AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.17
Data decisione, Autorità: 23.04.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00017
Lugano 23 aprile 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 22 gennaio 1999
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 21 settembre 1998 l’ UT notificava alla contribuente una tassazione intermedia IC/IFD 1993-94 per mutamento della professione e, meglio per l’inizio di un’attività indipendente quale gerente del grotto __________ di __________, a valere dal 1° gennaio 1993, in cui le esponeva un reddito aziendale di fr. 65'000.- di media annua. Con decisione del 12 ottobre 1998, il medesimo reddito aziendale veniva poi esposto alla contribuente anche per il periodo fiscale IC/IFD 1995-96.
In sede di audizione, dopo discussione ed esame dei conteggi che hanno determinato la valutazione del reddito aziendale da parte dell’UT, tenuto conto dell’evoluzione sfavorevole del reddito nel biennio 1997-98, UT e contribuente convenivano di comune accordo di stabilire il reddito della gerenza del __________ __________ per le tassazioni IC/IFD 1993-94 (intermedia) e IC/IFD 1995-96 in fr. 58'000.- di media annua. La contribuente, che era assistita dal fratello __________ e dalla cognata __________, si impegnava altresì a produrre entro il 31 dicembre 1998 il dettaglio degli acquisti merce ventilato per ogni fornitore.
A seguito del suddetto accordo, l’UT notificava a __________ __________ in data 14 dicembre 1998 le decisioni su reclamo relative alle tassazioni IC/IFD 1993-94 (intermedia) e IC/IFD 1995-96, nelle quali il reddito aziendale veniva ridotto a fr. 58'000.- di media annua.
Con osservazioni del 9 febbraio 1999 l’UT rileva che Le decisioni su reclamo del 14 dicembre 1998 sono state notificate per raccomandata già l’11 dicembre 1998 e che le stesse sono state ritirate dalla madre (convivente) della contribuente il 14 dicembre 1998.
L'UT di __________ ha, dal canto suo, fermamente contestato le censure d'aver estorto l'accordo alla ricorrente.
Con memoria 26 marzo 1999 la ricorrente ha ulteriormente precisato la propria posizione, lamentando di aver firmato l’accordo perché sottoposta a pressioni.
5.1.
Con l'entrata in vigore della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria del 28 settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se rimane applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni transitorie (art. 324 cpv. 2 LT 1994).
Per quanto attiene ai rimedi giuridici, vi è effettivamente una disposizione transitoria, la quale prevede che contro le tassazioni notificate prima dell'entrata in vigore della nuova legge sono applicabili i rimedi di diritto e la procedura del diritto precedente (art. 317 LT 1994). Alle decisioni di tassazione notificate a partire dal 1° gennaio 1995, dunque, si applicano le norme in materia di reclamo e di ricorso contenute nella nuova legge tributaria, anche se si tratta di tassazioni relative a periodi fiscali precedenti (Allidi, Procedura, disposizioni penali e diritto transitorio, in: AA.VV., La riforma della legge tributaria, Lugano 1995, pp. 17 e 28).
5.2.
La nuova legge federale sull'imposta federale diretta, da parte sua, si limita a stabilire che «è abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la riscossione di un'imposta federale diretta» (art. 201 LIFD), senza che una norma transitoria riservi l'applicazione del diritto previgente alle tassazioni cresciute in giudicato prima del 1° gennaio 1995, data scelta dal Consiglio federale, incaricato dall'art. 221 cpv. 2 LIFD di determinare l'entrata in vigore della nuova legge. Nel diritto amministrativo, d'altronde, vige il principio per cui in materia procedurale si applicano a tutte le questioni pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi all'autorità adìta, a prescindere dal fatto che la fattispecie si sia realizzata prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor, Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF 113 Ia 412; inoltre CDT n. 80.95.00099 del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.).
Le disposizioni procedurali della LIFD trovano pertanto applicazione a tutti gli atti di procedura posti in essere a partire dal 1° gennaio 1995, con la sola eccezione delle norme che si rivelano più svantaggiose per il contribuente (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 515; v. anche StE 1995 B 110 n. 5).
5.3.
Nella fattispecie, la decisione concernente la tassazione intermedia IC/IFD 1993/94 per mutamento della professione è stata notificata ai ricorrenti il 21 settembre 1998.
Sia per l'imposta cantonale sia per quella federale, la procedura di reclamo doveva pertanto essere retta dalle norme della legislazione in vigore dal 1° gennaio 1995.
