AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 80.1999.11
Data decisione, Autorità: 10.06.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00011
Lugano 10 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
A sua volta __________ __________ lavora a tempo parziale presso la __________ __________ di __________, dove giunge lunedì in giornata per poi rientrare già il giovedì a __________.
In occasione di una verifica fiscale degli esercizi 1993/94/95 della __________ __________ __________ veniva affacciata dall’autorità fiscale la possibilità di imporre in Ticino gli stipendi di __________ e di __________ __________.
Seguiva uno scambio di vedute tra l’Autorità fiscale ticinese e quella glaronese, che, a causa di un malinteso, non consentiva di trovare un accordo circa l’imposizione dei coniugi __________, rispettivamente dei loro salari in Ticino.
Il 19 gennaio 1998 l’UT di __________ -__________ assoggettava sia per l’IC sia per l’IFD i coniugi __________ a partire dal 1° gennaio 1997 quali contribuenti illimitatamente imponibili, ritenendoli domiciliati in Ticino e, meglio, a __________ da quella data.
L’UT con decisione del 21 dicembre 1998 respingeva il reclamo, argomentando:
Nel periodo di computo i coniugi __________, pur mantenendo il domicilio civile a , hanno affittato un appartamento a Cureglia dove soggiornavano durante la settimana per svolgere la loro attività lucrativa. Il signor __________ __________ è direttore della __________ - __________ di __________, società presso la quale i contribuenti vantano anche un credito. La moglie è invece alle dipendenze della __________ __________, pure a __________.
Il Canton __________ ha accolto la rivendicazione dell'autorità ticinese intesa a tassare, dal 1. gennaio 1997, entrambi i coniugi nel nostro cantone e si ritiene che ciò abbia potuto accadere sulla base di accertamenti effettuati dalla competente autorità.
A mente dell'autorità esiste comunque domicilio fiscale in Ticino in quanto da un lato il marito svolge un'attività dirigenziale e con la moglie che svolge anch'essa attività in Ticino si forma un nucleo famigliare che rende il Ticino il centro dei rapporti "ideali" che sono alla base per la determinazione del luogo di assoggettamento per quanto concerne l'imposta federale, sulla base della lettera del 18.11.98 inviataci dalla competente autorità cantonale glaronese, si procede ad imporre i coniugi __________ in Ticino.
Fanno presente innanzi tutto che, a causa di un probabile malinteso linguistico, tra le autorità fiscali ticinese e __________ sarebbe nato un equivoco circa il loro assoggettamento. Ribadiscono comunque di essere domiciliati nel Canton __________, dove hanno appena terminato di riattare la loro abitazione. __________ __________ fa inoltre notare di rientrare già il giovedì per accudire il padre settantottenne e per visitare regolarmente una zia ottantaquattrenne. Rilevano inoltre di non essere abbonati ad alcun quotidiano ticinese, ma per contro alla __________ __________ e alla __________; di non possedere alcun conto bancario in Ticino, ma unicamente nel Canton __________; di svolgere attività del tempo libero in quel Cantone; di coltivare un piccolo vigneto a __________; di essere responsabile della capanna alpina __________, di essere guida del __________, sezione __________, di ricevere la corrispondenza in quel comune e di non averla fatta deviare a __________; di trascorrere regolarmente la fine settimana a __________.
Ritengono infine inapplicabile al loro caso la giurisprudenza della Camera di diritto tributario di cui alla sentenza CDT n. 149 del 28 luglio 1993.
In occasione dell'udienza del 17 marzo 1999 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni. Il ricorrente ha ribadito in particolare di non essere né proprietario né direttore della __________ __________ __________, bensì di svolgere mansione di responsabile degli acquisti. Ha pure precisato di aver concesso un prestito alla __________ __________ __________, che però gli è già stato rimborsato, ribadendo che sia la __________ __________ __________ sia la __________ __________ appartengono ad una holding controllata dal signor __________, come è d'altronde stato confermato anche dal direttor __________ della __________ __________ .
