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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.15
Data decisione, Autorità: 12.02.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00015
Lugano 12 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 22 gennaio 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che nella dichiarazione fiscale IC/IFD 1997-98 __________ __________ chiedeva la deduzione delle spese di trasferta in ragione di fr. 1'000.- di media annua e di quelle di doppia economia domestica per il pranzo di mezzogiorno in ragione di fr. 2'600.-;
che l'UT gli concedeva unicamente la deduzione di fr. 1’000.- rilevando che corrisponde a quattro trasferte quotidiane domicilio - luogo di lavoro (cfr. decisione su reclamo del 18 gennaio 1999);
che con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente chiede l'aumento delle spese di trasferta nella misura già concessagli dall'UT nel precedente periodo;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che nel precedente periodo fiscale l'UT aveva valutato le spese di trasferta domicilio - luogo di lavoro, incluso il rientro per la pausa di mezzogiorno, in fr. 1'800.- di media annua;
che questo giudice, per economia di giudizio senza procedere a ulteriori accertamenti, ritiene di poter accogliere il ricorso e di fissare la deduzione per spese di trasferta in fr. 1'800.- di media annua, coerentemente con quanto stabilito dall'UT medesimo nel precedente periodo di tassazione a parità di condizioni;
che pertanto la deduzione per spese professionali viene elevata da complessivi fr. 3'000.- a fr. 3'800.-.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 18 gennaio 1999 è riformata nel senso che le spese professionali vengono elevate complessivamente a fr. 3'800.-,
§§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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