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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.34
Data decisione, Autorità: 26.02.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00034
Lugano 26 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 4 gennaio 1999
in materia di: IC 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________ n. __________ è proprietaria della metà di un immobile a __________, che in precedenza era di proprietà esclusiva della madre __________ __________;
che il 14 settembre 1998 l'UT notificava ai coniugi __________ -__________ la tassazione IC 1997-98, in cui esponeva loro un valore locativo di fr. 3'250.-;
che il 12 ottobre 1998 i contribuenti presentavano reclamo in lingua tedesca;
che con lettera raccomandata del 15 ottobre successivo l' Ufficio di tassazione di Lugano Campagna assegnava loro un termine fino al 2 novembre 1998 per presentare la traduzione, con l'avvertenza che altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che la lettera raccomandata non veniva ritirata;
che pertanto l' Ufficio di tassazione provvedeva a rispedire per lettera semplice l'ingiunzione di tradurre il ricorso con relativa comminatoria d'irricevibilità;
che i contribuenti replicavano l' 8 novembre 1998, precisando che il tedesco è una delle lingue ufficiali della Svizzera;
che con decisione del 21 dicembre 1998 l'UT dichiarava irricevibile il reclamo;
che con lettera 4 gennaio 1999 in lingua italiana all'UT __________ __________ contestava nuovamente il valore locativo, ritenendolo eccessivo rispetto al valore di stima di soli fr. 17'916.-;
che il 7 gennaio l'UT si rivolgeva al contribuente chiedendogli se il suo scritto del 4 gennaio 1999 era da considerare alla stregua di un ricorso alla Camera di diritto tributario (CDT) del Tribunale d'appello, con l'avvertenza che in caso di silenzio sarebbe stato trasmesso all'Autorità giudiziaria;
che in assenza di risposta da parte del contribuente l'UT ha trasmesso la lettera del 4 gennaio 1999 alla CDT come ricorso;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile, sicché, per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
che, tuttavia, l'autorità ticinese che riceva un ricorso redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone non può limitarsi a pronunciare l'irricevibilità dello stesso, ma deve segnalare prima tale vizio al ricorrente, attribuendogli contestualmente un termine per la traduzione, per non incorrere in un eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
che, pertanto, l' Ufficio di tassazione ha inviato al contribuente, in data 15 ottobre, una lettera raccomandata nella quale lo avvertiva del difetto del suo ricorso e attribuiva un termine fino al 2 novembre per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità in caso di mancata traduzione;
che, il ricorrente non ha dato seguito a tale ingiunzione, malgrado che l'invito gli sia stato rispedito per lettera semplice, dopo che la raccomandata era stata ritornata all'UT non ritirata;
che, per costante giurisprudenza, quando un invio raccomandato non viene ritirato entro il termine di custodia di sette giorni, lo si considera notificato l'ultimo giorno di giacenza (cfr. DTF 100 III 7; CDT n. 32 del 21 gennaio 1983 in re G.; CDT n. 358 del 6 ottobre 1986 in re S.M.);
che, sulla base di quanto precede, questa Camera non può fare altro che constatare l’inammissibilità del ricorso, per il difetto formale indicato, segnatamente per la mancata presentazione della traduzione;
che, in via abbondanziale, la decisione dell' Ufficio di tassazione appare fondata anche nel merito;
che in effetti il valore locativo di fr. 3'250.- è stato dedotto dall'UT dalla dichiarazione fiscale IFD 1995-96 presentata da __________ __________ al __________ __________;
che comunque nel caso in esame per stabilire il valore locativo si giustifica pacificamente di scostarsi dal valore di stima ufficiale dell'immobile, che risale addirittura al 1981 e risulta del tutto inadeguato;
che ciò è d'altronde confermato implicitamente da __________ __________, la quale, ai fini dell'imposta sulla sostanza, attribuiva all'intera proprietà un valore pari ad almeno fr. 175'000.- (cfr. dichiarazione fiscale IC 1993-94 e 1995-96), comunque imposto dall'UT per la sostanza limitatamente al valore di stima ufficiale;
che in simili condizioni il ricorso va respinto in quanto manifestamente infondato;
che la tassa di giustizia e le spese processuali devono essere poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 330.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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