AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.62
Data decisione, Autorità: 17.05.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00062 80.99.00063 80.99.00064
Lugano 17 maggio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 5 marzo 1999
in materia di: IC 95/96
presentato da:
__________ -__________ e __________ __________ -__________, __________ __________
__________ __________ -__________, __________ __________ __________ __________ __________, __________ __________ tutti rappresentati da: __________ __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
e __________ __________ __________ acquistavano in comproprietà per un terzo ciascuno al prezzo di fr. 280'450.- un terreno a __________ __________, sul quale veniva poi edificato un immobile in proprietà per piani (PPP).
Il 28 novembre 1994 vendevano una quota di PPP di 295‰ a __________ __________ al prezzo di fr. 1'250'000.- (di cui fr. 318'600.- quale prezzo d'acquisto della quota di PPP di 295‰ e fr. 931'400.- quale mercede per il contratto d'appalto per la costruzione e consegna chiavi in mano dell'immobile). Questa operazione veniva colpita dall’imposta sul maggior valore immobiliare. L’utile veniva stabilito per ciascuno dei comproprietari in fr. 318'579.-, deducendo dalla quota proporzionale del prezzo di vendita la quota proporzionale del precedente acquisto aumentata conformemente alla legge del 5%. Nella decisione su reclamo del 12 luglio 1996 veniva precisato che l’utile era stato stabilito senza tener conto della documentazione relativa all’edificazione, poiché non era stata presentata entro il termine stabilito. In sede di ricorso, con decisione del 1° ottobre 1997, il Dipartimento delle finanze ha imposto unicamente la differenza tra il prezzo di vendita della quota di PPP di 295‰ e il prezzo d'acquisto del terreno (fr. 318'600.- ./. fr. 280'250.-).
Dal profilo dell’imposta ordinaria cantonale, l’operazione immobiliare veniva considerata commercio professionale d’immobile e quindi assoggettata all’imposta ordinaria. Il reddito della sostanza (recte: aziendale) veniva determinato in fr. 40'000.- per ciascuno dei comproprietari venditori (cfr. notifica della tassazione del 15 dicembre 1997).
Il 5 marzo 1998 la signora __________ della __________ __________ & __________ si rivolgeva telefonicamente all’UT chiedendo ragguagli sul calcolo effettuato per giungere all’imposizione, al netto delle deduzioni, di ca. fr. 30'000.- a ciascuno dei soci.
Il 3 febbraio 1999 la __________ __________ & __________ trasmetteva all’Ufficio di tassazione di Bellinzona le prove delle avvenute dichiarazioni di due dei soci concernenti le entrate da lavori eseguiti in proprio nello stabile di __________ __________. Informava inoltre che nel Canton Berna non era stato allestito alcun riparto intercantonale in quanto considerato irrilevante. Si dichiarava infine pronta a fornire altre informazioni che fossero state necessarie.
L’ 8 febbraio 1999 l’UT di Bellinzona respingeva sostanzialmente il reclamo, limitandosi a correggere l’importo delle deduzioni, che veniva elevato complessivamente di fr. 200.-. Nella motivazione della decisione su reclamo l’UT si rilevava testualmente:
Contro la notifica di tassazione del 15 dicembre 1997 è insorto tempestivamente il contribuente, per il tramite del proprio rappresentante __________ __________ & __________ __________ __________
I1 reclamo è stato presentato a titolo cautelativo contro la qualifica del contribuente quale commerciante professionale di immobili. Nella tassazione contestata l'autorità di prima istanza ha in effetti esporto un reddito da commercio professionale di immobili di fr. 30'000.- (media) in relazione alla vendita, unitamente ai signori __________ __________ e __________ __________, della PPP __________ RFD __________ nel comune di __________ __________ in data 28.11.94.
Dalla presentazione del reclamo cautelativo a tutt'oggi il rappresentante del contribuente si è manifestato unicamente per via telefonica, in data 5.3.98, per avere ragguagli in merito al calcolo effettuato per giungere all’imposizione dei fr. 30'000.- menzionati. Nessun altro passo è stato intrapreso dal contribuente o dal suo rappresentante a sostegno del gravame.
La scrivente autorità ha riesaminato 1' operato di prima istanza confermando sostanzialmente la bontà del medesimo. L'operazione condotta sul mappale __________ di __________ __________ dai signori __________, __________ e __________, consistente nell'edificazione di 4 alloggi, costituiti in proprietà per piani, e nella successiva vendita, presenta chiaramente, alla luce della giurisprudenza in materia, il carattere di attività professionale il cui guadagno risulta imponibile a' sensi dell' articolo 18 cpv. 2 lett. a della LT 28 settembre 1976 (in vigore fino al 31.12.94). Pure il calcolo effettuato nella definizione del reddito da commercio professionale di immobili appare ineccepibile. In effetti sono stati ammessi tutti i costi sostenuti (quota percentuale) ad eccezione della multa edilizia di fr. 200'000.- non deducibile fiscalmente.
