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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.31
Data decisione, Autorità: 26.02.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00031
Lugano 26 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 4 febbraio 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con decisione del 27 ottobre 1997, l'Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava alla __________ __________ __________ la tassazione IC/IFD 1995-96, nella quale aggiungeva ai redditi dichiarati un reddito della sostanza di fr. 21’000.– in media annua ed alla sostanza dichiarata titoli e altri collocamenti di capitali per fr. 400’000.–;
che con decisione di pari data l'UT notificava alla contribuente la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98, in cui le esponeva il medesimo reddito della sostanza espostole nella tassazione 1995-96;
che la contribuente impugnava la suddetta decisione IC/IFD 1995-96 con reclamo del 10 novembre 1997, adducendo di avere acquistato le obbligazioni da cui proviene il reddito di fr. 21’000.– solo nel mese di aprile del 1995 e di non avere per contro conseguito lo stesso reddito nel periodo di computo 1993/94;
che nel suddetto reclamo faceva pure riferimento alla tassazione IC/IFD 1997-98, precisando testualmente che i titoli acquistati nel 1995 "hanno fruttato degli interessi per la prima volta il 4.4.96" e che "sono stati dichiarati correttamente nella dichiarazione d'imposta 1997-98";
che l’autorità fiscale respingeva il gravame con decisione del 22 giugno 1998;
che con sentenza del 18 agosto 1998 il presidente della Camera di diritto tributario del tribunale d'appello accoglieva il ricorso della contribuente contro la decisione su reclamo IC/IFD 1995-96, osservando
"che, nella fattispecie, l’autorità fiscale ha correttamente accertato che le obbligazioni sono state acquistate solo nel 1995 e che quindi il loro reddito è stato conseguito dopo la fine del periodo di computo 1993/94, ma ha ritenuto che la tassazione dei redditi in questione si giustificasse comunque nel periodo fiscale 1995/96, in considerazione dell’esistenza di un motivo di tassazione intermedia, e precisamente di una devoluzione mortis causa;
che, tuttavia, tale ipotesi non trova riscontro nell’effettivo svolgimento dei fatti, così come essi sono esposti nel ricorso e debitamente documentati: alla morte del padre della ricorrente, nel 1993, ella non ha infatti acquistato alcun bene per successione, mentre, come detto, aveva già precedentemente acquistato, per donazione dalla madre, una quota di 1/5 della proprietà del mapp. n. __________ di __________;
che l’acquisto delle obbligazioni, avvenuto nel 1995, è stato finanziato mediante il ricavo della vendita della casa acquistata per donazione;
che, pertanto, non è ravvisabile alcun motivo per procedere ad una tassazione intermedia, ma, al contrario, il reddito della sostanza deve essere imposto in media annua conformemente ai principi generali;
che, ai fini della tassazione 1995/96 si giustifica di conseguenza lo stralcio del reddito delle obbligazioni acquistate nel 1995, senza che occorra aggiungere il reddito della casa di cui la ricorrente era comproprietaria fino alla fine del 1994, essendo lo stesso stato interamente tassato presso la madre, che era usufruttuaria della sostanza in questione";
che con lettera del 23 novembre 1998 la contribuente si rivolgeva all'UT facendo presente di non aver ancora ricevuto la decisione su reclamo IC/IFD 1997-98;
che con decisione del 18 gennaio 1999 l' Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, considerando lo scritto del 23 novembre 1998 manifestamente tardivo nella misura in cui era da interpretare quale reclamo contro la notifica di tassazione IC/IFD 1997-98 intimata il 27 ottobre 1997;
che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede che gli interessi di fr. 21'000.- maturati sui titoli acquistati nel 1995 le siano esposti in media annua e, meglio, in ragione di fr. 10'500.-;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, nel caso in esame, l' Ufficio di tassazione ha erroneamente considerato reclamo contro la notifica di tassazione IC/IFD 1997-98 del 27 ottobre 1997 lo scritto del 23 novembre 1998;
che, in realtà, il reclamo del 10 novembre 1997 contro la tassazione IC/IFD 1995-96 è da interpretare anche come reclamo inteso contro la tassazione IC/IFD 1997-98, a maggior ragione se si considera che la stessa, per quanto concerne il reddito delle obbligazioni acquistate nel 1995, rifletteva la tassazione ordinaria 1995-96, che, proprio si questo punto, includeva implicitamente, senza quindi l'emanazione da parte dell'UT di una decisione distinta, una tassazione intermedia per devoluzione mortis causa;
che il ricorso è dunque accolto e non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 18 gennaio 1999 è riformata nel senso che il reddito della sostanza è stabilito in fr. 10'500.- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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