6.1.
L'art. 227 cpv. 1 LT 1994 stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.
A sua volta, l'art. 140 pv. 1 LIFD dispone che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti a una Commissione di ricorso indipendente dall'autorità fiscale, in concreto davanti alla Camera di diritto tributario.
6.2.
Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.).
Una decisione inviata per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso le PTT in conformità all'art. 169 cpv. 1 lett. d dell'ordinanza sul servizio delle poste (RS 783.01) è valido sia per il diritto federale sia per il diritto cantonale a condizione che la procedura cantonale non contenga disposizioni contrarie (DTF 109 Ia 18 c. 4; 104 Ia 466 c. 3 con rif.; StE 1998 B 93.6 n. 16).
6.3.
Orbene, nel caso in esame, la decisione su reclamo, recante la data di spedizione del 14 dicembre 1994, è stata spedita per lettera raccomandata già l'11 dicembre e ritirata dalla madre della ricorrente, __________ __________, che convive con lei, già il 14 dicembre 1998. Il termine di ricorso è quindi scaduto già il 13 gennaio 1999 e il ricorso, datato 22 gennaio 1999 ma spedito soltanto il 25 gennaio 1999 per raccomandata, è quindi irrimediabilmente tardivo.
Esso lo sarebbe, anche ammettendo che la data di spedizione del 14 dicembre 1998, contenuta nella decisione su reclamo, possa aver in qualche modo tratto in inganno la contribuente. In tal caso il termine di ricorso sarebbe decorso dal 16 dicembre 1998 e il termine sarebbe venuto a scadenza il 15 gennaio.
A titolo meramente abbondanziale si vuol rammentare dottrina e giurisprudenza relativi alla rilevanza di un accordo transattivo (si vedano in particolare CDT n. 98 del 3 maggio 1993 in re G. e T. Tu.; CDT n. 79-81 del 3 maggio 1993 in re R. K.).
Sulla rilevanza di un accordo transattivo esiste infatti una copiosa giurisprudenza di questa Camera, che, fondandosi sulla natura della transazione che interviene fra fisco e contribuente, ha escluso che il contribuente possa recedere dall'accordo, quando lo stesso sia validamente costituito (cfr. p. es. CDT n. 296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba.; CDT n. 259 del 4 settembre 1989 in re Ka.). La soluzione raggiunta in suddette decisioni appare consolidata, alla luce dei più recenti sviluppi dottrinali in materia di transazione, sui quali ci si soffermerà nelle considerazioni che seguono.
7.1.
Benché la legge tributaria ticinese e il decreto sull'imposta federale diretta non prevedano l'istituto processuale dell'accordo transattivo (Verständigung), dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'ammetterlo a determinate condizioni (cfr. Blumenstein, in ASA 17, p. 1 ss.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum ZH StG, vol. III, p. 336 s.; Masshardt, Wehrsteuerkommentar, 1985, p. 21 s.; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108).
L'accordo può tuttavia portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare, che richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein, op. cit., p. 5; Zuppinger e altri, op. cit., p. 337). In particolare l'accordo è ammesso nei numerosi casi in cui, data la natura stessa della circostanza di fatto da accertare, non è possibile un accertamento esatto.
7.2.
Secondo la dottrina risalente, esso dipende sempre dall'iniziativa dell'autorità fiscale e come tale è da considerare un provvedimento dell'autorità (behördliche Massnahme; cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7). Proprio per questo aspetto, l'accordo differisce dalla convenzione (Abmachung), dalla cui natura contrattuale discendono per entrambi gli stipulanti conseguenze vincolanti sia sul piano dei fatti che su quello del diritto (cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7). Blumenstein definisce in modo scultoreo l'accordo quale atto preparatorio della notifica della tassazione (Vorbereitung der zutreffenden Veranlagung {cfr. Blumenstein, op. cit., p. 8}).
Sebbene, per la sua natura di mero atto - di natura procedurale - preparatorio della successiva decisione dell'autorità, l'accordo non sia vincolante, il suo contenuto non può essere rimesso in discussione a piacimento delle parti: se così fosse lo si priverebbe di ogni rilevanza giuridica. Per evitare simili conseguenze, l'accordo va valutato secondo il principio della buona fede (Treu und Glauben) (Blumenstein, op. cit., p. 9).
7.3.
Questa opinione è stata messa in discussione dalla dottrina più recente, che contesta la mera natura 'procedurale' che si attribuisce in tal modo all'intesa.
