AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.300
Data decisione, Autorità: 23.04.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00300
Lugano 23 aprile 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 1998
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________, __________ __________ __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ era presidente del Consiglio di amministrazione della falegnameria __________ __________ di __________. A seguito di intervenute difficoltà finanziarie la società veniva posta in liquidazione concordataria. La procedura si concludeva lasciando scoperto un credito di fr. 78'361.65 verso la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del Canton __________, la quale promuoveva un’azione di risarcimento del danno ex art. 52 LAVS nei confronti di __________ e di __________ __________, ritenendoli responsabili del danno. La vertenza di diritto assicurativo si concludeva con la sentenza del 20 luglio 1992 del Tribunale federale delle assicurazioni, che, accogliendo parzialmente il ricorso, condannava __________ e __________ __________ in solido a risarcire la Cassa cantonale di compensazione lucernese nella misura di fr. 37'164.-, con il parziale seguito (in ragione di metà) di tasse e spese. Il 28 settembre 1992 la Cassa comunicava quindi all’interessato di procedere alla parziale compensazione del debito con la rendita d’invalidità e, meglio, nella misura di fr. 991.- al mese, fino a concorrenza dell’importo di fr. 18'582.-, vale a dire della metà del danno da risarcire.
Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1993-94 __________ __________ chiedeva pertanto di poter dedurre a titolo di contributi all’AVS/AI/IPG, oltre all’importo di fr. 1'698.- di media annua pagato negli anni di computo 1991-92, un ulteriore importo di fr. 991.- di media annua (pari a due mesi di trattenuta).
Nella notifica di tassazione del 31 luglio 1995 l’UT non concedeva la deduzione dell’importo trattenuto dalla rendita dalla Cassa cantonale di compensazione lucernese a compensazione del proprio credito in risarcimento del danno.
Il reclamo veniva respinto su questo punto con decisione del 16 novembre 1998. Dei motivi della decisione verrà detto in seguito, per quanto necessario.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente la deduzione dell’importo trattenutogli a titolo di compensazione del danno dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG lucernese, negando in particolare di aver commesso una colpa grave quando fungeva da amministratore della __________ __________. Postula inoltre il riconoscimento dei costi subiti in ragione di fr. 6'196,90.
4.1.
Alla fattispecie in discussione è applicabile il diritto fiscale in vigore fino al periodo 1993/94.
L’art. 22 cpv. 1 lett. a DIFD dispone che siano dedotte dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito imponibile. Per l’art. 22bis DIFD dal reddito lordo delle persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente sono dedotte, a titolo di spese per conseguire il reddito, conformemente a quanto stabilito dall'art. 22 cpv. 1 lett. a:
le spese necessarie per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (lett. a),
le spese causate dai pasti presi fuori casa e da lavoro a squadre (lett. b),
le altre spese necessarie per l'esercizio della professione, come spese per abiti di lavoro, lavori pesanti usura particolare degli abiti, strumenti professionali, riviste e libri specializzati e spese per il perfezionamento professionale (lett. c).
L'elencazione di cui alla lettera c del suddetto articolo non è esaustiva, come d'altronde si evince dalla lettera della norma (cfr. Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, ad art. 22bis n. 10, p. 198).
Analoga regolamentazione é contenuta, per quanto concerne l'imposta cantonale, all'art. 25 cpv. 1 lett. c, d, e e cpv. 2 LT 1976.
4.2.
La soluzione non muterebbe comunque, se fosse applicabile il diritto fiscale entrato in vigore il 1° gennaio 1995.
Secondo gli articoli 24 LT e 25 LIFD, il reddito netto corrisponde ai proventi lordi imponibili meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali di cui agli articoli 25-32 LT e 26-33 LIFD.
Per quanto attiene all’attività lucrativa dipendente, gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD dispongono in particolare che le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
Quanto all’attività lucrativa indipendente, sono invece deducibili le spese aziendali e professionali giustificate ed in particolare:
a) gli ammortamenti e gli accantonamenti;
b) le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate;
c) i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale, a condizione che sia esclusa qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo
(art. 26 LT e 27 LIFD).
4.3.