Le persone fisiche sono soggette all'imposta a motivo della loro appartenenza personale quando hanno il domicilio o la dimora fiscale nel Cantone (cfr. art. 2 cpv. 1 LT; art. 3 cpv. 1 LAID). Una persona ha domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale (cfr. art. 2 cpv. 2 LT; art. 3 cpv. 2 LAID; inoltre: artt. 23 - 26 CC).
La dimora fiscale nel Cantone è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili almeno trenta giorni esercitandovi un'attività lucrativa (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. a LT).
4.2.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l'intenzione di rimanervi stabilmente.
Occorrono dunque cumulativamente i due seguenti elementi:
l'effettiva residenza in un certo luogo (cfr. Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, parte III, vol. I, § 3, IA, 2b, n. 12);
l'intenzione di rimanervi in modo duraturo (Locher, Doppelbesteuerungsrecht, parte III, vol. I, § 3, IA, 1, n. 16 s.). A tal fine, non è determinate la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Perché il risiedere in un dato luogo possa definirsi duraturo non occorre che taluno intenda rimanervi fino alla morte; tale requisito è dato anche qualora una persona intenda rimanere in quel luogo, p. es., per tutta la durata di un rapporto di lavoro (cfr. Locher, Doppelbesteuerungs-
recht, parte III, vol. I, §3, IA, 2b, n. 8).
4.3.
Di regola il domicilio fiscale coincide con quello civile
In particolare, nella determinazione del domicilio fiscale, si attribuisce in determinate situazioni maggior peso alle relazioni economiche con un determinato luogo, che non ai rapporti familiari. Conseguentemente, può accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio di diritto civile, fondato sui legami familiari.
Se i presupposti del domicilio sono integrati contemporaneamente in più luoghi, vale il principio che il domicilio è situato nel luogo con cui sono stabilite le relazioni più intense (cfr. Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, Berna 1999, p. 46; Höhn/Athanas, Interkantonales Steuerrecht, Bern 1983, p. 105). Il domicilio si trova laddove una persona ha il centro delle proprie relazioni vitali (Lebensverhältnisse), di carattere sia ideale sia materiale (Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, Berna 1999, p. 47).
Può dunque accadere che taluno abbia dei legami ideali ad un determinato luogo e delle relazioni materiali con un posto diverso; in particolare, può esservi una separazione fra luogo di lavoro e luogo in cui vive la famiglia. La giurisprudenza del TF ha stabilito che, in simili casi, domicilio civile e domicilio fiscale possono non coincidere (cfr. Locher, Einführung, pp. 47 ss.; Locher, § 3, IB, 3, n. 15; Höhn/Athanas, op. cit., p. 106).
4.4.
Il domicilio fiscale di un lavoratore dipendente si trova in linea di principio al luogo di abitazione che gli serve da base per l'esercizio di tale attività.
Se il lavoratore dipendente non occupa una posizione dirigenziale, il domicilio può trovarsi in un altro un altro luogo che non sia quello di lavoro, dove rientra regolarmente e dove ha legami familiari o relazioni personali o sociali particolarmente strette.
Nel caso di lavoratori celibi o lavoratrici nubili, conviene soppesare i legami con l'uno o l'altro di tali luoghi per determinare quale sia preponderante. Per determinare il centro degli interessi vitali entrano in considerazione, in particolare, l'età della persona, la durata del suo impiego, le circostanze che lo concernono nel luogo di lavoro e nel luogo del rientro settimanale, l' intensità dei rapporti con tale luogo (Sentenza del Tribunale federale del 2 settembre 1997 in RDAF 54 / 1998 p. 67).
Così un contribuente trentacinquenne celibe, che ha un'abitazione propria nel luogo in cui lavora, vi ha anche il domicilio, malgrado che rientri ogni fine settimana dai genitori e svolga in quel luogo un'attività sportiva (StE 1995 A 24.21 n. 10; Sentenza del Tribunale federale del 24 marzo 1998 in re X., inc. 2P.170/1996). Il Tribunale amministrativo di Ginevra ha invece considerato domiciliata nel Vallese una contribuente vallesana nubile di 23 anni, impiegata dell' amministrazione delle dogane a Ginevra, dove risiede durante la settimana, in virtù degli stretti legami con il suo cantone d'origine, perché l'interessata non solo rientrava settimanalmente in Vallese, dove aveva conservato legami stretti con la famiglia e gli amici, ma anche perché era alla ricerca di un posto nel suo cantone di origine (RF 52 / 1997 p. 46).
