AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.303
Data decisione, Autorità: 26.02.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00303
Lugano 26 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 1998
in materia di: IC/IFD 1997
presentato da:
__________ c/o __________. __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella dichiarazione fiscale 1997, la società in questione dichiarava un utile netto di fr. 5’182.
Notificandole la tassazione IC/IFD 1997, con decisione del 10 settembre 1998, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) commisurava tuttavia l’utile imponibile in fr. 75’100 per l’IC e fr. 72’500 per l’IFD. L’autorità fiscale aveva infatti aggiunto all’utile dichiarato una ripresa per spese non documentate o eccessive, nella misura di fr. 70’000.
L’UTPG respingeva il gravame con decisione del 19 novembre 1998, precisando di avere considerato tutti i costi eccedenti l’importo di fr. 50’000 – oggetto della lettera citata dalla contribuente – come distribuzioni dissimulate di utili. Alla luce della tariffa della SVIT, infatti, il compenso riconosciuto all’amministratore appariva ancora generoso. Inoltre, la lettera del 1996, contenente l’impegno circa il riconoscimento delle spese per il personale, sarebbe stata fondata sul presupposto che la società intraprendesse dei lavori di ristrutturazione, cosa in realtà non accaduta.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________ ripropone le censure già contenute nel proprio precedente reclamo all’autorità fiscale. In particolare, contesta l’interpretazione data da quest’ultima alla lettera del 1996 relativa alla disponibilità ad ammettere una rimunerazione di fr. 50’000 per l’amministratore: a suo avviso, tale importo non dovrebbe includere le spese vive, altrimenti si ridurrebbe il compenso effettivo a circa 8’000 franchi.
4.1.
Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all’imposta sull’utile delle persone giuridiche, che
1 Costituiscono utile netto imponibile:
a. il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente;
b. tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale, in particolare:
...[omissis]...
– le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall’uso commerciale.
Quanto all’imposizione delle persone fisiche, gli articoli 20 cpv. 1 LT e 19 cpv. 1 LIFD prevedono da parte loro che
1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:
c. i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).
4.2.
La dottrina ha così riassunto la nozione di «distribuzione dissimulata di utili» che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger, Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte 1998, n. 28 al § 10, p. 172):
• una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;
• il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l'azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
• il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.
4.3.
In caso di distribuzione dissimulata di utili, occorre determinare il valore della prestazione. In particolare, quando ad essa corrisponde una contropartita non equivalente, bisogna quantificarne la discrepanza, poiché l'utile distribuito in maniera dissimulata è dato dalla differenza fra prestazione e controprestazione (Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 225; ASA 32 p. 102). Per valutare l'ammontare della prestazione, ci si baserà sul valore della prestazione fatta a terze persone, conformemente a criteri commerciali (cfr. Rivier, loc. cit.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Berna 1969, vol. III, p. 40).
4.4.
Sono considerate vicine alla società le persone che intrattengono con essa una relazione stretta, che può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure dall'appartenenza al medesimo gruppo societario (cfr. Rivier, op. cit., p. 225). Il Tribunale federale ha precisato che devono essere annoverate tra le persone vicine all'azionista quelle che, secondo l'insieme delle circostanze, traggono dalle relazioni economiche o personali il vero motivo della prestazione insolita (cfr. ASA 45 p. 595).
Il ricorso verte sulla ripresa di fr. 70’000, effettuata dall’autorità fiscale in relazione alle spese non ammesse.
Tale importo risulta dal calcolo seguente:
costi del personale (__________. __________. __________) fr. 76’670.70
affitti versati all’__________. __________. __________ fr. 15’000.00
costi autoveicoli fr. 12’939.75
costi amministrativi (materiale d’ufficio, computer, natel,
apparecchiature, spese fondazione, spese da clienti, diversi) fr. 11’943.35
ammortamento auto fr. 4’000.00
imposta utili immobiliari (acquisto da __________. __________) fr. 728.55
totale fr. 121’282.35
costi ammessi in base a quanto convenuto fr. 50’000
differenza fr. 71’282.35
5.2.