Nel frattempo l'autorità fiscale del cantone di domicilio (Berna) ha emesso il riparto intercantonale d'imposta. Si impone dunque una rettifica dei valori sulla base dei nuovi dati comunicati.
chiedono l’annullamento della decisione su reclamo dell’ 8 febbraio 1999 e la retrocessione degli atti all’UT di Bellinzona per l’emissione di una nuova decisione una volta noto l’esito del ricorso in materia di imposta sul maggior valore immobiliare, postulando sin d’ora d’essere sentiti dall’ UT in sede di procedura di reclamo.
Ribadiscono di aver preso contatto con l’UT spiegando come nel calcolo dell’imponibile non fosse stata presa in considerazione una deduzione di fr. 200'000.- relativa ad una multa inflitta loro per superamento dell’indice, precisando che la multa ammonta a fr. 51'000.- e che l’importo rimanente costituisce una sorta di compensazione per l’utilizzo della maggiorazione. Avvertono ancora d’aver discusso la questione della deduzione dei lavori eseguiti, deducibili nell’ambito dell’imposizione del maggior valore immobiliare se dichiarati quale reddito nel cantone di domicilio e d’aver chiesto una verifica del riparto intercantonale. Lamentano quindi, che malgrado queste spiegazioni, l’UT non abbia atteso la decisione in materia di __________. Rimproverano infine all’UT di non aver impartito loro un termine per presentare la documentazione mancante.
Nel caso in esame si giustifica per economia di giudizio la congiunzione dei tre ricorsi e l'emanazione di un unico giudizio in considerazione della perfetta identità delle fattispecie dal momento che i tre ricorrenti erano comproprietari in parti uguali dell'immobile venduto in PPP.
5.1.
In deroga all’ articolo 17 capoverso 3, i guadagni derivanti dal commercio di immobili esercitato a titolo professionale di cui all’ articolo 18 capoverso 2 lettera a) della Legge tributaria del 28 settembre 1976, conseguiti nei due anni precedenti l’ entrata in vigore della presente legge, sono imponibili nel primo periodo fiscale dell’ entrata in vigore della legge (art. 307 cpv. 1 LT 1994).
Quando i guadagni di cui al capoverso 1 non possono essere imposti per l’ intero periodo fiscale è applicata un’ imposta annua intera secondo l’ articolo 57 (art. 307 cpv. 2 LT 1994).
Oltre al prodotto di un commercio, di un'arte o mestiere, dell'agricoltura e selvicoltura, di una professione liberale e di ogni altra attività indipendente (cfr. art. 18 cpv. 1 LT +176) sono pure imponibili, secondo l'art. 18 cpv. 1 lett. a LT 1976, il reddito derivante dal commercio professionale d'immobili esercitato a titolo professionale, indipendentemente dalla loro tassazione attraverso la legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare.
5.2.
La dottrina maggioritaria nega la deducibilità a titoli di spese per il conseguimento del reddito delle multe, indipendentemente dalla loro gravità e dalla loro relazione teorica con l’attività professionale o con la sfera privata, sia perché la multa è sempre finalizzata a limitare il soddisfacimento dei bisogni privati e a provocare una riduzione della qualità della vita, sia perché è opportuno evitare, per considerazioni di unità del diritto, che il diritto fiscale collida con le valutazioni di fondo che sorreggono il diritto penale (Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Coira/Zurigo, 1989, p. 111 s.; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, p., 225; Tiepke, Steuerrecht: ein siystematischer Grundriss, 15.a ed., Colonia 1996, p. 288, p. 305 ed anche p. 10 s.).
Di opinione più liberale e in contrasto con la prassi da lui stesso citata è invece Känzig, che fa dipendere la deducibilità delle multe disciplinari dalla loro relazione con lo svolgimento dell’attività professionale, anche nei casi in cui si tratta di infrazioni commesse per negligenza grave o addirittura intenzionalmente (Känzig, Wehrsteuer, vol. 1, 2.a ed., Basilea 1982, p. 548).
Questa Camera si allinea all’opinione dominante, che nega tout court la deducibilità delle multe disciplinari, indipendentemente dalla loro gravità e dalla relazione o meno con l’attività professionale, per ragioni di unità del diritto. In effetti, in casi come il presente, ammettere la deduzione della sanzione pecuniaria e della multa per violazione delle norme edilizie equivarrebbe in un certo senso a ridurre la portata stessa della multa consentendone un suo parziale recupero sotto forma di risparmio d’imposta (di minore imposizione).
5.3.