Si può dunque concludere, che nel caso dei lavoratori, che durante la settimana dimorano nel luogo di lavoro (Wochenaufenthalter), il luogo di lavoro vale quale domicilio fiscale in assenza di particolari relazioni famigliari nel luogo di soggiorno durante la fine della settimana (DTF 125 I 54, consid. 3b; RDAF 55 / 1999 p. 179; ZStP 1999 p. 23).
La più recente giurisprudenza del Tribunale federale accentua dunque, nel caso dei cd. singles, il legame d'ordine economico, materiale con il luogo di lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, Einführung, p. 48 s.; StE 1994 A 24.21 n. 7 ; RF 49 / 1994 p. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con riferimenti; Sentenza del Tribunale federale del 24 marzo 1998 in re X., inc. 2P.170/1996, consid. 1d).
4.5.
Nel caso di contribuenti che esercitano attività dirigenziale l'attaccamento al luogo di lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta che non nel caso dei singles.
Così un contribuente che dimora in Ticino, dove dirige un'azienda, è stato considerato fiscalmente domiciliato in Ticino, malgrado si recasse settimanalmente a trovare la madre anziana in un altro cantone (CDT n. 149 del 28 luglio 1993 in re F. B. in RDAT 1993 II pp. 346 ss., n. 2t).
Il che non impedisce che, in determinati casi, il domicilio di un contribuente con attività dirigenziale possa nondimeno non trovarsi nel luogo di lavoro, quando i rapporti con tale luogo appaiano meno importanti e meno stretti di quelli con l'altro luogo di soggiorno (Sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Neuchâtel, 10 maggio 1995 in RDAF 51 / 1995 p. 336).
4.6.
Maggiormente delicato è il caso di coniugi o conviventi che si recano insieme nella località in cui lavorano e dimorano durante la settimana e che rientrano ogni fine settimana nel luogo in cui trascorrono il tempo libero.
Quando entrambi soggiornano durante la settimana nella località in cui lavorano, di regola, equivalendosi sostanzialmente le relazioni materiali quelle ideali, il luogo di dimora sarà considerato anche il luogo di domicilio (Locher, Einführung, p. 49 s.). Non così quando i coniugi o i conviventi possiedono sul luogo di lavoro soltanto un pied-à-terre o si spostano separatamente in luoghi diversi (Locher, Einführung, p. 50; Sentenza del Tribunale federale del 24 marzo 1998 in re X., inc. 2P.170/1996, consid. 1d). Il luogo di dimora durante la settimana lavorativa prevale nuovamente quale luogo del domicilio fiscale quando il contribuente detiene una posizione dirigenziale, poiché in simili casi l'esercizio della professione coinvolge la personalità del contribuente in modo tanto intenso da far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali, economici rispetto a quelli ideali, famigliari (Locher, Einführung, p. 50).
Nel caso in esame va preliminarmente rilevato che il 20 settembre 1996 il Comune di __________, per il tramite del suo Municipio, notificava per lettera raccomandata ai coniugi __________ una formale decisione di assoggettamento all'imposta comunale "per svolgimento di attività lucrativa con mansioni dirigenziali", con l'avvertenza che contro la decisione i contribuenti avrebbero potuto reclamare per iscritto al Municipio entro trenta giorni dalla notifica secondo l'art. 299 LT.
La decisione non veniva contestata e passava quindi in giudicato.
Ci si può quindi chiedere in che misura il tema dell'assoggettamento possa ancora formare oggetto di contestazione in questa sede, in particolare se possa ancora riguardare l'imposta comunale.
La questione non necessita tuttavia di essere decisa, poiché il ricorso deve comunque venire respinto per quanto verrà detto in seguito.