Non sono riconosciute come spese generali i salari eccessivi, superiori, cioè, alla retribuzione salariale media, qualora le circostanze facciano presumere che siano stati determinati unicamente o sostanzialmente dalla particolare posizione del destinatario nell’azienda (Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 271 e giurisprudenza citata).
Nella valutazione delle prestazioni di lavoro si devono considerare le loro modalità e la loro portata in rapporto all’attuale mercato del lavoro nonché il risultato aziendale. In tale contesto, si deve presupporre che un’impresa disponga di un certo margine di apprezzamento. Criteri di giudizio sono in particolare la posizione dell’azionista nella sua società (compiti attribuitigli, responsabilità, portata dell’attività lavorativa, formazione ed esperienza ecc.), il confronto dei salari all’interno dell’azienda (paragone fra salario dell’azionista e degli altri dipendenti), la politica salariale generalmente praticata dalla società (aumenti concessi, gratifiche ecc.), la continuità degli emolumenti, la situazione finanziaria della società (fatturato, utile netto, rapporto fra dividendi distribuiti e salario ecc.), il confronto con gli emolumenti del socio di una società di persone o del titolare di una ditta individuale (in particolare il rapporto tra il salario dell’azionista direttore e l’utile in precedenza conseguito nella ditta individuale o nella società di persone), il confronto con i salari pagati da imprese concorrenti (da attenuare in base a fatturato, rendimento, capitale, numero di dipendenti, posizione sul mercato, estensione della dirigenza, grado di indebitamento, ubicazione ecc.), fattori ambientali (p. es. inflazione) eccetera (RF 48/1993 p. 124 e dottrina e giurisprudenza citate).
5.3.
Nel caso della società ricorrente, c’è un elemento in particolare che appare decisivo: il confronto con le spese di amministrazione, di manutenzione e di gestione dei periodi precedenti.
È bene infatti ricordare come è nata la __________ . Nel mese di giugno del 1996, l’. __________ __________ si rivolgeva all’autorità di tassazione, prospettando la cessione degli stabili industriali, appartenenti ai suoi due figli __________ e __________, ad una società anonima da costituire. Gli immobili in questione sono due capannoni concessi in locazione a diverse società attive nei settori della fabbricazione, del deposito di automezzi pesanti, del riciclaggio di materie plastiche, della carrozzeria.
In una successiva lettera del 19 novembre 1996, l’__________. __________ precisava che le entrate provenienti dalla locazione dei capannoni in questione ammontavano negli ultimi anni, a circa fr. 428’000 in media annua e che le uscite erano di circa fr. 34’000 all’anno. In questa stessa lettera, faceva pure presente che nei bienni successivi sarebbero stati intrapresi rinnovamenti vari del valore di circa fr. 100’000 e che non sarebbe stato “per nulla fuori luogo” un emolumento di fr. 50’000/60’000 all’anno per l’amministratore che avesse dovuto occuparsi di tali lavori.
L’autorità di tassazione rispondeva a quest’ultimo scritto, in data 29 novembre 1996, nel modo seguente:
«In considerazione del fatto che sono previsti inizialmente alcuni investimenti sull’immobile, viene riconosciuta, a favore dell’amministratore unico, per gli anni 1997 e 1998, una rimunerazione massima di fr. 50’000.– annui. Tale rimunerazione è inclusiva di tutti i lavori di amministrazione (contabilità, gestione, rapporto con i locatari ecc.).
A partire dal 1999, la rimunerazione dovrà essere ridiscussa».
5.4.
Ora, dall’esposizione che precede è chiara anzitutto una cosa: se, fino alla vigilia della costituzione della società, i capannoni davano un reddito netto di quasi 400’000 franchi all’anno, dopo la cessione degli stessi alla neocostituita società anonima il reddito netto sarebbe sceso, secondo la ricorrente, a circa 5’000 franchi.
