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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.55
Data decisione, Autorità: 15.03.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00055
Lugano 15 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 23 febbraio 1999
in materia di: IC/IFD 95/96 intermedia
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1995-96 i coniugi __________ e __________ __________, domiciliati a __________, dichiaravano un valore __________ della loro abitazione secondaria a __________ nel Canton __________ esterno in fr. 2'795.- di media annua (pari al 6.5% del valore di stima indicato in fr. 43'000.-);
che l'Ufficio di tassazione notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 1995-96 il 31 gennaio 1997, esponendo loro per la sola imposta federale diretta il suddetto valore locativo di fr. 2'795.-;
che la tassazione passava incontestata in giudicato;
che l'8 novembre 1998 l'UT notificava ai contribuenti una tassazione intermedia IC/IFD 1995-96 per devoluzione mortis causa, a decorrere dal 29 agosto 1996, aggiungendo loro sia per l'IC sia per l'IFD sotto la voce reddito da titoli e capitali un importo in media annua di fr. 19'744.- e per la solo IFD a titolo di reddito della proprietà fondiaria in altri Cantoni, segnatamente a Teufen nel Canton __________ esterno, un reddito in media annua di fr. 11'448.- in aggiunta al valore locativo dell'abitazione primaria di fr. 2'795.-;
che con tempestivo reclamo i contribuenti chiedevano lo stralcio del reddito dell'immobile di __________, poiché per essere affittato necessitava di importanti lavori di manutenzione;
che l'UT, in materia di IFD, accoglieva il reclamo, stralciando il reddito dell'immobile di __________ e esponendo ai contribuenti unicamente il reddito dell'immobile di __________ già accertato nella precedente tassazione ordinaria, passata in giudicato;
che con il presente, tempestivo ricorso i ricorrenti chiedono la rettifica del reddito dell'immobile di __________, riducendolo da fr. 2'795.- a fr. 2'450.- di media annua, secondo quanto stabilito nella tassazione del Canton __________ esterno del 20 giugno 1997;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, di regola, il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994);
che all'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato per il periodo fiscale in corso, nel caso dell'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
che la base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell’assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (art. 46 cpv. 3 LIFD), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (art. 46 cpv. 2 LIFD);
che la tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385);
che proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas (a cura di), Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278);
che si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione per causa di morte (art. 45 LIFD).
che, ne consegue, che il reclamo e il ricorso contro la tassazione intermedia sono ricevibili limitatamente agli elementi di reddito e di sostanza modificati dalla tassazione intermedia stessa (cfr. per tutte: CDT n. 447 del 28 novembre 1984 in re Lu.; CDT 73-74/91 in re M. D.);
che, in altre parole, il contribuente non può, impugnando la tassazione intermedia, far valere prove o sollevare eccezioni che ha dimenticato di esibire o di eccepire nella tassazione base (cfr. CDT n. 381 del 31 agosto 1984 in re F.B.);
che nella procedura di reclamo o di ricorso contro la tassazione intermedia, la competente autorità può quindi soltanto verificare liberamente, da un lato, l'esistenza dei presupposti che giustificano questa tassazione e, dall'altro, la determinazione degli elementi di reddito o di sostanza che si sono modificati, nonché il calcolo dell'imposta (cfr. per tutte STF del 27 settembre 1985 in re F.B., consid. 2 b);
che, indipendentemente dalla sua fondatezza nel merito, la questione sollevata per la prima volta dai ricorrenti ricorrendo contro la tassazione intermedia per devoluzione mortis causa non è quindi ricevibile in questa sede, poiché avrebbe semmai dovuto essere sollevata già in sede di reclamo contro la tassazione ordinaria, non trattandosi di elemento imposto in virtù della tassazione intermedia;
che pertanto il ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile, con tassa di giustizia e spese a carico dei ricorrenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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