AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.51
Data decisione, Autorità: 15.03.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00051
Lugano 15 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 19 febbraio 1999
in materia di: IC/IFD 95/96 - IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Le stime immobiliari delle proprietà situate nel Comune in questione sono state sottoposte a revisione generale, in base a una decisione del 31 marzo 1993 del Consiglio di Stato. La nuova stima della part. n. __________, entrata in vigore il 1° gennaio 1995, è stata così stabilita: fr. 430’000 per l’abitazione e fr. 142’450 per i terreni.
In seguito ad un ricorso del proprietario, interposto in data 6 dicembre 1995, il Tribunale di espropriazione, con sentenza del 24 marzo 1998, ha ridotto i suddetti valori, rispettivamente, a fr. 400’000 e a fr. 135’716.
I contribuenti impugnavano le suddette decisioni, con reclami all’autorità fiscale, lamentando l’applicazione con effetto retroattivo della decisione del Tribunale di espropriazione.
L’Ufficio di tassazione respingeva i suddetti gravami, con decisioni del 25 gennaio e dell’8 febbraio 1999. L’autorità rilevava in sostanza di essersi attenuta alle risultanze della revisione generale delle stime intrapresa per il 1995, in base alla decisione del Consiglio di Stato del 1993.
A loro avviso, l’autorità di tassazione avrebbe operato in modo contraddittorio, per il fatto di avere applicato retroattivamente ai periodi fiscali in questione la stima del marzo 1998 e di avere, d’altra parte, applicato la deduzione del 20% prevista dalla nuova legge sulla stima solo al secondo periodo fiscale.
L’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). In linea di principio, la sostanza è valutata al suo valore venale (art. 41 cpv. 2 LT), riservate in particolare le disposizioni relative ai beni immobiliari. Infatti, per l’art. 42 cpv. 1 LT, gli immobili non agricoli e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale.
Quanto alle basi temporali, la sostanza imponibile è calcolata sulla consistenza patrimoniale all’inizio del periodo fiscale o dell’imponibilità (art. 54 LT).
4.2.
Negli ultimi anni la normativa in materia di stima ufficiale della sostanza immobiliare ha subìto diverse modifiche, in seguito ad interventi legislativi e giurisprudenziali:
• il 1° gennaio 1997 è entrata in vigore la legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst), che ha abrogato la legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del Cantone del 25 novembre 1936;
• il 20 marzo 1998, il Tribunale federale ha dichiarato incostituzionale l’art. 45 Lst, che non entrerà pertanto mai in vigore (DTF 124 I 159);
• con effetto retroattivo al 1° gennaio 1999, la legge del 7 febbraio 1999 ha modificato gli articoli 47 e 48 Lst.
Nel caso qui in discussione, che si riferisce alle imposte sulla sostanza dei periodi fiscali 1995/96 e 1997/98, deve pertanto essere anzitutto risolta la questione del diritto applicabile, anche in considerazione delle censure dei ricorrenti, in merito all’applicazione della nuova legge nel tempo.
4.3.
Come accennato, la legge sulla stima del 1996 è entrata in vigore solo il 1° gennaio 1997 (cfr. ordinanza del Consiglio di Stato del 20 dicembre 1996). Essa si applicherà pertanto ai soli periodi fiscali successivi alla sua entrata in vigore. L’imposta sulla sostanza 1995/96 dipende quindi ancora dalle stime intraprese conformemente alla legge del 1936.
Quanto alle modifiche recentemente approvate dal popolo con votazione del 7 febbraio 1999, la loro entrata in vigore è stata stabilita a partire dal 1° gennaio 1999 (cfr. ordinanza del Consiglio di Stato del 3 marzo 1999), sicché ne è esclusa un’applicazione retroattiva ai periodi fiscali precedenti il 1999.
Si deve infatti ricordare che, per la legge tributaria, la sostanza imponibile è calcolata sulla consistenza patrimoniale all’inizio del periodo fiscale o dell’imponibilità (art. 54 LT); per evidenti ragioni di parità di trattamento fra i contribuenti è pertanto necessario che a tutti siano applicate le disposizioni sulla stima immobiliare che vigono al momento determinante, cioè al 1° gennaio del primo anno del periodo fiscale. I ricorrenti non possono infatti invocare una disciplina della stima immobiliare a loro più favorevole, che sia entrata in vigore in un momento successivo a tale data ma prima che la loro tassazione fosse passata in giudicato.
