AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 80.1998.309
Data decisione, Autorità: 27.01.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00309
Lugano 27 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________, nel periodo di computo 1995/96, era domiciliato a __________ __________ __________ e lavorava a __________ alle dipendenze della __________ __________ __________;
che, nella dichiarazione fiscale 1997/98, il contribuente faceva valere le seguenti spese professionali:
trasporto fr. 12’000
doppia economia domestica fr. 2’600
altre spese professionali fr. 2’000
trasporto fr. 2’500
doppia economia domestica fr. 2’600
altre spese professionali fr. 2’000
che il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 20 gennaio 1998, contestando in particolare il mancato riconoscimento delle deduzioni per l’uso del mezzo privato per recarsi da casa al luogo di lavoro, giustificato a suo dire dagli orari di lavoro irregolari;
che l’autorità fiscale respingeva il gravame con decisione del 14 dicembre 1998, argomentando che i comuni di __________ e __________ sono collegati da mezzi pubblici con durate di percorrenza favorevoli;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone la richiesta di poter dedurre dal proprio reddito imponibile le spese per spostarsi quotidianamente in automobile dalla propria abitazione di __________ al luogo di lavoro a __________, ribadendo di avere orari di lavoro molto irregolari e di doversi servire del mezzo privato anche per le visite alla clientela;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale;
che fra gli altri costi e spese non possono essere dedotte le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD);
che, per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato;
che sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora:
Ÿ per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE del 10 dicembre 1996);
Ÿ per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una mo-toleggera la spese deducibile è al massimo di fr. 600.-- l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE del 10 dicembre 1996);
Ÿ per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spese deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico di-sponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE del 10 dicembre 1996);
che, eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE del 10 dicembre 1996);
che la deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 12.-- al giorno o di fr. 2’600 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE del 10 dicembre 1996);
che anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993): lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso, nel qual caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1997-98: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile);
che la questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso;
che se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p. 682/83);
che, sebbene l'autorità fiscale cantonale non abbia emanato direttive in materia, vale comunque il principio che si ammette la deduzione delle spese per il mezzo pubblico, a meno che non vi siano particolari impedimenti o difficoltà tali da indurre a concludere che non si possa pretendere dal contribuente l'uso dei mezzi pubblici: circa la definizione di criteri che permettano di rendere praticabile la suddetta distinzione, si ritiene che non sia compito della Camera di diritto tributario ma piuttosto dell'autorità amministrativa di provvedervi (CDT n. ..__________ dell'11 luglio 1996 in re D.B.);
che va inoltre ricordato che è ancora considerata ragionevole, a meno di impedimenti dovuti a malattia o altra infermità, una camminata di circa un chilometro, ovvero da dieci a quindici minuti, per raggiungere la fermata del mezzo pubblico più vicina (v. anche ASA 33 276 s.);
che, secondo l’orario ferroviario attualmente in vigore – ma non vi è ragione di ritenere che la situazione fosse sostanzialmente diversa nel periodo di computo 1995/96 – i collegamenti mediante mezzi pubblici fra __________ e __________ sono senz’altro idonei, come risulta dai seguenti esempi:
Collegamento 1
Durata del viaggio: 01:11
Collegamento 2
Durata del viaggio: 01:05
Collegamento 3
Durata del viaggio: 01:11
ritorno:
Collegamento 1
Durata del viaggio: 01:16
Collegamento 2
Durata del viaggio: 01:14
Collegamento 3
Durata del viaggio: 01:16
che è dunque evidente come la durata dello spostamento con i mezzi pubblici non è molto più lunga di quella con il mezzo privato, dovendosi anzi ritenere più agevole l’uso della ferrovia al mattino, quando per entrare a __________ in automobile bisogna attendersi una lunga attesa in colonna;
che neppure gli argomenti invocati dal ricorrente sono di rilievo, giacché non concernono la trasferta quotidiana per recarsi e tornare dal lavoro, bensì l’uso del veicolo durante l’orario di lavoro: si tratta quindi di spese che esulano da quelle di trasferta strettamente connesse con l’esercizio dell’attività;
che non va d’altra parte dimenticato che il codice delle obbligazioni prevede espressamente che il datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO): tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a ediz., Berna 1995, p. 100 s.);
che lo stesso diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni d'affari), mentre, quanto alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni, cioè quei luoghi di lavoro distinti dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., p. §§397; inoltre CDT n.122 del 23 giugno 1994 in re P.J., consid. 3.4);
che lo stesso codice civile stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore, d'intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, ha diritto al rimborso delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 1 CO), mentre se è lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo a motore, gli devono essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura del veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 2 CO; Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., pp. 401-405);
che, in effetti, dai certificati di salario della __________ risultano rifusioni di spese di viaggio per fr. 5’400 nel 1995 e per fr. 7’200 nel 1996, che per altro l'UT ha considerato tali senza effettuare ripresa alcuna a titolo di integrazione di salario;
che, comunque, neppure l’esigenza di effettuare spostamenti per conto del datore di lavoro basta da sola a giustificare la deduzione invocata, sicché il ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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