Sia il diritto fiscale in vigore fino alla fine del 1994 (LT 1976 e DIFD) sia quello in vigore dal 1° gennaio 1995 (LT 1994, LIFD) precisano poi, al di là di lievi modifiche redazionali qui non di rilievo, che gli altri costi e spese non possono essere dedotti e che fra questi rientrano in particolare:
a) le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente;
b) le spese di formazione professionale (e quelle per l'avanzamento;
c) le spese per l’estinzione di debiti;
d) le spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali;
e) le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, sugli utili immobiliari e sulla sostanza, come anche le imposte estere analoghe
(art. 33 LT 1994 e 34 LIFD; art. 32 LT 1976 e 23 DIFD).
4.4.
Si considerano spese per l’acquisizione del reddito quelle che presentano una relazione causale diretta con il reddito. In questo contesto il requisito della necessità deve essere interpretato in senso lato: il Tribunale federale non esige che il contribuente non avrebbe potuto conseguire affatto il reddito da attività lucrativa di cui si tratta, senza la spesa controversa; secondo la prassi, non è neppure necessario che vi sia un obbligo giuridico di pagare le corrispondenti spese, ma è sufficiente che le spese possano essere considerate necessarie per il conseguimento del reddito, in base ad un apprezzamento economico, e che non si possa pretendere dal contribuente che le eviti.
Nel caso di lavoratori indipendenti, le spese sono deducibili se sono giustificate commercialmente, senza che abbia alcun rilievo che la spesa sia conforme allo scopo; non compete infatti all’autorità fiscale la verifica della adeguatezza di una uscita aziendale. Nel caso del reddito da attività dipendente sono ammessi in deduzione quei costi che sono oggettivamente necessari a conseguire i redditi cui si riferiscono (DTF 123 II 29 = StE 1998 B 22.3 n. 63 = ASA 67 p. 286 e giurisprudenza e dottrina citate).
4.5.
Quanto alla questione se prestazioni di risarcimento danni costituiscano delle spese di acquisizione del reddito, il Tribunale federale ha avuto modo di esprimersi in una sentenza del 23 giugno 1994, relativa al caso di due contribuenti che erano stati condannati a pagare un indennizzo per danni causati violando degli obblighi derivanti dal diritto della società anonima (ASA 64 p. 232 = StE 1995 B 22.3 n. 56 = RDAF 52/1996 p. 404).
L’Alta Corte ha dunque affermato che, per qualificare come spese generali dei risarcimenti di danni e delle spese processuali, è richiesto a tal riguardo uno stretto rapporto tra il danno soggetto a risarcimento e l’attività del contribuente. Ciò si verifica solo se il rischio di incorrere nell’obbligo di risarcire dei danni è tanto strettamente legato con l’attività lucrativa da dover essere preso in considerazione per quel tipo di attività; in tal caso, anche la capacità contributiva determinante per la tassazione viene delimitata dal rischio di cui si tratta. Se si tratta di responsabilità causale, una simile relazione può sempre essere riconosciuta; ma anche in caso di responsabilità per negligenza lieve è ipotizzabile che l’obbligo di risarcire il danno rientri in un simile rischio professionale (ASA 64 p. 232 = StE 1995 B 22.3 n. 56 = RDAF 52/1996 p. 404 consid. 3b).
Scendendo poi all’esame del caso concreto, il Tribunale federale ha osservato che la responsabilità dell’amministratore secondo il diritto della società anonima non è una responsabilità causale, bensì una responsabilità fondata sulla colpa. Ciò non basterebbe ancora tuttavia ad escludere che l’obbligo di indennizzo si debba qualificare costo di acquisizione. Avendo peraltro i contribuenti, quali amministratori di una società fallita, commesso una violazione grossolana degli obblighi che derivavano loro dal diritto della SA, i giudici federali hanno concluso che i danni da loro causati non costituiscono più dei rischi connessi inevitabilmente all’attività di un amministratore e che pertanto le spese che ne sono derivate, per mancanza di un nesso sufficientemente stretto con l’attività professionale del contribuente, non sono deducibili quali spese generali (ASA 64 p. 232 = StE 1995 B 22.3 n. 56 = RDAF 52/1996 p. 404 consid. 3c).
4.6.
Le stesse considerazioni valgono per la deduzione delle spese processuali, le quali servono al contribuente per difendersi dalla responsabilità per il risarcimento dei danni (ASA 64 p. 232 = StE 1995 B 22.3 n. 56 = RDAF 52/1996 p. 404 consid. 3d).
4.7.
La giurisprudenza del Canton Friburgo, applicando il diritto fiscale cantonale, ha poi fatto propria la suddetta giurisprudenza del Tribunale federale, aggiungendo che spetta al contribuente la prova dell’esistenza del pagamento di un indennizzo, mentre compete al fisco di provare od almeno di rendere verosimile che la negligenza è tanto grave da escludere la deduzione (RDAF 54/1998 p. 21 = StE 1998 B 22.3 n. 61 = RF 1998 p. 349).
