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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.58
Data decisione, Autorità: 05.07.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00058
Lugano 5 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 1 marzo 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella dichiarazione fiscale 1997/98, il contribuente denunciava un reddito del lavoro di fr. 61’383 in media annua. Faceva inoltre valere spese professionali, per sé e per la moglie Jacqueline, per oltre fr. 30’000.
Con decisione del 26 ottobre 1999, l’Ufficio di tassazione notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 1997/98, aggiungendo al reddito del lavoro del marito un importo di fr. 2’000 in media annua a titolo di ripresa sul rimborso delle spese versato dal datore di lavoro. Inoltre, ammetteva le spese professionali limitatamente alla moglie.
L’autorità accoglieva in minima parte il gravame, con decisione del 22 febbraio 1999, nella quale riduceva il reddito del lavoro del marito da fr. 61’383 a fr. 60’000 in media annua. Alla decisione era allegato il seguente calcolo:
media salario lordo 1995/96 fr. 61’383
rimborso spese di rappresentanza fr. 10’409
rimborso spese auto fr. 9’645
entrata lorda fr. 81’437
./. spese di viaggio e pasti fuori casa fr. 15’390
./. spese professionali media annua di fr. 15’261 fr. 7’630
ripresa per uso privato auto, NATEL, tel. e computer
(valutazione) fr. 1’583
totale imponibile medio fr. 60’000
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta il computo del rimborso spese fra i redditi imponibili e chiede di essere tassato solo per i redditi del lavoro che percepisce.
In occasione dell'udienza del 23 giugno 1999 il ricorrente ha spiegato la natura del rimborso spese concessogli dal datore di lavoro e le modalità con cui viene calcolato. È emerso incontrovertibilmente che il rimborso concerne solo spese effettivamente documentate dal contribuente e dal lui sostenute solo a partire dal luogo di lavoro, esclusa quindi la trasferta quotidiana dal domicilio al luogo di lavoro e ritorno.
Sulla scorta di questi accertamenti, sono stati ridefiniti reddito del lavoro e deduzioni professionali del contribuente personalmente.
Si è così convenuto di stabilire il reddito del lavoro in fr. 61'383.- di media annua, come dichiarato, e di non effettuare, per quanto precede, riprese sul rimborso spese.
Le deduzioni professionali sono a loro volta così state definite: spese di viaggio di marito e moglie: fr. 9'500.- complessivamente di media annua; doppia economia domestica (per la sola moglie, i pasti del marito essendo rimborsati): fr. 2'600.- ; altre spese professionali del marito fr. 7'630.- di media annua, oltre a quelle della moglie di fr. 2'000.- di media annua.
Gli atti del procedimento devono pertanto venire retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi, rettificando, come convenuto all'udienza, gli importi sopra indicati.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, gli atti del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emanazione di nuovi conteggi, conformemente a quanto convenuto (consid. 4).
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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