Per rispondere al quesito quale sia il diritto applicabile in caso di una modifica della base legale, vige infatti il principio che sono determinanti quelle disposizioni che valgono per l’adempimento della fattispecie da disciplinare giuridicamente o che comportano conseguenze giuridiche. Modifiche sopravvenute in seguito devono essere lasciate inosservate (StE 1995 B 110 n. 5; DTF 119 Ib 110 consid. 5 e giurisprudenza citata).
4.4.
Dalle premesse descritte discende la conseguenza che alla tassazione dell’imposta sulla sostanza del periodo 1995/96 si applica la legge sulla stima del 1936 mentre a quella relativa al periodo 1997/98 si applica la nuova legge del 1996, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 1997 (cfr. anche RDAT II-1997 n. 28t). La modifica del 7 febbraio 1999 non è infatti applicabile alle tassazioni di periodi fiscali precedenti, le cui decisioni non siano ancora definitive, proprio perché il “fatto” di rilevanza giuridica su cui si fonda il prelievo dell’imposta sulla sostanza è la proprietà dell’immobile al momento determinante (rispettivamente, 1° gennaio 1995 e 1997).
I ricorrenti contestano tale decisione, argomentando sostanzialmente che la sentenza del Tribunale di espropriazione con cui è stato definitivamente stabilito il valore di stima per la revisione generale 1995 è stata emessa nel 1998, cosa che impedirebbe una sua applicazione retroattiva ai periodi 1995/96 e 1997/98.
5.1.
L'art. 3 cpv. 1 LSt 1936 precisava che il Consiglio di Stato era competente a stabilire il turno delle revisioni periodiche, di regola decennale (cpv.1). La legge conferiva nondimeno facoltà all'Esecutivo cantonale di prolungare il turno, per determinati comuni o determinate regioni, a quindici anni (art. 3 cpv. 2 LSt 1936) e, in taluni casi, con particolare riguardo per le zone di montagna e delle valli, persino di confermare puramente e semplicemente le stime in corso per altri dieci anni (art. 3 cpv. 3 LSt 1936). Al proprietario di immobili veniva comunque lasciata la facoltà, ogni due anni e a partire dal terzo anno in cui vennero determinate le stime, di chiedere, su istanza accompagnata dal preavviso della municipalità, la revisione dei valori di singoli fabbricati (art. 4 cpv. 1 LSt 1936).
Contro le nuove stime era dato diritto di reclamo all’ufficio cantonale di stima (art. 16 cpv. 1 Lst 1936) e poi facoltà di ricorso al Tribunale di espropriazione (art. 19 cpv. 1 Lst 1936).
5.2.
La questione come debba essere calcolato il valore di stima nel caso in cui le stime non siano ancora cresciute in giudicato, non essendo ancora scaduto il termine per interporre ricorso all’autorità competente o essendo pendente un simile gravame, ha dato adito a problemi non indifferenti.
Infatti, il Tribunale federale, in una sentenza del 1978, ha dichiarato arbitraria la prassi cantonale, consistente nell’applicare ai fini fiscali valori di stima non definitivi, salvo il diritto del contribuente di chiedere la revisione della tassazione in caso di riduzione degli stessi. Pur ammettendo, infatti, che la prassi in questione aveva il merito di risolvere diversi problemi di ordine giuridico e pratico, evitando in particolare il verificarsi della prescrizione nei casi in cui gli organi di stima procrastinassero troppo le loro decisioni, I’Alta Corte riteneva tuttavia che essa fosse in contrasto con la lettera della legge in materia di stima. Inoltre, sosteneva che il fatto di rimettere all’ iniziativa del contribuente, mediante un’istanza di revisione, la modifica della tassazione, in seguito all’eventuale accoglimento di un ricorso, comportasse un “ingiustificato aggravio a suo carico” (STF del 12 luglio 1978).
Tale decisione del
Tribunale federale è stata poi confermata da questa Camera, che ha così
ribadito che le autorità fiscali devono attenersi alle stime primitive, riservandosi
tuttavia espressamente la riscossione dell’imposta sull’eventuale differenza,
qualora le stime fossero modificate a seguito di una procedura ricorsuale (CDT
5.3.