È dunque immediatamente evidente che le spese sono state in qualche modo “gonfiate” dall’azionista, nell’intento di diminuire l’utile.
È senz’altro difficile quantificare lo stipendio che può spettare all’amministratore di una società la cui unica attività consiste nella locazione di capannoni industriali. Può senz’altro essere indicativo, quale orientamento, il riferimento, contenuto nella decisione impugnata, alle tariffe dell’Associazione Svizzera dei Fiduciari Immobiliari Sezione Ticino (SVIT). In base a tale tariffario, l’onorario sarebbe così calcolato:
per i primi fr. 100’000 5% fr. 5’000
per gli ulteriori fr. 150’000 4,75% fr. 7’125
per gli ulteriori fr. 163’992 4,5% fr. 7’380
per un totale di fr. 19’505
Per la gestione di stabili a solo scopo commerciale o amministrativo l’onorario può essere ridotto al massimo del 20%.
Per un nuovo mandato, è ammessa la fatturazione separata di fr. 500 per l’esame della documentazione, la comunicazione agli interessati ecc.; quanto alle spese postali e telefoniche, possono essere fatturate nella misura di fr. 350 all’anno.
Alla luce del suddetto calcolo, può ben essere considerato generoso l’operato dell’autorità fiscale, che ha ammesso ben fr. 50’000 per il compenso dell’amministratore.
È per contro evidentemente ingiustificato un ammontare di fr. 76’670 solo a titolo di salario a favore dell’amministratore, cui si aggiungono ancora quasi fr. 50’000 di altre spese connesse con la gestione dei capannoni. In particolare, non è certo ammissibile che l’__________. __________ abbia bisogno di una parte del proprio appartamento privato quale ufficio e che perciò prelevi dalla società ben fr. 1’250 al mese; né si vede quale bisogno abbia una società, la cui unica attività consiste nella locazione di capannoni industriali, di disporre di un’automobile; quanto agli altri costi amministrativi fatti valere, devono senz’altro considerarsi inclusi nel compenso versato all’amministratore.
5.5.
In considerazione del margine di apprezzamento, di cui necessariamente gode l’autorità fiscale nel quantificare il salario giustificato, questa Camera ritiene di poter confermare la decisione dell’autorità fiscale, ritenuto comunque come essa appaia generosa e non certo sfavorevole alla ricorrente.
Oltre a censurare il merito della decisione dell’autorità di tassazione, la ricorrente invoca poi la lettera del 29 novembre 1996 dell’UTPG, nella quale, come detto, veniva ammessa in linea di principio una rimunerazione di fr. 50’000 per l’amministratore, limitatamente ai primi due esercizi.
Ora, secondo la società ricorrente, in tale importo non sarebbero state comprese «le spese vive quali spese per autoveicolo appartenente alla società, spese per acquisto di apparecchi o di materiale d’ufficio per la società, spese vive per precetti esecutivi, domande di vendita di inventari, spese vive per i clienti, ecc.».
6.2.
A tale proposito, vanno anzitutto ribadite le considerazioni già proposte in precedenza. Nel compenso per le prestazioni dell’amministratore di immobili sono incluse tutte le spese che rientrano nella sua attività, con la sola eccezione di costi per attività particolarmente impegnative e che richiedono una specifica preparazione (la tariffa della SVIT ammette p. es. la fatturazione separata delle spese per rappresentanze davanti ai tribunali o agli Uffici di conciliazione o per importanti rinnovazioni).
Nel presente caso, già si è detto che l’autorità di tassazione è stata senz’altro generosa nella commisurazione delle spese di amministrazione ammesse, soprattutto se si confrontano con quelle di prima della costituzione della società.
