decisione che ne scaturirà produrrà effetti, ai fini fiscali, a partire da un momento precedente all’emissione della stessa. L’unico modo per evitare le difficoltà connesse con la necessità di modificare una tassazione cresciuta in giudicato, tutelando nel contempo la certezza del diritto, sarebbe dunque quello di sospendere la tassazione fino alla decisione del ricorso sulla stima. In tal caso, vi sarebbe però il pericolo, non indifferente della prescrizione; inoltre, sarebbe disatteso il legittimo interesse del contribuente a conoscere in termini ragionevoli i fattori imponibili determinanti per la tassazione del periodo fiscale in corso.
6.4.
Anche in questo caso il problema evocato nelle considerazioni appena esposte può essere lasciato aperto.
Infatti, al ricorrente l’imposta sulla sostanza è stata calcolata in base alla nuova stima del 1997, che è divenuta definitiva una volta scaduto il termine per ricorrere al Tribunale di espropriazione. Che la decisione su reclamo dell’11 marzo 1997 abbia effetto retroattivo al 1° gennaio 1997 è, per le ragioni appena enunciate, del tutto coerente con il sistema fiscale ticinese, che prevede l’accertamento del valore ufficiale degli immobili in una procedura separata da quella di tassazione (v. anche STF 26 gennaio 1990 in RDAT 1990 n. 71; inoltre CDT n. 80.99.00051 del 15 marzo 1999).
6.5.
Né vale richiamarsi al tenore letterale dell’art. 9 del decreto esecutivo sui turni di revisione delle stime immobiliari, del 31 maggio 1955, il quale dispone che il Consiglio di Stato, «dopo esperita la procedura di reclamo e di ricorso, decide quando le nuove stime di ogni singolo anno di revisione, come al programma succitato, saranno applicate agli effetti previsti dalle leggi».
Il decreto esecutivo non è infatti un atto legislativo bensì un atto dell’autorità esecutiva, il quale non può pertanto introdurre una disciplina diversa da quella voluta dal legislatore.
La conclusione del ricorrente, secondo cui il semplice fatto che il 1° gennaio 1997 fosse pendente il suo reclamo contro la nuova stima basterebbe a far concludere che il Consiglio di Stato «non era legittimato a decretare l’entrata in vigore delle nuove stime», non è evidentemente pertinente: con i tempi che comportano le procedure di reclamo e poi, ancor più, quelle di ricorso, non sarebbe più possibile fare entrare in vigore alcuna revisione generale delle stime alla data stabilita.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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