AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.26
Data decisione, Autorità: 26.02.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00026
Lugano 26 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 27 gennaio 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________, nato nel 1974, di professione __________, risiede a __________ insieme ai genitori __________, __________, e __________, __________;
che, nella dichiarazione fiscale 1997/98, il contribuente faceva valere una deduzione di fr. 6’000 in media annua a titolo di deduzione sociale per persone bisognose a carico, con riferimento all’assistenza prestata ai genitori;
che, notificandogli la tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 23 febbraio 1998, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna negava tuttavia la detrazione in questione, ritenendo che non ne fossero adempiuti i presupposti;
che tale decisione veniva poi confermata dall’autorità fiscale in data 25 gennaio 1999, in seguito a reclamo del contribuente, secondo il quale l’Ufficio assistenza avrebbe calcolato il sussidio a favore dei genitori tenendo conto del fatto che essi abitano con i figli;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone la richiesta di deduzione per persone bisognose a carico;
che, esaminato il ricorso, il presidente della Camera di diritto tributario ha scritto al ricorrente, in data 15 febbraio 1999, avvertendolo dell’infondatezza delle censure ricorsuali e della facoltà di ritirare il gravame;
che, con scritto del 16 febbraio 1999, il contribuente ha comunicato di non avere intenzione di ritirare il ricorso ed ha trasmesso alla Camera la decisione dell’Ufficio dell’assistenza sociale relativa a suo padre;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, secondo gli art. 34 cpv.1 lett. b LT 1994 e 35 cpv. 1 lett. b LIFD sono dedotti dal reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione, fr. 6'000.-- per l'imposta cantonale e fr. 5’100.-- per l'imposta federale diretta;
che, secondo la lettera della norma cantonale e di quella federale, non basta che la persona assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace di esercitare attività lucrativa (“erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person”): la nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale allude alla definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni sociali e comune a diverse leggi (LAI, LAInf, LAM, LAMal, LPP) e sta sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d'aiuto deve essere limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di incapacità al lavoro dovuta a infortunio, malattia professionale, malattia o infermità congenita (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque più in generale a impedimenti d'ordine fisico o psichico;
che tali disposizioni non vengono quindi in nessun caso incontro a qualsivoglia diminuzione della capacità economica: l’assenza di lavoro in quanto tale non giustifica da sola la necessità di aiuto, ma deve essere dovuta all'età avanzata, a infermità o a incapacità di guadagno per impedimenti fisici o psichici (Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, pp. 220 e 224; inoltre CDT n. ..__________ del 20 febbraio 1997 in re M.C.; CDT n. ..__________ del 14 novembre 1997 in re M.G.);
che ciò basterebbe già ad escludere che il ricorrente abbia diritto alla deduzione per persone bisognose a carico, non essendo i suoi genitori “incapaci di esercitare attività lucrativa”;
che a tale argomento deve aggiungersi un’ulteriore circostanza determinante per escludere il diritto del ricorrente alla detrazione invocata: il suo contributo alle spese di vitto e di alloggio, da lui stesso commisurato in 1’000 franchi al mese, serve al suo proprio sostentamento personale nella casa dei suoi genitori e non già al sostentamento di questi ultimi, ragione per cui non vi è alcuna ragione di farne valere la deduzione dal reddito, trattandosi di spese «per il mantenimento del contribuente» che la legislazione tributaria stabilisce che non possano essere dedotte (art. 34 cpv. 1 lett. a LIFD e art. 33 cpv. 1 lett. a LT);
che neppure il riferimento alla decisione, con cui l’Ufficio dell’assistenza sociale ha riconosciuto il sussidio ai genitori del ricorrente, porta ad una diversa soluzione: infatti, in tale decisione si afferma semplicemente che «nel calcolo del sussidio... verrà tenuto conto della convivenza con due figli maggiorenni che devono contribuire al pagamento delle spese dell’economia domestica»;
che, effettivamente, per l’art. 22 della legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (RL 6.4.11.1), la prestazione assistenziale è pari alla differenza tra il fabbisogno calcolato secondo l’art. 3 e le entrate di cui dispone il richiedente, ma l’art. 22 del regolamento d’applicazione di tale legge, del 17 dicembre 1971 (RL 6.4.11.1.1) precisa che le prestazioni assistenziali si calcolano detraendo le entrate reali dell’interessato e dei componenti il nucleo familiare oggetto dell’intervento, dall’importo valutato quale fabbisogno a sensi dell’art. 3 della legge cantonale;
che la disposizione appena menzionata precisa ulteriormente al cpv. 2 che:
Le entrate reali sono costituite dal reddito del lavoro, dalle assegnazioni di previdenza e delle assicurazioni sociali, dal reddito della sostanza, e, in generale, da ogni cespite di entrata conseguito dall’interessato e dagli altri maggiorenni componenti il nucleo familiare. Il reddito di chi beneficia delle prestazioni è considerato nella misura dei 2/3 quando si verificano gravi circostanze di disagio materiale e morale con particolare riferimento alle famiglie con numerosi figli a carico, alle madri con figli a carico, all’elevato canone locatizio, alla condizione sociale antecedente. Il reddito dei figli maggiorenni conviventi è computato quando ciò non pregiudica il loro dignitoso tenore di vita; quello dei fratelli conviventi quando essi si trovano in condizioni di agiatezza;
che è infatti evidente che il fatto di condividere determinate spese con figli maggiorenni conviventi ne riduce l’incidenza per chi richiede un sussidio, senza che si possa concludere che i figli “mantengono” i genitori;
che, d’altronde, qualora il ricorrente decidesse di prendere in locazione un appartamento per abitarvi da solo, nessuno lo obbligherebbe a provvedere al sostentamento dei genitori, per i quali tuttavia il sussidio sarebbe verosimilmente destinato a crescere, per effetto della maggiore incidenza delle spese che ora condividono con lui;
che deve infine essere ricordato al ricorrente che la tassazione che lui contesta (periodo fiscale 1997/98) si fonda sui redditi e sulle spese del biennio 1995/96, mentre il sussidio di cui beneficiano i suoi genitori è stato concesso solo a partire dal 1° gennaio 1997;
che il ricorso è pertanto respinto, con la conseguenza che la tassa di giustizia e le spese processuali – ridotte al minimo in considerazione della situazione economica della famiglia del ricorrente – devono essere poste a carico di quest’ultimo;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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