I ricorrenti non contestano più in questa sede, a giusta ragione, l'imposizione dell'utile conseguito quale reddito aziendale derivante dal commercio professionale d'immobili, da loro conseguito vendendo la quota di PPP di 295‰ a __________ __________ e stipulando con lei un contratto d'appalto chiavi in mano per l'edificazione della costruzione.
In discussione è in sostanza unicamente il computo tra i costi di edificazione dell'importo di fr. 200'000.- versato al Comune di __________ __________ a seguito della violazione del diritto edilizio e costituito in ragione di fr. 149'000.- dal vantaggio economico derivato ai proprietari dall'abuso edilizio e di fr. 51'000.- dall'aumento previsto dall'art. 44 cpv. 1 LE.
Secondo l’art. 42 cpv. 1 LE il Municipio deve far sospendere i lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza edilizia; il Dipartimento può sostituirsi al Municipio ove questi non intervenga con la necessaria sollecitudine.
ll Municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l’ interesse pubblico (cfr. art. 43 cpv. 1 LE). L’ ordine di demolizione avviene sotto le comminatorie dell’ esecuzione d’ ufficio a spese dell’ obbligato ove questi non vi provveda nel termine assegnatogli (cfr. art. 43 cpv. 3 LE).
Ove la misura del ripristino risulti impossibile o sproporzionata, il Municipio la sostituisce con una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura economica che può derivare al contravventore (cfr. art. 44 cpv. 1 LE). L’ ordine di ripristino o la sanzione pecuniaria non escludono la contravvenzione, specie nei casi gravi; il cumulo dei provvedimenti deve rispettare il principio della proporzionalità (cfr. art. 44 cpv. 3 LE).
Le contravvenzioni alla legge edilizia, ai piani regolatori e ai regolamenti edilizi comunali sono punite dal Municipio conformemente all’art. 46 LE con una multa che al massimo può raggiungere fr. 10'000.-. Se però l’ autore è recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di lucro, il Municipio non è vincolato da questi massimi (cfr. art. 46 cpv. 2 LE). La multa dev’ essere commisurata alla gravità dell’ infrazione e, se del caso, della colpa (cfr. art. 46 cpv. 3 LE).
6.2.
Scopo della sanzione pecuniaria è di impedire che una persona possa trarre profitto da un’infrazione alla legge. Mira cioè a impedire che un’infrazione risulti redditizia. Essa non può comunque sostituire l’ordine di ripristino quando siano dati i presupposti legali della rettifica o della demolizione dell’opera abusiva. Di regola, la sanzione pecuniaria viene applicata nel caso di superamento degli indici di sfruttamento e di occupazione (Scolari, Commentario della Legge edilizia, Bellinzona 1996, p. 590 s., n. 1316-1317).
La sanzione pecuniaria deve essere superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura economica. Essa mira, da un lato, alla compensazione integrale del vantaggio economico che ne deriva al contravventore e, dall’altro, nel caso dell’aumento di almeno un quarto a colpire il risparmio ottenuto dal contravventore nel non essere astretto al ripristino (Scolari, op. cit., p. 592, n. 1322).
6.3.
Da quanto precede risulta che non possono manifestamente essere considerati costi d’investimento né la multa secondo l'art. 46 LE né la maggiorazione del vantaggio economico secondo l'art. 44 cpv. 1 LE. Tale maggiorazione non risulta infatti essere in un rapporto di causalità con la costruzione, bensì con l'eliminazione dell'abuso edilizio.
Alla sanzione pecuniaria, nella misura in cui invece mira a compensare il vantaggio di natura economica derivato dall’infrazione al contravventore, deve essere riconosciuto valore di costo d’investimento, non diversamente per es. dall’acquisto di indici o dalla costituzione di una servitù a favore del fondo.
6.4.
Dalla documentazione richiamata dal giudice delegato ai ricorrenti è emerso che l'importo di fr. 200'000.- versato al Comune di __________ __________ è costituito in ragione di fr. 149'000.- dal vantaggio economico, accertato in via peritale, tratto dai ricorrenti dall'abuso edilizio e in ragione di fr. 51'000.- dalla sanzione pecuniaria stabilita maggiorando, secondo l'art. 44 cpv. 1 LE, di almeno un quarto l'indebito vantaggio economico.
Ne viene quindi per quanto precede (consid. 6.3. in particolare) che deve essere ammesso in deduzione dal prezzo di alienazione a titoli di costi di costruzione e miglioria l'ammontare dell'indebito vantaggio economico di fr. 149'000.-, ma non quello della sanzione pecuniaria di fr. 51'000.-.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo dell'8 febbraio 1999 è riformata a' sensi dei considerandi e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'allestimento di nuovi conteggi.
Lo Stato verserà complessivamente ai ricorrenti fr. 600.- di spese e ripetibili.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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