AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.36
Data decisione, Autorità: 26.02.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00036
Lugano 26 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 22 dicembre 1998
in materia di: IC 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con decisione dell'8 luglio 1998, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna infliggeva a __________ __________, domiciliato a __________, una multa disciplinare di fr. 100.-, poiché, nonostante un richiamo per lettera semplice e una diffida per lettera raccomandata dell' 8 gennaio 1998 e successiva proroga fino al 28 febbraio 1998, non aveva presentato la dichiarazione per l'imposta cantonale 1997-98;
che il 9 novembre 1998 l' Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la tassazione IC 1997-98, in cui gli esponeva un reddito lordo della sostanza immobiliare di fr. 10'548.-, concedendogli deduzioni per complessivi fr. 3'325.-;
che con decisone del 21 dicembre 1998 l' Ufficio di tassazione accoglieva il reclamo come richiesto dal contribuente e, meglio, elevando le deduzioni a complessivi fr. 5'261.-;
che il 22 dicembre 1998 il contribuente si rivolgeva in lingua tedesca all' Ufficio esazione e condoni, che provvedeva a trasmetterlo per competenza all' Ufficio di tassazione di Lugano Campagna;
che con lettera del 12 gennaio 1999 l'UT di Lugano Campagna avvertiva il contribuente che il suo scritto del 22 dicembre 1998, in assenza di un avviso contrario da parte sua, sarebbe stato trasmesso alla Camera perché lo tratti come ricorso;
che, in assenza di avviso contrario da parte di __________ __________, l'UT trasmetteva a questa Camera il citato scritto del contribuente di data 22 dicembre;
che la Cancelleria della Camera di diritto tributario del tribunale d'appello, con scritto dell' 11 febbraio 1999, attribuiva al contribuente un termine con scadenza al 22 febbraio 1999 per riproporre il ricorso in lingua italiana debitamente motivato, avvertendolo che, in caso di inosservanza dell’invito, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile, sicché, per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
che l'esigenza della motivazione costituisce un'ulteriore esigenza formale di ricevibilità del ricorso: infatti, secondo l'art. 227 cpv. 2 LT, il ricorrente deve indicare nel ricorso le sue conclusioni, esporre i fatti sui quali esse si fondano e produrre, se del caso, i relativi mezzi di prova;
che l'autorità ticinese che riceva un ricorso che denota vizi formali, segnatamente un ricorso redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone oppure un ricorso privo di qualsiasi motivazione, non può limitarsi a pronunciare l'irricevibilità dello stesso, ma deve segnalare prima tale vizio al ricorrente, attribuendogli contestualmente un termine per la traduzione, per non incorrere in un eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
che, pertanto, la Camera di diritto tributario ha inviato al contribuente, in data 11 febbraio 1999, una lettera nella quale lo avvertiva dei difetti procedurali del suo ricorso, attribuendogli un termine fino al 22 febbraio per sanarli, con comminatoria di irricevibilità in caso di inadempienza degli obblighi procedurali;
che, il ricorrente non ha dato seguito a tale ingiunzione;
che, sulla base di quanto precede, questa Camera non può fare altro che constatare l’inammissibilità del ricorso, per il difetto formale indicato;
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 150.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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