Partendo dall'elemento dell'unilateralità, che caratterizza le decisioni, si osserva che nel caso dell'accordo si ha invece bilateralità, sicché non può trattarsi di una decisione. L'accordo è invece più di una comunicazione, poiché contiene una manifestazione di volontà riferita ad un caso concreto: Der Abschluss der Einigung trägt offensichtlich vertragliche Züge. Behörde und Steuerpflichtiger erklären aus freiem Entschluss, sich an diese oder jene Regelung halten zu wollen oder von einem bestimmten Sachverhalt ausgehen zu wollen. Diese Erklärungen, bei denen es sich um Willenserklärungen handelt, bilden durch ihre Uebereinstimmung bzw. durch ihre sich je entsprechende Gegenseitigkeit einen Rechtsakt, der nunmehr für beide Seiten grundsätzlich verbindlich ist (Rickli, Die Einigung zwischen Behörden und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103; cfr. Duss, Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p. 69).
Si tratta di un vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, che la dottrina (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 108 s.) assimila alla figura civilistica della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia od una incertezza circa una relazione giuridica. Gli stessi autori propongono di chiamare l'intesa fra autorità fiscale e contribuente accordo quando avviene prima o nel quadro della procedura di tassazione, ed invece transazione se segue la decisione e si produce nel corso del procedimento di reclamo.
7.4.
Come si vede, alla luce della più recente dottrina in materia, l'efficacia di un'intesa fra autorità fiscale e contribuente poggia su di un vincolo contrattuale. In tale contesto, il principio della buona fede assume rilevanza unicamente in ambito interpretativo, qualora i termini dell'accordo non fossero sufficientemente univoci e necessitassero di essere chiariti. Non può più esservi alcun dubbio, allora, sul fatto che il contribuente, che si è impegnato, sottoscrivendo una transazione con l'autorità fiscale, non potrà poi semplicemente recedere unilateralmente da tale accordo.
Resta fermo, peraltro, il principio, già enunciato nella giurisprudenza risalente, secondo cui può ritenersi non vincolata dall'accordo la parte che provi di essere incorsa in un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter tenere conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT n. 296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba., p. 3). Tale conclusione appare considerevolmente rafforzata alla luce dell'asserita natura contrattuale della transazione in discorso.
7.5.
Esaminando il testo della transazione sottoscritta il 10 novembre 1998 risulta chiaramente che essa è stata raggiunta dopo aver esaminato i conteggi (ricostruzione dei margini di utile lordo) che avevano determinato l'esposizione di un reddito aziendale di fr. 65'000.- di media annua nella notifica di tassazione. Di comune accordo si era così convenuto di stabilire il reddito aziendale in fr. 58'000.- di media annua.
L'accordo è stato sottoscritto per l'UT di __________ dalla __________ __________ e dall'ispettore __________ e dalla contribuente.
Certo, il fratello della ricorrente ha ripetutamente e vigorosamente accusato l'UT di aver estorto il suddetto accordo.
L'accusa appare quanto meno problematica, non appena si consideri che la ricorrente non è comparsa da sola all'audizione davanti all'UT, bensì accompagnata da due persone, il fratello stesso e la di lui moglie, avvocata __________ __________, che non hanno suggerito alla ricorrente di formulare una riserva o quanto meno di riservarsi, come sovente accade, un termine di riflessione per comunicare la propria adesione.
Sostenere, in simili condizioni, indebite pressioni da parte dell'UT risulta pertanto con tutta evidenza assai problematico.
7.6.
Né può essere scambiata con una indebita pressione l'avvertimento, asserito verbalmente in occasione dell'udienza davanti alla Camera dal fratello della ricorrente, da parte dell'UT che, in caso di decisione, il reddito aziendale avrebbe anche potuto essere aumentato, addirittura rispetto alla notifica di tassazione. L'UT, in ossequio al diritto d'essere sentito, era tenuto ad attirare l'attenzione su tale eventualità, poiché la ricostruzione dell'utile lordo in base ai margini sperimentali stabiliti legittimava una simile conclusione.
Non avesse formulato tale avvertimento, forse soggettivamente vissuto dal fratello della ricorrente come una indebita pressione, ma non certo vissuto così da una giurista particolarmente versata nel diritto amministrativo, l'UT si sarebbe esposto alla censura di aver disatteso il diritto di essere sentito.
L'esame della documentazione presentata all'udienza (classatori con pezze giustificative, libretti delle ricevute postali) è quindi superfluo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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