5.2.
È d'altro canto opportuno rilevare che, quanto meno in un primo tempo (11 settembre 1996), l'Autorità fiscale del Canton __________ aveva confermato all'Autorità fiscale del Canton Ticino, che non vi era più alcun fondamento giuridico per la continuazione dell'assoggettamento dei coniugi __________ nel Canton __________ (cfr. lettera dell' 11 settembre 1996 dell'Amministrazione fiscale del Canton __________). Solo due anni dopo (25 agosto 1998), l'Autorità fiscale glaronese precisava che l'assoggettamento fiscale doveva avvenire primariamente nel Canton __________, dove i coniugi __________ rientravano regolarmente ogni fine settimana, dichiarandosi tuttavia d'accordo a estrapolare il reddito del lavoro a favore del Canton Ticino e a effettuare il relativo riparto.
5.3.
5.3.1. La situazione di fatto non è sostanzialmente contestata.
I coniugi __________ sono proprietari di un'ampia abitazione nel Canton __________, a __________, che hanno riattato recentemente investendo un importo di oltre fr. 200'000.-, mentre in Ticino occupano due locali con cucina a pianterreno in una villetta di __________.
Essi intrattengono altresì nel comune di __________ e più in generale nel Canton __________ intensi rapporti di carattere ideale.
rientra in effetti a __________ già il giovedì per accudire il padre settantottenne e per visitare anche con regolarità una zia ottantaquattrenne.
I coniugi __________ sono inoltre abbonati a quotidiani e periodici della Svizzera Orientale. Tutte le loro relazioni bancarie sono state stabilite con istituti di quella regione. La corrispondenza viene loro recapitata a __________.
Inoltre i coniugi __________ intrattengono non trascurabili relazioni sociali nel Canton __________. Il marito, in particolare, si dedica alla coltivazione di un piccolo vigneto a __________. Funge inoltre da responsabile della capanna alpina __________ ed è guida alpina del __________, sezione __________.
Tutti questi fatti depongono indiscutibilmente per l'esistenza di stretti legami d'ordine famigliare e ideale con il Canton __________.
5.3.2. Questi elementi sono tuttavia soverchiati da altri di ordine economico e materiale con il luogo di lavoro nel Canton Ticino.
__________ __________ è alle dipendenze della __________ __________ __________ di __________, nell'ambito della quale non solo occupa operativamente la posizione di direttore (cfr. certificati di salario 1995 e 1996), ma è anche uno dei tre membri del Consiglio d'amministrazione con firma collettiva a due. Egli è inoltre direttore con firma individuale di un'altra ditta di __________, la __________ __________, il cui amministratore unico è un fiduciario della piazza di __________.
lavora a sua volta alle dipendenze della __________ __________ con uno stipendio, per una prestazione lavorativa a tempo parziale, che non è certo quello di una dipendente di basso rango.
Gli intensi rapporti di __________ __________ con le due ditte sono anche testimoniati dai due prestiti per circa fr. 150'000.- in totale che ha fatto alla __________ __________. Quand'anche fossero da considerare semplici anticipi di liquidità rimborsati a breve termine, essi non trovano spiegazione se non nella posizione del contribuente all'interno della ditta.
Questi elementi, uniti alla convivenza nelle vicinanze del luogo di lavoro per alcuni giorni, da lunedì a giovedì, non possono che far concludere nel senso che, le intense relazioni economiche con il Canton Ticino soverchiano le pur intense relazioni ideali che i ricorrenti continuano a mantenere con il Canton __________, anche se esigua per non dire nessuna importanza riveste ad es. l'assenza di relazioni bancarie in Ticino o lo svolgimento di attività sportive (alpinismo) (Sentenza del Tribunale federale del 24 marzo 1998 in re X., inc. 2P.170/1996, consid. 2c).
La decisione dell'UT deve pertanto essere confermata, non solo sulla questione di principio del domicilio fiscale, ma anche su quella delle deduzioni per spese professionali, che l'UT ha determinato in modo conseguente alla decisione pregiudiziale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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