Per l'Ufficio di tassazione, la colpa del ricorrente è tale da escludere il diritto alla deduzione dell’indennizzo dai redditi.
5.1.
Per l’art. 52 LAVS il datore di lavoro deve risarcire alla Cassa di compensazione il danno da esso causato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni legali. Il citato articolo rinvia alle norme di applicazione di cui agli art. 81 e 82 OAVS, che disciplinano la procedura e determinano la prescrizione applicabile alla fattispecie.
Presupposti dell'obbligo risarcitorio sono quindi:
l'esistenza di un danno;
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici;
da parte del datore di lavoro;
l'intenzionalità o la negligenza grave;
un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali.
In sostanza l'art. 52 LAVS permette alla Cassa di compensazione di avanzare pretese risarcitorie nei confronti del datore di lavoro, direttamente e personalmente, allorquando essa vanti un credito contributivo che non può più essere oggetto di recupero nelle vie ordinarie (per susseguente insolvenza del datore di lavoro o per intervenuta perenzione ad agire nelle vie ordinarie; cfr. Trisconi Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, in RDAT II-1995, p. 361).
La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell’art. 14 LAVS, relativo all’obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e seg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187).
5.2.
Come risulta dalla sentenza del 20 luglio 1982 del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), il ricorrente ed il signor __________ __________ erano rispettivamente presidente e membro del Consiglio di amministrazione della __________ __________ di __________, liquidata in seguito ad un concordato con abbandono dell’attivo. La liquidazione aveva comportato, per la cassa di compensazione, che era creditrice di contributi sociali per fr. 78’631.65, una perdita totale del proprio credito. Secondo il TFA, la società, a partire dall’agosto 1981, avrebbe violato l’obbligo di versare mensilmente i contributi, come richiesto dal combinato disposto degli art. 14 cpv. 1 LAVS e 34 ss. OAVS, e ciò permetterebbe di stabilire una responsabilità degli amministratori per il danno che ne è derivato, non avendo essi neppure fatto degli accantonamenti per i contributi dovuti. La Corte ha pure negato che i signori __________ potessero invocare quale motivo di giustificazione la loro preoccupazione di salvaguardare la sopravvivenza della società non pagando i contributi. Solo l’importo del risarcimento è stato ridotto, rispetto alla decisione della cassa di compensazione, escludendo la responsabilità degli amministratori per alcuni mesi.
5.3.
La suddetta sentenza del TFA ha accertato in modo più che convincente l’esistenza dei presupposti cui l’art. 52 LAVS subordina la condanna dei datori di lavoro al risarcimento dei danni. Come accennato, è stata in particolar modo verificata l’esistenza dell’elemento soggettivo che costituisce condizione perché nasca l’obbligo di risarcire. Non compete certo all’autorità fiscale di rimettere in discussione gli accertamenti e le conclusione che a tale riguardo sono stati effettuati dal TFA. Basti ricordare che la condanna all’indennizzo dei danni ex art. 52 LAVS presuppone se non l’intenzionalità almeno la negligenza grave del datore di lavoro. Non può pertanto essere seriamente presa in considerazione l’affermazione, contenuta nel ricorso, secondo cui non sarebbe stata provata la colpa grave degli amministratori condannati.
5.4.
Né può condurre ad una diversa valutazione dei fatti il riferimento, contenuto nel ricorso, alla sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Argovia (StE 1994 B 22.3 n. 54).
È vero che, secondo tale decisione, i costi di un processo con cui viene fatta valere, nei confronti di un lavoratore dipendente, la sua responsabilità derivante dall’attività di amministratore di una società anonima sono deducibili dal reddito a prescindere dalla colpevolezza.
Tuttavia, non va dimenticato, dapprima, il fatto che tale sentenza (del 17 agosto 1993) risale ad un momento precedente a quello della decisione del Tribunale federale su cui si fonda il presente giudizio (23 giugno 1994).
Inoltre, si tratta comunque di giurisprudenza cantonale, emessa nell’ambito dell’interpretazione di una disposizione del diritto fiscale argoviese. Come tale, essa non vincola certamente questa Camera né nell’applicazione del diritto dell’imposta federale diretta né in quella del diritto fiscale ticinese.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 680.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretaio:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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