AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.44
Data decisione, Autorità: 17.05.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00044
Lugano 17 maggio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 10 dicembre 1998 __________ __________ si rivolgeva all' Ufficio di tassazione. Asseriva d'aver trovato riposta in un cassetto di casa tre giorni prima, il 7 dicembre, la notifica di tassazione e ne chiedeva la revisione in base al bilancio aziendale in possesso dell'UT.
In effetti, il 6 ottobre 1998 il contribuente aveva spedito all'UT il conto economico degli esercizi 1995 e 1996 e i relativi bilanci.
Con decisione del 18 gennaio 1999 l'UT dichiarava irricevibile il reclamo in quanto tardivo.
Con osservazioni del 29 marzo 1999, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) propone la reiezione del ricorso.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. In caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
4.1.
L’art. 206 cpv. 1 LT e l’art. 132 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa. Gli articoli 192 LT e 119 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio. Una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT, art. 133 cpv. 3 LIFD).
4.2.
Per espressa ammissione dei ricorrenti l’inosservanza del termine di reclamo e la conseguente intempestività del gravame sono riconducibili essenzialmente alla loro stessa negligenza ed in particolare alla condotta della __________ __________ che avrebbe riposto in un cassetto la notifica della tassazione regolarmente notificata il 2 ottobre 1998.
Nessuno dei motivi di restituzione dei termini è invocato dai contribuenti né del resto è possibile ravvisarne l’esistenza, proprio alla luce delle circostanze descritte.
5.1.
Quando il contribuente è assistito da un rappresentante (cfr. art. 190 LT e 117 LIFD) e il potere di rappresentanza è provato e noto all'autorità fiscale, gli atti devono essere intimati al o anche al rappresentante. Ciò in virtù delle norme sul mandato (cfr. CDT n. 268 del 7 settembre 1987 in re R.F. SA). L'autorità fiscale è pertanto tenuta a rivolgersi direttamente al rappresentante, fintanto che la revoca del mandato non le venga comunicata (cfr. Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, n. 2 all'art. 100 DIFD, p. 431). Se non procede in tal modo, nessun pregiudizio risultante dalla notificazione irregolare può essere posto a carico del contribuente (cfr. DTF 113 Ib 296).
In altri termini, se il contribuente ha conferito procura al proprio rappresentante, perché quest'ultimo riceva notificazioni da parte dell'autorità fiscale, in applicazione dei princìpi sulla rappresentanza, con la notifica al rappresentante si considera avvenuta la notifica al contribuente (Stähli, Die Rechtsstellung des Steuervertreters, Berna/Stoccarda/Vienna 1994, p. 113).
5.2.
Tuttavia, come ha ancora recentemente ricordato il Tribunale federale, la prova dell'esistenza di un rapporto di rappresentanza valido e correttamente comunicato alle autorità fiscali incombe al contribuente, secondo le disposizioni generali concernenti I'onere della prova. Quando manca una procura scritta e chiaramente definita, un rapporto di rappresentanza sarà ammesso solo se si può arguire dalle circostanze che il contribuente ha manifestato in modo inequivocabile la volontà di conferire dei poteri di rappresentanza ad un terzo. Nel caso che le è stato sottoposto, l’Alta Corte ha negato l’esistenza di un rapporto di rappresentanza, sebbene il ricorrente sostenesse, da un lato, di avere indicato l’indirizzo di una fiduciaria sulla dichiarazione fiscale, per eventuali informazioni complementari, e, dall’altro, che la stessa autorità fiscale aveva ammesso il rapporto di rappresentanza in relazione ad altre procedure fiscali (p. es. imposta sugli utili immobiliari) e per la tassazione della ditta appartenente al ricorrente stesso (cfr. sentenza del Tribunale federale del 21 maggio 1997, in StE 1998 B 92.7 n. 4 = ASA 67 p. 391).
5.3.
Come ha poi rilevato il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo, in una sentenza del 20 maggio 1998, per il fatto che le imposte cantonali e comunali hanno carattere periodico, un rapporto di rappresentanza produce effetto per un certo periodo e deve essere indicato pertanto nuovamente in ogni dichiarazione (StE 1998 B 92.7 n. 5 = ZStP 1998 p. 239).
5.4.
Ne consegue chiaramente che i ricorrenti non possono invocare le norme sulla rappresentanza, non avendo mai conferito procura alla __________ s.a.g.l. ed avendo del resto ricevuto essi stessi richiamo, diffida e multa disciplinare in seguito al mancato inoltro della dichiarazione. È vero che agli atti risultano due richieste di proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione, trasmesse all'Ufficio di tassazione via fax dalla fiduciaria in questione; ma, anche in considerazione del rilievo che ha il segreto fiscale, ciò non basta a considerare provato un rapporto di rappresentanza (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 5 all’art. 74 DIFD, p. 35).
Anche la circostanza che, in relazione alla tassazione del precedente periodo fiscale, la fiduciaria citata avesse rappresentato i contribuenti in un’audizione tenutasi dinanzi all’autorità fiscale ed avesse poi ritirato il reclamo interposto contro la tassazione 1995/96, non basta ancora a determinare la conclusione che l’autorità avrebbe dovuto dedurre da tale fatto l’esistenza di una procura generale.
Si può altresì invitare i ricorrenti a richiedere una dilazione di pagamento, rivolgendosi all’autorità di riscossione, cioè all’Ufficio esazione e condoni di Bellinzona, per le imposte cantonale e federale, ed al Municipio, per le imposte comunali.
Tassa di giustizia e spese processuali seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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