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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.310
Data decisione, Autorità: 27.01.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00310
Lugano 27 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 1998
in materia di: revisione IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 22 settembre 1997 l’UT di __________ -__________ notificava a __________ __________ una tassazione d’ufficio in cui le esponeva un reddito del lavoro di fr. 56'508.- di media annua e un reddito della sostanza di fr. 221.-. La tassazione veniva emessa d’ufficio, poiché la contribuente, malgrado un richiamo, una successiva diffida per lettera raccomandata e una multa disciplinare inflittale il 14 agosto 1997, non aveva presentato la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98. La decisione cresceva incontestata in giudicato.
Il 31 dicembre 1997 __________ __________ inviava all’UT la dichiarazione fiscale 1997-98, corredata dei necessari documenti e il 2 marzo successivo si rivolgeva nuovamente all’autorità fiscale chiedendo tra l’altro che tenesse conto dei dati da lei presentati, segnatamente di un salario di ca. fr. 7'000.- inferiore a quello espostole.
L’ 11 marzo 1998 l’UT faceva notare alla contribuente che la notifica di tassazione del 22 settembre 1997 non era stata contestata nel termine di trenta giorni.
Il 20 maggio 1998 __________ __________ chiedeva formalmente all’UT la revisione della notifica di tassazione del 22 settembre 1997. L’ 8 ottobre 1998 l’UT respingeva la domanda di revisione per carenza dei presupposti di legge.
Il reclamo presentato dalla contribuente il 26 ottobre successivo veniva respinto dall’UT con decisione del 17 novembre 1998, in cui veniva ribadita l’assenza, nel caso concreto, dei presupposti legittimanti la revisione.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede l’annullamento della suddetta decisione e conseguentemente l’accoglimento della propria domanda di revisione. Dei motivi ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
5.1.
Sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT 1994, art. 147 cpv. 1 LIFD);
5.2.
Entrambe le legislazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT 1994, art. 147 cpv. 2 LIFD): l’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso (cfr. in particolare Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436; inoltre: DTF 111 Ib 210 consid. 1, 105 Ib 252, 103 Ib 90; ASA 49 pag. 209 consid. 2b e relativi riferimenti; DTF 111 Ib 210 consid. 1, 105 Ib 252 e riferimenti). Una diversa soluzione contrasterebbe con i più elementari principi della sicurezza giuridica.
5.3.
La revisione è dunque esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451; CDT n. ..__________ del 23 luglio 1997 in re G. F.).
Il fatto stesso di aver costretto l’UT a emettere d’ufficio la tassazione esclude l’esistenza di un motivo di revisione, poiché la ricorrente poteva senz’ altro produrre in tempo utile e, meglio, nella procedura ordinaria, il certificato di salario e gli altri documenti, che ha inviato all’UT soltanto il 31 dicembre 1997.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
La revisione costituisce invero, come si è visto, un rimedio giuridico straordinario che non è dato per riparare a negligenze del contribuente nel corso della procedura di tassazione e che, in linea di principio, deve essere escluso per definizione nei casi di tassazione d'ufficio.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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