La suddetta giurisprudenza è peraltro stata oggetto di critica, in una più recente sentenza di questa Camera (CDT n. 162 del 22 agosto 1994 in RDAT I-1995 n. 8t), la quale ha però lasciato aperta la questione, dato che i ricorrenti non avevano in casu impugnato la nuova stima ufficiale. La Camera di diritto tributario si è chiesta, in primo luogo, perché mai sia I’autorità fiscale a dover procedere d’ufficio alla modifica della tassazione, quando l’esito della procedura in materia di stima sia stato sfavorevole al contribuente; in un simile caso, infatti, la riscossione della differenza fra l’imposta dovuta e quella pagata in base alla tassazione cresciuta in giudicato potrebbe essere intrapresa solo qualora l’autorità apprendesse l’esito della procedura stessa direttamente dall’autorità competente; ma ciò potrebbe anche non accadere, poiché l’Ufficio di tassazione non è certo parte nella procedura in questione. Il contribuente stesso, d’altronde, non ha nessun interesse a comunicare di propria iniziativa l’esito del suo ricorso.
Questa Camera si era inoltre dichiarata perplessa in merito all’esistenza di una base legale che consentirebbe all’autorità di tassazione di riscuotere l’imposta sulla differenza, non essendovi un motivo di ricupero d’imposta né di revisione.
La Camera concludeva affermando che il vero problema è dunque quello della retroattività della decisione in materia di stima ufficiale. Quali che siano cioè l’esito e la durata dell’eventuale procedura ricorsuale, la decisione che ne scaturirà produrrà effetti, ai fini fiscali, a partire da un momento precedente all’emissione della stessa. L’unico modo per evitare le difficoltà connesse con la necessità di modificare una tassazione cresciuta in giudicato, tutelando nel contempo la certezza del diritto, sarebbe dunque quello di sospendere la tassazione fino alla decisione del ricorso sulla stima. In tal caso, vi sarebbe però il pericolo, non indifferente della prescrizione; inoltre, sarebbe disatteso il legittimo interesse del contribuente a conoscere in termini ragionevoli i fattori imponibili determinanti per la tassazione del periodo fiscale in corso.
5.4.
Anche in questo caso il problema evocato nelle considerazioni appena esposte può essere lasciato aperto.
Infatti, sebbene ai ricorrenti l’imposta sulla sostanza sia stata dapprima calcolata in base alla nuova stima del 1995, non ancora definitiva in considerazione del ricorso pendente, con la notifica della tassazione del 12 ottobre 1998 essa è stata nuovamente calcolata, alla luce della sentenza del Tribunale di espropriazione. Che quest’ultima abbia effetto retroattivo al 1° gennaio 1995 è, per le ragioni appena enunciate, del tutto coerente con il sistema fiscale ticinese, che prevede l’accertamento del valore ufficiale degli immobili in una procedura separata da quella di tassazione (v. anche STF 26 gennaio 1990 in RDAT 1990 n. 71).
6.1.
L’art. 47 cpv. 1 terza frase della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst), nella versione in vigore fino alla fine del 1998, stabilisce che, nei comuni la cui revisione generale è entrata in vigore il 1.1.1991, il 1.1.1993 e il 1.1.1995, le stime saranno considerate con una diminuzione del 20%. Fra i Comuni interessati da questa norma transitoria rientra anche __________ (cfr. ordinanza del Consiglio di Stato del 20 dicembre 1996).
Lo sconto in questione è stato voluto dal legislatore per ridurre la disparità di trattamento tra i proprietari di casa con stima di recente aggiornamento e proprietari di casa con stime molto più vecchie, quindi molto più basse (RDAT II-1997 n. 28t).
6.2.
Poiché, come già detto, non è possibile anticipare al periodo 1997/98 l’applicazione della versione dell’art. 47 Lst entrata in vigore il 1° gennaio 1999, è ineccepibile la decisione dell’autorità fiscale, che ha concesso ai ricorrenti la deduzione del 20% del valore di stima ufficiale.
Anche in relazione a questo aspetto, deve essere ricordato loro che l’applicazione di una versione più recente della stessa legge non può essere fatta dipendere semplicemente dal momento in cui la decisione viene adottata o addirittura dal fatto che vengano interposti reclami o ricorsi.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster