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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.33
Data decisione, Autorità: 23.04.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00033
Lugano 23 aprile 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 3 febbraio 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nel periodo di computo 1995-96 egli ha inoltre beneficiato di indennità di disoccupazione per fr. 24'042.- e ha inoltre lavorato a provvigione per la __________ __________ __________ di , conseguendo nel 1995 un reddito lordo di fr. 15'360.- e nel 1996 di fr. 19'642.- e, limitatamente al periodo dal 3 al 30 aprile 1995, per la __________ -
__________ __________, ha dal canto suo lavorato nel 1995 per la ditta __________ di __________ con un salario lordo di fr. 21'831.-; ha inoltre ricevuto indennità di disoccupazione per fr. 2'011.- nel 1995 e per fr. 25'941.- nel 1996.
Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 i contribuenti hanno chiesto le seguenti deduzioni per spese professionali:
spese di trasporto per il tragitto settimanale con l'automobile privata da __________ a __________ per complessivi fr. 21'000.-;
spese di doppia economia domestica, compreso il pranzo della moglie per il 1995, per complessivi fr. 6'500.-;
altre spese professionali per fr. 3'000.-.
L'UT ha accolto solo parzialmente tali richieste e meglio:
spese di trasporto per fr. 6'000.-
spese di doppia economia domestica per fr. 6'500.-
-altre spese professionali per fr. 4'000.-
(cfr. decisione su reclamo del 25 gennaio 1999).
L'UT fa in particolare rilevare che non si giustifica il riconoscimento dell'uso del mezzo privato per la trasferta settimanale dal luogo di domicilio al luogo di lavoro.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede l'aumento della deduzione per spese di viaggio a fr. 21'000.-.
Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
In occasione dell'udienza del 15 aprile 1999 il ricorrente ha illustrato dettagliatamente le attività svolte nel periodo di computo, in particolare quella alle dipendenze della __________ __________ __________ dal 1° agosto 1995, precisando come la stessa comporti continui spostamenti presso i clienti per consulenze e assistenza nel campo dell'automazione aziandale in una zona geograficamente molto estesa, portando seco molto materiale.
Dopo discussione, su proposta del giudice, si è convenuto di stabilire l'ammontare delle spese di viaggio in fr. 12'000.- di media annua e di confermare la deduzione per doppia economia domestica in fr. 6'500.-.
Le parti hanno altresì convenuto di confermare queste deduzioni per il periodo fiscale successivo 1999-2000, non ancora tassato.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 25 gennaio 1999 è riformata nel senso che la deduzione per spese di viaggio è elevata a fr. 12'000.- di media annua. per il resto è confermata.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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