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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.43
Data decisione, Autorità: 15.03.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00043
Lugano 15 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 febbraio 1999
in materia di: IC 97/98
presentato da:
__________ __________, __________. __________ __________,
rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che l'Ufficio di tassazione notificava il 7 agosto 1998 a __________ __________, domiciliato a __________ e proprietario di un immobile in __________, la tassazione IC 1997-98 e la relativa decisione di riparto intercantonale;
che il contribuente impugnava tempestivamente la notifica della tassazione, contestando sia il valore locativo sia l'ammontare del reddito e della sostanza complessivi considerati nella decisione di riparto;
che con decisione su reclamo dell' 8 febbraio 1999 l'UT respingeva la richiesta del contribuente di ridurre il valore locativo e rettificava le deduzioni, cosicché il reddito imponibile saliva da fr. 13'156.- a fr. 13'601.- e la sostanza da fr. 319'538.- a fr. 331'309.-;
che con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente chiede sostanzialmente la rettifica del riparto intercantonale allegato dall' Ufficio di tassazione alla decisione su reclamo in base al riparto intercantonale allestito dal Canton __________;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale gli attivi devono essere valutati secondo un criterio unitario (ASA 27 423; CDT n. 282/91 del 31 ottobre 1991 in re Eredi M.);
che in ossequio a tale principio, la Conferenza dei funzionari fiscali di Stato stabilisce per ogni periodo fiscale IFD le regole per la valutazione degli immobili nei riparti intercantonali;
che, per quanto riguarda il periodo fiscale 1997-98, la Circolare del 6 dicembre 1996 del Comitato della succitata Conferenza ha stabilito che per il Canton Ticino il valore degli immobili da considerare nell'ambito della ripartizione intercantonale deve corrispondere al 120% del valore di stima ufficiale e per il Canton __________ al 140%;
che è vero che la Circolare specifica che il fattore di rivalutazione del Canton Zugo (come pure quello del Canton Glarona) e un fattore puramente raccomandato, a differenza di quello di tutti gli altri Cantoni;
che tuttavia questo giudice non ha motivo di scostarsi dalla raccomandazione della Conferenza dei Funzionari fiscali di Stato;
che le differenze tra il riparto del canton Zugo e quello, qui contestato, del Canton Ticino sono unicamente da ricondurre al fattore di rivalutazione del 110% invece che del 140% applicato alla sostanza immobiliare del canton Zugo dall'Autorità fiscale di quel Cantone e alla diversa ventilazione delle deduzioni che ne consegue;
che così stando le cose, questo giudice non ha motivo di scostarsi dal riparto dell'Autorità fiscale ticinese, che si è attenuta scrupolosamente alle raccomandazioni sopra ricordate.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 230.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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