AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 80.1998.320
Data decisione, Autorità: 23.04.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00320
Lugano 23 aprile 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 24 dicembre 1998
in materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato da:
__________ __________ e __________,
rappr. dallo Studio leg. __________ __________ & __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Di fronte alle difficoltà economiche dei promotori, il 30 ottobre 1995 questi ultimi sottoscrivevano con l’istituto bancario una convenzione, in virtù della quale la __________ si impegnava a mettere a disposizione della __________ i mezzi finanziari necessari per completare la costruzione, mentre i promotori concedevano alla banca un diritto di compera della durata di dieci anni sulle unità di PPP ancora appartenenti a loro.
In data 14 marzo 1997, la __________ esercitava il diritto di compera sulla PPP n. __________, per un valore di fr. 198’800.
Con atto pubblico del 22 luglio 1997, iscritto a RF l’indomani, la __________ __________ vendeva a __________ __________ la PPP n. __________ al prezzo di fr. 273’000.
La contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 28 settembre 1998, chiedendo la deduzione dall’utile immobiliare della perdita subita al momento dell’acquisto dell’immobile, come previsto dall’art. 138 LT per il caso della vendita di un fondo acquistato in una procedura esecutiva.
L’autorità fiscale respingeva il gravame con decisione del 26 novembre 1998, così motivata:
«Come già spiegato nella motivazione allegata alla decisione di tassazione, l’art. 138 cpv. 1 LT è applicabile unicamente quando l’alienante ha acquistato il fondo in una procedura esecutiva in cui era interessato come creditore ipotecario.
Nel caso in esame, essendo l’acquisto avvenuto mediante un normale contratto di compravendita, l’articolo invocato non è applicabile, per cui allo scrivente Ufficio non resta altro che confermare integralmente la tassazione».
Nelle sue osservazioni del 29 marzo 1999 la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il gravame.
Lo Stato preleva un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di esso (art. 123 LT).
Il tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte sul reddito; non si tratta tuttavia di un'imposta generale sul reddito bensì di una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata. Per il fatto che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza che entri in considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto dell'imposta, il tributo in esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli, L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 59).
4.2.
L'utile imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento. Quest'ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).
Tuttavia, se l'alienante è stato proprietario dell'immobile per più di venti anni, può chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT).
Sono due le disposizioni della legge tributaria che considerano le conseguenze, dal profilo dell’imposizione degli utili immobiliari, di un acquisto in procedure esecutive:
l’art. 139 cpv. 2 lett. a LT, che si occupa dell’imposizione del debitore stesso, in occasione della realizzazione forzata dell’immobile, stabilisce l’esenzione del relativo utile, “nella misura in cui non risultino eccedenze a favore del debitore”;
l’art. 138 LT, che si occupa dell’imposizione dell’aggiudicatario dell’immobile, in occasione dell’ulteriore vendita dello stesso a terzi e si fonda sul presupposto che il creditore che abbia acquistato un immobile in una procedura esecutiva abbia riportato – come accade di regola – una perdita.
L’art. 138 LT stabilisce, in sostanza, che il creditore che abbia acquistato un immobile in una realizzazione forzata riportando una perdita, debba essere esentato dall’imposta sugli utili immobiliari, al momento della successiva alienazione, nella misura della sua perdita.
5.2.
La dottrina è divisa, in merito alla valutazione della natura dell’eccezione prevista dall’art. 138 LT: vi sono infatti autori che mettono l’accento sulla deroga che in tal modo si introduce al principio dell’imposta reale, e che ritengono pertanto trattarsi di una c.d. eccezione propria all’imposizione, dettata da considerazioni di carattere economico (Irene Blumenstein, citata da Locher, Das Objekt der bernischen Grundstückgewinnsteuer, Berna 1976, p. 217; Rumo, Die Liegenschaftsgewinn- und die Mehrwertsteuer des Kantons Freiburg, Friburgo 1993, p. 164); altri autori sottolineano invece come la perdita riportata dall’alienante al momento dell’acquisto rappresenti una spesa necessaria e causale per l’acquisto, sicché il prezzo di aggiudicazione non possiede economicamente alcuna portata autonoma, ma serve invece, nella misura in cui oltrepassa i crediti garantiti dal pegno che lo precedono, a coprire il credito proprio dell’acquirente. Secondo quest’ultima opinione, dunque, la perdita non sarebbe altro che una componente del valore di investimento (Guhl, Die Spezialbesteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1953, p. 192 s.; Ochsner, Die Besteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1976, p. 113).
