AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.305
Data decisione, Autorità: 27.01.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00305
Lugano 27 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 1998
in materia di: IC 97/98
presentato da:
e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che i coniugi __________ e __________ __________, domiciliati a __________, sono limitatamente imponibili nel Canton Ticino, quali proprietari di sostanza immobiliare a __________;
che, con la dichiarazione fiscale 1997/98, inoltrata per loro conto dalla __________ __________ di __________ il 2 maggio 1997, essi dichiaravano una sostanza immobiliare di fr. 176’030, senza debiti, e un reddito della sostanza di fr. 14’400, da cui chiedevano la deduzione di fr. 2’160 a titolo di costi di manutenzione;
che, con decisione del 13 luglio 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava loro la tassazione IC 1997/98, nella quale riprendeva i dati dichiarati, limitandosi a rettificare le aliquote, in considerazione dei redditi e della sostanza fuori Cantone;
che, con scritto del 1° settembre 1998, la rappresentante dei contribuenti chiedeva all’autorità fiscale la revisione della tassazione, argomentando che i suoi clienti avevano omesso di informarla circa l’esistenza di un debito ipotecario e dei relativi interessi pagati nel periodo di computo;
che l'Ufficio di tassazione, interpretando la suddetta lettera come un reclamo tardivo con istanza di restituzione dei termini, chiedeva ai contribuenti, con scritto del 25 settembre 1998, di comprovare l’esistenza di un motivo per la restituzione del termine di reclamo scaduto;
che, in seguito alla lettera del 2 ottobre 1998, con cui __________ __________ spiegava che i suoi clienti si erano avveduti dell’omissione solo dopo avere ricevuto le richieste d’acconto e i conguagli d’imposta, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il gravame con decisione del 16 novembre 1998, negando che fosse dato un motivo per la restituzione del termine;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ chiedono nuovamente la deduzione, dal reddito, degli interessi passivi e, dalla sostanza, del debito ipotecario di fr. 259’131, ammettendo che non vi sono i presupposti per una restituzione del termine di reclamo, ma invocando l’art. 232 cpv. 1 lett. b LT, che prevede la revisione di una tassazione passata in giudicato;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
che l'art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
che, nel caso in esame, l’Ufficio di tassazione di __________, ricevuto lo scritto del 1° settembre 1998, con cui i contribuenti chiedevano la revisione della tassazione loro intimata, lo ha considerato come un reclamo, ossia come l'impugnazione mediante rimedio giuridico ordinario delle tassazioni, ed ha perciò richiesto ai contribuenti di giustificare il ritardo, cioè di dimostrare l'esistenza di uno dei motivi di restituzione del termine: non avendo ricevuto risposta alcuna, ha dichiarato irricevibile il gravame;
che, esaminando il ricorso sotto il profilo dell'istanza di restituzione del termine, le decisioni contestate sono ineccepibili, giacché neppure nel ricorso i contribuenti invocano infatti uno dei motivi cui la legge subordina la restituzione del termine di reclamo;
che, in realtà, dalla motivazione dello scritto indirizzato all'autorità di tassazione nel 1998 ed ancor più dal ricorso a questa Camera si evince che quello invocato dai contribuenti non è un rimedio giuridico ordinario bensì uno straordinario: nello scritto del 1° settembre 1998, essi chiedono infatti la “revisione” e, nel ricorso alla Camera, i ricorrenti si limitano a denunciare l'errore in cui sono incorsi essi stessi ed il fisco ticinese, ritenendo che esso configuri una «violazione di principi essenziali di procedura»;
che ci si può allora domandare se l'autorità di tassazione non dovesse trattare la lettera dei contribuenti come istanza di revisione anziché come reclamo tardivo, tanto più che essi non hanno addotto alcuna giustificazione del ritardo, neppure dopo l'esplicita richiesta scritta dell'Ufficio di tassazione;
che l'art. 234 cpv. 1 LT attribuisce la competenza decisionale in materia di revisione all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda, e che la reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori (art. 234 cpv. 3 LT);
