AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.50
Data decisione, Autorità: 16.03.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00050
Lugano 16 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 febbraio 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 il contribuente chiedeva la deduzione per spese di trasferta di fr. 7'920.- di media annua, oltre alla deduzione per spese di doppia economia domestica in relazione al pasto di mezzogiorno.
Nella notifica di tassazione del 30 novembre 1998 l’UT concedeva integralmente la deduzione per doppia economia domestica, limitando invece quella per spese di trasporto a fr. 3'000.-.
presentava reclamo in tempo utile chiedendo l’aumento della deduzione per spese di trasferta all’importo chiesto nella dichiarazione d’imposta (calcolata sulla base di 60 chilometri al giorno per 220 giornate lavorative).
Con decisione del 25 gennaio 1999 l’UT respingeva il reclamo , osservando:
Venendo ora all'esame di merito della presente fattispecie, deve essere rilevato che il Comune di __________ è collegato a quello di __________ da mezzi pubblici. Dalla consultazione degli orari delle __________ e delle __________ risulta che i collegamenti tra __________ e __________ sono particolamente favorevoli e non provocano tempi morti d'attesa che prolungano la trasferta quotidiana oltre il tollerabile. In simili condizioni la decisione dell'UT di concedere la deduzione prevista per il mezzo pubblico appare del tutto difendibile. Non possono evidentemente essere presi in considerazione, in un simile contesto, eventuali disagi dovuti a tempi d'attesa, indipendentemente dal fatto che il reclamante disponga o meno di una certa flessibilità nel disporre del proprio orario di lavoro. Si giustifica quindi, in linea di principio, unicamente la concessione delle spese relative all’uso del mezzo pubblico.
Con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente ribadisce la propria richiesta di poter dedurre integralmente le spese di trasferta necessarie per raggiungere il posto di lavoro con il mezzo pubblico, ribadendo di percorrere giornalmente con l’automobile sessanta chilometri. Rileva in particolare che, se utilizzasse il mezzo pubblico, dovrebbe partire dal domicilio alle 06.01 e potrebbe rientrare solo alle 19.28. Fa inoltre presente che quale segretario-ispettore dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento responsabile per la zona di __________ e dintorni ha assolutamente bisogno dell’automobile sul posto di lavoro. Afferma inoltre di soffrire da tempo di forti mali di schiena per i quali deve sottoporsi a continue visite mediche e a diverse sedute fisioterapiche. Fa infine riferimento a casi analoghi al suo e persino di casi di contribuenti domiciliati più vicino al posto di lavoro, che beneficerebbero della deduzione per spese di trasferta con il mezzo privato.
Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
5.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).
5.2.
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE del 10 dicembre 1996). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE del 10 dicembre 1996). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. DE del 10 dicembre 1996). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 12.- al giorno o di fr. 2’600.- all’anno (art. 3 cpv. 3 DE del 10 dicembre 1996).
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1997-98: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
5.3. La questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p. 682/83).
Il limite entro il quale è possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE 1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern, 5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze citate in: Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 84, nota 17).
5.4.
Aldilà delle differenze rilevabili nella prassi e nella giurisprudenza dei diversi Cantoni, il riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo privato rappresenta dunque l'eccezione. Sebbene l'autorità fiscale cantonale non abbia emanato direttive in materia, varrà comunque il principio che si ammette la deduzione delle spese per il mezzo pubblico, a meno che non vi siano particolari impedimenti o difficoltà tali da indurre a concludere che non si possa pretendere dal contribuente l'uso dei mezzi pubblici. Circa la definizione di criteri che permettano di rendere praticabile la suddetta distinzione, si ritiene che non sia compito della Camera di diritto tributario ma piuttosto dell'autorità amministrativa di provvedervi.
Va subito sbarazzato il campo dall'argomento relativo alle frequenti trasferte che il ricorrente sarebbe tenuto a fare quale segretario-ispettore dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento con responsabilità per la zona di __________ e dintorni.
Per la tassazione IC/IFD 1997-98 fa stato il biennio di computo 1995-96. Orbene dall’esame del certificato di salario rilasciato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia non risulta che al ricorrente siano state rimborsate in quegli anni di computo delle spese di trasferta, astrazion fatta da un importo di soli fr. 55,90 nel 1995.
Non risulta quindi minimamente provata, con riferimento agli anni di computo 1995-96, l’affermazione ricorsuale relativa alla necessità di usare l’automobile privata durante il lavoro.
Né è in qualche modo provata la necessità per l’allora venticinquenne ricorrente di dover usare l’automobile in relazione ad asseriti mali di schiena. Risulta per altro difficile capire in quale misura l’uso del mezzo pubblico si rivelerebbe dannoso per la schiena; più facile sarebbe capire il contrario.
6.2.
Sbarazzato il campo da questi argomenti, resta da esaminare la compatibilità dell’uso del mezzo pubblico con l’orario lavorativo del ricorrente.
Dalla consultazione dell’orario ferroviario risulta che __________ è raggiungibile da __________ con l’uso del mezzo di trasporto pubblico in poco meno di un’ora: partendo alle 06.01 da __________ si giunge a __________ alle 06.53; partendo alle 06.54 si giunge alle 07.53; partendo alle 07,24 si arriva alle 08:20.
Lo stesso vale per il tragitto inverso __________ __________. Partendo da __________ alle 17’38 si arriva a __________ alle 18’32; partendo alle 18’38 si arriva alle 19.28.
Alla luce di questi dati, desunti dall’orario ferroviario delle FFS consultabile su Internet, risulta con chiarezza che l’uso del mezzo pubblico è senz’altro esigibile.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 230.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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