La diversa concezione dogmatica si riflette anche nella formulazione e nella collocazione della norma in questione, nelle diverse leggi cantonali: le normative di Berna (art. 80 cpv. 1 lett. b LT-BE) e di Friburgo (art. 53 lett. c LT-FR), per esempio, catalogano tale disposizione fra i casi di esenzione e la formulano nel senso che l’imposta sull’utile non è riscossa in caso di rivendita di un immobile acquistato in una procedura esecutiva, nella misura in cui l’utile non ecceda la perdita sul credito ipotecario; altri cantoni, quali Zurigo (§ 165 cpv. 3 LT-ZH), Argovia (§ 74 cpv. 3 LT-AG), Svitto (§ 50 cpv. 3 LT-SZ), invece, disciplinano la fattispecie in esame nella norma che concerne il calcolo del valore di investimento, ed in particolare del valore di acquisto, precisando che a quest’ultimo deve essere aggiunta la perdita riportata dall’alienante al momento dell’acquisto.
La legge ticinese, che colloca la norma sulla vendita dell’immobile acquistato in procedure esecutive alla fine del capitolo sull’oggetto dell’imposta e che la formula nel senso di considerare l’importo del credito rimasto scoperto «nel calcolo del valore di investimento», consente di concludere chiaramente che non si tratta di un caso di esenzione bensì di una regola per il calcolo dell’imponibile (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 322).
L’autorità fiscale ha negato l’applicazione dell’eccezione prevista dall’art. 138 LT, per il fatto che l’acquisto non è avvenuto in una procedura esecutiva.
6.1.
L’art. 138 LT subordina infatti la concessione della deduzione in questione alle seguenti condizioni:
Ÿ l’acquisto del fondo in una procedura esecutiva;
Ÿ l’acquisto in veste di creditore ipotecario;
Ÿ l’abbandono del credito.
È immediatamente evidente che la prima delle condizioni ri chieste non è adempiuta. La __________ aveva infatti acquistato l’appartamento in questione mediante esercizio di un diritto di compera concessole nel 1996 dagli stessi soci promotori. Per quanto è noto a questa Camera, nei confronti di questi ultimi non era mai stata avviata alcuna procedura esecutiva o fallimentare.
6.2.
Dubbi possono peraltro essere avanzati anche in merito all’adempimento del terzo presupposto, cioè quello dell’abbandono del credito rimasto scoperto nei confronti del debitore.
6.2.1.
Secondo giurisprudenza e dottrina, a documentare una perdita non bastano né un attestato di insufficienza del pegno (nel caso dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno) né un attestato di carenza di beni (nei casi dell’esecuzione in via di pignoramento o del fallimento); infatti, si può parlare di perdita solo per quella parte dell’importo risultante da un simile certificato, che è definitivamente irricuperabile. Queste considerazioni spiegano perché il legislatore ticinese abbia introdotto la suddetta condizione supplementare: egli ha voluto evitare che il creditore acquirente potesse godere di un vantaggio ingiustificato, in caso di ritorno a miglior fortuna del debitore; in una simile circostanza, infatti, egli potrebbe, da un lato, diminuire l’imponibile, al momento dell’alienazione del fondo, per il fatto di poter aggiungere al valore di acquisto il credito rimasto scoperto ed i relativi interessi, e, dall’altro, far valere, nei confronti del debitore, gli attestati di carenza di beni per la parte di credito rimasta scoperta (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4169, concernente il progetto di nuova legge tributaria del 13 ottobre 1993, p. 85). Tanto più che sovente il creditore acquista a un valore inferiore a quello del suo credito per mere ragioni di risparmio in un'operazione in perdita, cioè per evitare un inutile aggravio di oneri legati alla cessione (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 324).
6.2.2.
Ora, nel presente caso, prima ancora di non essere definita la questione dell’abbandono del credito, manca il primo requisito, quello cioè della constatazione della perdita. In mancanza di un attestato di insufficienza di pegno o di un attestato di carenza beni, che certifichi che i soci non sono in grado di adempiere i loro obblighi di pagamento, non è infatti dimostrata la circostanza che costituisce la premessa per l’abbandono del credito e cioè che la ricorrente abbia effettivamente perso il proprio credito.
Come già accennato, la cessione degli appartamenti nel condominio di __________ dai soci promotori alla banca finanziatrice è avvenuta sulla base di un contratto stipulato in data 30 ottobre 1995, in virtù del quale la __________ si impegnava a fornire l’ulteriore credito necessario alla conclusione della costruzione, mentre i promotori assumevano l’obbligo di concedere alla banca dei diritti di compera cedibili su tutti gli appartamenti invenduti. Sebbene nell’accordo in questione non si dica nulla in merito alla rinuncia ad avviare procedure esecutive, pare implicita tale intenzione della __________, la quale sembra aver preferito sostituirsi semplicemente ai promotori nella conclusione dell’attività edificatoria e nella successiva vendita dei singoli appartamenti. Tale scelta è comprensibile e forse anche economicamente vantaggiosa, ma comporta l’accettazione delle diverse conseguenze fiscali che ne derivano.
7.1.
Una norma è in contrasto con il principio della parità di tratta-mento se stabilisce differenze giuridiche, per le quali non è rav-visabile un motivo ragionevole nei rapporti da regolare, oppure tralascia differenze che si imporrebbero in base ai rapporti da disciplinare (cfr. DTF 106 Ib 188). Occorre che la differenza in-fondata o la parità di trattamento infondata si riferisca ad un fatto essenziale (DTF 103 Ia 519).
In materia fiscale, l’art. 4 Cost. fed. si concretizza nei princìpi della generalità (ogni persona ed ogni gruppo di persone devo-no essere imposti secondo la stessa disciplina legale) e dell’uni-formità (tutti coloro che si trovano nella stessa situazione devo-no essere imposti nello stesso modo) dell’imposizione nonché nel principio della commisurazione della pressione fiscale alla capacità economica (cfr. Müller, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 79 s. ad art. 4). Il legisla-tore gode di un’ampia discrezionalità; fino ad un certo grado, può creare norme schematiche, che prescindono cioè dalle dif-ferenze, ma che sono facili da applicare (DTF 104 Ia 296; 110 Ia 14; cfr. Müller, op. cit., n. 32 ad art. 4).
7.2.
L’argomentazione della ricorrente può anche essere condivisa, nella misura in cui si limita ad affermare che la ratio della deducibilità della perdita subita dal creditore ipotecario al momento della successiva rivendita dell’immobile acquistato dal debitore è costituita dal fatto che tale perdita costituisce in sostanza una componente del valore di investimento. È tuttavia evidente che il legislatore deve adottare dei criteri che permettano di evitare abusi e di limitare, per contro, il privilegio consistente nel computo della perdita nel valore di investimento ai soli casi in cui una perdita economica vi è effettivamente e definitivamente stata. Vincolare quindi la concessione della detrazione in questione alla condizione che l’acquisto dell’immobile da parte del creditore ipotecario sia avvenuto nell’ambito di una procedura disciplinata dalla legge federale sull’esecuzione e il fallimento ha quindi una giustificazione precisa, per il fatto che l’aggiudicazione avviene al termine di un procedimento nel quale sono stati accertati tutti i crediti esistenti ed è stata ufficialmente constata la misura in cui il creditore ipotecario, che si è aggiudicato l’immobile, è rimasto scoperto.
7.3.
Già quando una vendita avviene a trattative private, nel corso di una procedura esecutiva, la giurisprudenza è molto prudente nell’ammettere un’applicazione delle disposizioni che concedono privilegi fiscali analoghi a quelli previsti nel Canton Ticino dagli articoli 138 e 139 LT.
7.3.1.