che a questa Camera non pare comunque il caso di rinviare gli atti all'autorità di tassazione per una decisione in materia di revisione, in considerazione del fatto che essa sarebbe competente quale autorità di ricorso: lo stesso Tribunale federale sembra d’altronde mettere sullo stesso piano gli istituti della revisione e della restituzione dei termini, che permettono di raggiungere lo stesso obiettivo (cfr. StE 1996 B 93.6 n. 15 consid. 2 e rinvii = ASA 65 p. 472 = RDAF 53/1997 p. 618; cfr. pure CDT n. ..__________ del 22 agosto 1996 in re H.);
che sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi es-senziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT);
che la legge tributaria esclude poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevol-mente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT): l’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso;
che decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons. 3b; 103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision re-chtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichti-gen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436);
che, di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451);
che questa Camera ha già avuto modo di decidere che non ha diritto ad una revisione della tassazione cresciuta in giudicato il contribuente che, per errore, ha chiesto la deduzione degli interessi ipotecari relativi solo ad una parte del periodo di computo: la mancata deduzione di parte degli interessi non è infatti imputabile ad un errore essenziale e manifesto dell’autorità di tassazione (CDT n. ..__________ del 13 febbraio 1996 in re G.Z.);
che lo stesso Tribunale federale ha ancora recentemente deciso che la revisione non può essere richiesta per porre rimedio ad una dimenticanza verificatasi nella procedura ordinaria di ricorso, sicché, quando I'autorità fiscale comunica per iscritto al contribuente, al momento della notificazione della tassazione, delle modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta e delle notevoli maggiorazioni d'imposta che ne risultano, una revisione è esclusa (Tribunale federale, 21 maggio 1997, in Sammlung BGE n. 809 = StE 1998 B 97.11 n. 14);
che, nella fattispecie, è del tutto evidente come non possa essere imputata alcuna negligenza all’autorità fiscale, che si è limitata a riprendere dalla dichiarazione fiscale inoltrata dalla rappresentante dei ricorrenti i fattori ivi indicati, mentre non si può certo pretendere che essa avesse l’obbligo di chiedere se vi fosse un debito deducibile;
che inoltre giurisprudenza e dottrina tendono a distinguere, all'interno della collaborazione che il contribuente deve prestare alla propria tassazione esatta e completa, quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali di collaborazione e quelli che invece sono dei semplici diritti procedurali (cfr. Zweifel, Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren, in ASA 49, pp. 513-547; Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, II ediz., Berna 1983, num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340, con riferimenti alla giurisprudenza zurighese; Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 48 ss.);
che, in questo quadro, le norme concernenti l'onere di provare circostanze che diminuiscono l'onere fiscale o ne provocano la cessazione appartengono ai diritti procedurali del contribuente e non agli obblighi (cfr. Zweifel, Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren, cit., p. 520, in particolare p. 533 con riferimento all'elenco dei debiti; inoltre Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, op. cit., num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340): i diritti procedurali, a differenza degli obblighi, costituiscono una facoltà del contribuente, della quale l'autorità fiscale non può obbligarlo a fare uso, ma deve unicamente limitarsi ad avvertirlo che in caso di mancato uso del diritto procedurale in questione le circostanze che diminuiscono l'onere fiscale (debiti, interessi, spese di manutenzione, ecc.) non verranno prese in considerazione (cfr. Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340 e giurisprudenza citata);
che è chiaro allora che un contribuente non potrebbe in alcun modo rimproverare all'autorità fiscale la mancata deduzione di un debito o dei relativi interessi, quando tale omissione sia riconducibile esclusivamente al fatto di non averne dichiarata l'esistenza, sia pure per una dimenticanza o per negligenza;
che, il ricorso deve pertanto essere respinto anche per quanto attiene ai presupposti della revisione.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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