AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.311
Data decisione, Autorità: 27.01.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00311
Lugano 27 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 14 dicembre 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che l'Ufficio di tassazione di __________ __________ notificava alla signora __________ __________ la tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 16 febbraio 1998, commisurando il reddito imponibile in fr. 36’175 per l’IC e fr. 38’575 per l’IFD;
che la contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 27 febbraio 1998, contestando in particolare la mancata concessione della deduzione dal reddito d’attività lucrativa dei coniugi, l’insufficiente considerazione delle spese professionali, la mancata deduzione delle spese per figli;
che, con decisione del 30 novembre 1998, l’autorità fiscale accoglieva il reclamo in minima parte, limitandosi a aumentare la detrazione delle spese di doppia economia domestica da fr. 1’200 a fr. 1’300, mentre per il resto confermava la decisione impugnata;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta la suddetta decisione, postulando la concessione della deduzione dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi e lamentando inoltre la circostanza che il marito, assoggettato all’imposta alla fonte, sia tassato con l’aliquota per contribuente “con moglie che lavora in Svizzera”;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, secondo gli articoli 33 cpv. 2 LIFD e 32 cpv. 2 LT, se i coniugi vivono in comunione domestica, è concessa una deduzione di fr. 6'400.– per l'IFD e di fr. 4'300.– per l'IC dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro;
che la detrazione in questione è stata introdotta per compensare almeno in parte le conseguenze dell'impossibilità di dedurre il maggiore costo di mantenimento della famiglia causato dalla circostanza che entrambi i coniugi esercitano un'attività lucrativa (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 676);
che l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha indirizzato agli uffici di tassazione delle istruzioni per la concessione della deduzione in esame (Circolare n. 13 del 28 luglio 1994): esse prevedono, in particolare, che la deduzione deve essere calcolata separatamente per ogni anno di calcolo, sicché, nell’ambito del sistema praenumerando biennale, non ci si basa sul reddito medio dei due anni determinanti, bensì sul reddito conseguito in ognuno di essi;
che la stessa circolare precisa altresì che, se il coniuge che consegue il reddito minore esercita la sua attività lucrativa o presta la sua collaborazione solo durante una parte dell’anno o a tempo parziale, la deduzione non può essere ridotta solo per questo motivo;
che, diversamente da quanto prevedono gli articoli 35 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT per le deduzioni sociali, che sono stabilite «secondo la situazione all'inizio del periodo fiscale», per la deduzione qui in discussione fa stato per contro la situazione nel corso dei due anni che compongono il periodo di computo;
che, di conseguenza, non può essere contestata la decisione dell’autorità fiscale, che ha negato la deduzione dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi, in considerazione della circostanza che la ricorrente ha contratto matrimonio solo il 26 aprile 1997, cioè quando il periodo fiscale era già in corso;
che, del resto, come ha rilevato l’autorità fiscale nella decisione impugnata, a differenza dell'abrogata LT del 1976 la vigente LT, entrata in vigore il 1° gennaio 1995, non prevede più, conformandosi all'art. 17 LAID (legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni), la tassazione intermedia per matrimonio;
che, a tale proposito, il Messaggio del 13 ottobre 1993 del Consiglio di Stato, che accompagnava il disegno di nuova legge tributaria, afferma testualmente:
«Il contribuente che si sposa durante il biennio rimane quindi, dal profilo fiscale, celibe o nubile fino alla fine del biennio. Diversamente da quanto avviene attualmente nel nostro Cantone (dove il matrimonio è motivo d'intermedia), i contribuenti coniugati saranno quindi anche come tali tassati solo a partire dal biennio fiscale successivo a quello nel corso del quale hanno contratto matrimonio»;
che, quanto all’argomento ricorsuale, secondo cui il marito sarebbe a sua volta tassato con l’aliquota errata, per il fatto che è assoggettato alla fonte con la tariffa per contribuente con “moglie che lavora in Svizzera”, si tratta evidentemente di un aspetto che non rientra nel potere cognitivo di questa Camera, non riferendosi alla decisione impugnata;
che è tuttavia il caso di segnalare alla ricorrente che, in seguito al matrimonio, con effetto a partire dal mese di maggio del 1997, il marito dovrebbe essere assoggettato all’imposta secondo la procedura ordinaria, in applicazione del combinato disposto degli articoli 104 cpv. 2 e 114 LT;
che, secondo il sistema d’imposizione biennale praenumerando, il passaggio all’imposizione ordinaria comporta la sola conseguenza che lo straniero precedentemente assoggettato alla fonte rimane tassato quale persona sola fino alla fine del periodo fiscale (Konferenz Staatlicher Steuerbeamter, Steuerharmonisierung
Tomo I: Harmonisierte kantonale Quellensteuerordnung, Muri/Berna 1994, p. 45);
che non porta ad una diversa conclusione il riferimento, fatto dalla ricorrente ad una sentenza di questa Camera, che si riferisce ad un caso alquanto diverso: in tale occasione si era infatti deciso che il contribuente vedovo, separato, divorziato, celibe o nubile, che convive con figli senza attività lucrativa sotto la sua autorità parentale o con figli agli studi ha diritto all’aliquota A, più favorevole, anche qualora viva in concubinato (CDT n. ..__________ del 13 febbraio 1996 in re E.M.);
che tale conclusione discendeva da due sentenze del Tribunale federale, in cui si era ammessa la costituzionalità di inevitabili differenze nell'imposizione di coniugi e concubini e si era sottolineato che, d'altronde, questi ultimi non sono considerati dalle leggi fiscali svizzere una categoria di contribuenti a sé stante (DTF 120 Ia 329 e 346);
che, come già detto, la mancata concessione della deduzione richiesta dalla ricorrente è essenzialmente riconducibile alla soppressione della tassazione intermedia per matrimonio, intervenuta con l’entrata in vigore delle nuove leggi fiscali, il 1° gennaio 1995;
che a questa Camera sono pure note le riserve formulate in dottrina, con particolare riferimento al fatto che la suddetta innovazione legislativa è ritenuta contraria al principio della parità di trattamento e quindi incostituzionale (Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleichheit im schweizerischen Steuerrecht, Basilea, 1993, pp. 70 s., 112 s., 161 s. e 170);
che, tuttavia, per effetto dell’entrata in vigore della LAID, i cantoni non dispongono praticamente più di margini di manovra nel campo delle basi temporali della tassazione, se non nella misura in cui è consentito loro di optare per la tassazione sul presente (postnumerando) al posto di quella sul passato (praenumerando): se optano per quella sul passato, essi devono adeguarsi alla LAID con tutte le sue incongruenze, ivi compresi i motivi di tassazione intermedia previsti in modo esaustivo dall’art. 17 LAID (Triebold, op. cit., p. 167);
che, pertanto, la decisione impugnata non può che essere confermata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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