La commissione di ricorso in materia fiscale del Canton Friburgo ritiene determinante il fatto che la legge tributaria si riferisca a situazioni proprie del diritto esecutivo, per definire il campo di applicazione della norma; la circostanza che la sola forma di vendita forzata prevista nell’ambito delle procedure in via di pignoramento e di realizzazione del pegno sia quella dell’incanto pubblico, induce a ritenere che il legislatore fiscale abbia voluto privilegiare solo questa forma di alienazione. Inoltre, secondo i giudici friburghesi, vi sono notevoli differenze rispetto alla vendita a trattative private nell’ambito del fallimento, ed in particolare:
w la difficoltà di valutare le perdite subite dai creditori, non essendo rilasciati attestati di carenza beni o di insufficienza di pegno;
w il fatto che parte contrattuale non sia l’Ufficiale dei fallimenti ma lo stesso proprietario dell’immobile;
w la circostanza che il debitore non subisca tutti gli inconvenienti della procedura di vendita forzata, quali la pubblicazione del fallimento, il rilascio di __________ e la perdita di credito presso terzi.
Il tribunale friburghese paventa quindi una diffusione di esecuzioni e domande di vendita “pro forma”, sulla base di un accordo tra debitore e creditore a spese dello Stato (StE 1992 B 42.4 n. 4).
7.3.2.
Il Tribunale amministrativo di Lucerna ha invece esteso alle vendite a trattative private l’esenzione prevista per le vendite forzate, purché siano adempiuti i seguenti requisiti:
che l’immobile sia stato alienato dopo la domanda di vendita;
‚ che il ricavo della vendita sia stato versato direttamente all’Ufficio esecuzioni;
ƒ che il ricavo della vendita sia stato versato ai creditori che avevano partecipato alla procedura (StE 1988 B 42.4 n. 1 = LGVE 1988 II n. 13).
7.3.3.
Dal 1° gennaio 1997, con l’entrata in vigore della revisione della LEF, la vendita a trattative private è possibile anche nelle procedure in via di realizzazione del pegno e in via di pignoramento. Il legislatore ha infatti inserito nella LEF l’art. 143b, che subordina la vendita alle seguenti condizioni:
– domanda di vendita valida e tempestiva;
– rispetto dei termini di realizzazione (da 6 a 24 mesi dopo la notifica del precetto esecutivo); la realizzazione può essere anticipata con il consenso del debitore e di tutti gli interessati;
– elenco oneri definitivo;
– consenso di tutti gli interessati;
– il prezzo offerto deve essere almeno quello di stima
(Häusermann, Freihandverkauf von Immobilien im revidierten SchKG, in ST 1995 p. 514).
7.3.4.
Alla luce di queste premesse, questa Camera ha avuto modo di negare il diritto all’esenzione prevista dall’art. 139 cpv. 2 LT ad un debitore che, tre mesi dopo avere ricevuto il precetto esecutivo con cui la banca creditrice aveva avviato la procedura esecutiva in via di realizzazione del pegno, aveva sottoscritto un contratto di compravendita con un acquirente procuratogli dalla banca stessa (CDT n. ..__________ del 23 luglio 1997).
7.4.
Le considerazioni proposte in merito alla giurisprudenza relativa alla vendita a trattative private confermano nettamente come il legislatore, pur manifestando comprensione per la situazione in cui si vengono a trovare le parti coinvolte in un procedimento esecutivo, non possa ignorare i pericoli di abuso che sarebbero insiti in una formulazione troppo estensiva della disposizione fiscale. Estendere il privilegio dell’esenzione a tutti i proprietari “obbligati” a vendere dalla necessità di rimborsare il creditore ipotecario e, di conseguenza, il privilegio della deduzione della perdita dall’utile conseguito dal creditore ipotecario al momento dell’alienazione successiva, significherebbe evidentemente invitare, in modo alquanto chiaro, debitore e creditore ad accordarsi per vendersi fra loro l’immobile ad un prezzo inferiore al valore del credito ipotecario, con il solo intento di conseguire un importante risparmio d’imposta.
7.5.
Le argomentazioni che precedono conducono alla conclusione che la delimitazione del campo di applicazione dell’art. 138 LT ai soli creditori ipotecari che abbiano acquistato l’immobile in una procedura esecutiva, ben lungi dal costituire una violazione del principio di uguaglianza, si fonda invece su considerazioni serie e degne di tutela.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 3’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 3’080.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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