Del resto, è lecito dubitare che, se l’azionista non fosse egli stesso amministratore degli stabili di cui si tratta, gli organi sociali avrebbero ammesso di accollarsi, oltre ad uno stipendio per l’amministratore di oltre 70’000 franchi anche spese accessorie per altri 50’000 franchi. Più probabilmente, si sarebbero avvalsi di un professionista soggetto alle tariffe della SVIT.
6.3.
Se poi la censura ricorsuale dovesse essere interpretata nel senso che la ricorrente invoca il carattere vincolante di una promessa fattale dall’autorità fiscale, nonostante la sua inesattezza e la sua incompatibilità con la legge, va detto che essa non merita comunque accoglimento.
6.3.1.
Il principio della buona fede (“Treu und Glauben”) tutela anche le relazioni tra autorità fiscali e contribuenti; esso vieta alle autorità un comportamento contraddittorio e garantisce ai cittadini la protezione della giustificata fiducia, é direttamente deducibile dall'art. 4 Cost. ed ha carattere costituzionale. Deriva tra l'altro da questo principio che le informazioni ed assicurazioni inesatte o contrarie al diritto date da un organo dell'amministrazione, vincolano, sotto determinate condizioni, l'autorità. La realizzazione di questo effetto dipende specialmente dalla questione di sapere se il cittadino, osservando la diligenza richiesta dalle circostanze, avrebbe potuto riconoscere l'inesattezza dell'informazione nonché l'incompetenza dell'autorità (ASA 60 p. 56, 55 p. 391; DTF 117 Ia 297).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea rilasciata dall'autorità amministrativa è vincolante, se:
a) l'informazione è stata data senza riserve per un determinato caso unico, in base ad una completa ed esatta esposizione della fattispecie;
b) l'autorità in questione era competente a rilasciarla o si poteva comunque ritenere in buona fede che lo fosse;
c) il cittadino che vi ha fatto affidamento non poteva riconoscerne immediatamente l'inesattezza;
d) il cittadino ha preso, confidando nell'esattezza dell'informazione, delle disposizioni che non possono più essere revocate senza pregiudizio;
e) l'ordinamento legale non è mutato nel frattempo
(DTF 113 V 87, 108 Ib 385, 106 V 72, 105 V 157, 160, 164, 99 Ib 101; Baur, Auskünfte und Zusagen der Steuerbehörden an Private im schweizerischen Steuerrecht, tesi, Zurigo 1979, p. 216 ss.; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, I, num. 75 B III 3; Soldini, Il principio della buona fede nel diritto delle assicurazioni sociali, in: Evoluzione del diritto delle assicurazioni sociali - Miscellanea per il 75° anniversario del Tribunale federale delle assicurazioni, Berna 1992, p. 103, nota 4; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, p. 25).
6.3.2.
Nella fattispecie, basti osservare che la lettera dell’UTPG cui si riferisce la ricorrente, oltre a precisare in modo abbastanza chiaro che la rimunerazione di fr. 50’000 «è inclusiva di tutti i lavori di amministrazione (contabilità, gestione, rapporto con i locatari, ecc).», si fonda pure su un presupposto che non sembra essere stato adempiuto dalla ricorrente stessa. Infatti, l’impegno in merito al riconoscimento dell’onorario per l’amministratore è preceduto dalla frase «in considerazione del fatto che sono previsti inizialmente alcuni investimenti sull’immobile» e si riferisce all’affermazione dell’__________. __________, contenuta nello scritto del 19 novembre 1996, secondo cui sarebbero state intraprese spese per rinnovamenti vari (impianti elettrici, impianti di riscaldamento, bruciatori, ecc.), tali da giustificare la retribuzione di un amministratore.
Ora, dal conto economico del primo esercizio non risulta che simili interventi siano stati effettuati.
Sarebbe pertanto piuttosto l’autorità fiscale a poter rimproverare alla ricorrente e al suo azionista il mancato rispetto degli impegni su cui si fonda il menzionato scritto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 1’080.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster