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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.3
Data decisione, Autorità: 27.01.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00003
Lugano 27 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 30 dicembre 1999
in materia di: IC 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il 31 agosto 1998 l'UT notificava a __________ __________ __________ la tassazione IC 1997-98, in cui accertava un reddito imponibile di fr. 9'170.- e una sostanza imponibile di fr. 19'740.-;
che i due suddetti importi non raggiungevano il reddito minimo imponibile, risp. la sostanza minima imponibile, cosicché la contribuente risultava esenta da imposte per il periodo fiscale in questione;
che nondimeno la contribuente presentava reclamo, lamentando la mancata deduzione delle spese di malattia, dei premi d'assicurazione sulla vita, come pure la mancata concessione della deduzione generale dal reddito;
che, ancorché manifestamente privo d'oggetto, il reclamo veniva parzialmente accolto dall' Ufficio di tassazione, che concedeva alla contribuente una deduzione di fr. 128.- di media annua per spese di malattie, riducendo così il reddito imponibile a fr. 9'042.-;
che con il presente, tempestivo ricorso postula nuovamente la concessione delle deduzioni già sollecitate in sede di reclamo;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che il presente ricorso è manifestamente privo d'oggetto, in quanto, indipendentemente dal riconoscimento delle deduzioni chieste dalla ricorrente, il suo reddito già si situa al di sotto della soglia minima imponibile per persone sole di fr. 10'000.-, cosicché ella non deve pagare alcun tributo allo stato per il periodo fiscale 1997-98;
che i quesiti posti dalla ricorrente sono puramente accademici e non rivestono alcun interesse concreto;
che una decisione al riguardo nemmeno si giustifica in relazione alla futura tassazione 1999-2000, poiché se del caso la contribuente potrà riproporre, qualora superasse la soglia minima dell'imponibilità, tutte le censure del caso con riferimento ai redditi conseguiti nel periodo di computo 1997-98 e alla normativa vigente;
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è stralciato dai ruoli in quanto privo d'oggetto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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