AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.297
Data decisione, Autorità: 27.01.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00297
Lugano 27 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
, domiciliato a , lavora alle dipendenze dello Stato per __________ __________ __________ __________ __________ (). Fino alla fine di ottobre del 1997 la sede dell' era a __________ in via __________ __________; in seguito è stata trasferita a __________, in __________ __________ __________.
Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997/98 (anni di computo 1995-96) il contribuente chiedeva la deduzione delle spese di trasporto da __________ a __________ con il mezzo privato per un importo annuo di fr. 4'488.-. L'Ufficio di tassazione ammetteva invece la deduzione limitatamente a fr. 2'000.-- (cfr. decisione su reclamo del 16 novembre 1998).
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ ripropone, in questa sede, la richiesta di poter dedurre l'importo di fr. 4'488.-, argomentando che l'uso del mezzo privato gli è imposto dalle esigenze di lavoro, segnatamente dalla necessità di recarsi sovente in località discoste non raggiungibili con i mezzi pubblici e dall'impossibilità di poter usufruire di un veicolo del cantone.
Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
4.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).
4.2.
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
4.2.1.
Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE dell'8 novembre 1994).Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE dell'8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE dell'8 novembre 1994). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. DE dell'8 novembre 1994). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.– al giorno o di fr. 2’400 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE dell'8 novembre 1994).
4.2.2.
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1995-96: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
4.2.3.
La questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p. 682/83).
Il limite entro il quale è possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/ Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE 1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats-und Gemeindesteuern, 5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze citate in: Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 84, nota 17).
4.2.4.
Aldilà delle differenze rilevabili nella prassi e nella giurisprudenza dei diversi Cantoni, il riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo privato rappresenta dunque l'eccezione. Sebbene l'autorità fiscale cantonale non abbia emanato direttive in materia, varrà comunque il principio che si ammette la deduzione delle spese per il mezzo pubblico, a meno che non vi siano particolari impedimenti o difficoltà tali da indurre a concludere che non si possa pretendere dal contribuente l'uso dei mezzi pubblici. Circa la definizione di criteri che permettano di rendere praticabile la suddetta distinzione, si ritiene che non sia compito della Camera di diritto tributario ma piuttosto dell'autorità amministrativa di provvedervi (CDT n. 80.96.00084 dell'11 luglio 1996 in re D.B.).
Va inoltre ricordato che è ancora considerata ragionevole, a meno di impedimenti dovuti a malattia o altra infermità, di una camminata di circa un chilometro, ovvero di dieci a quindici minuti, per raggiungere la fermata del mezzo pubblico più vicina (v. anche ASA 33 276 s.)
4.2.5.
Deve infine essere rilevato, con riferimento all'uso del mezzo privato durante il lavoro, che non possono essere dedotti, a titolo di spese di trasporto, i costi che il contribuente deve affrontare per spostarsi, su ordine del datore di lavoro, dalla sede della ditta ai vari cantieri dei committenti. Si tratta infatti di spese che il codice delle obbligazioni pone a carico del datore di lavoro (cfr. CDT n. 80.96.00166 dell'11 ottobre 1996 in re G. R.; art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a ediz., Berna 1995, p. 100 s.).
I funzionari dello Stato hanno diritto, per l’ uso di automezzi privati, a un’ indennità di fr. -.48 al km ad esclusione di ogni altra indennità o rimborso, in particolare costi per assicurazione responsabilità civile, carburante, posteggio, riparazione e manutenzione del veicolo o altri. Lo Stato stipula un’ assicurazione casco globale per l’ uso di autoveicoli privati per i viaggi di servizio autorizzati, con copertura massima di fr. 20 000.- per autoveicolo ed una franchigia di fr. 500.- a carico del dipendente (cfr. art. 11 cpv. 1 e 2 DE che regola le indennità e il rimborso spese per i viaggi di servizio – 23 dicembre 1986).
Venendo ora all'esame di merito della presente fattispecie, deve essere rilevato innanzi tutto che determinante è il periodo di computo 1995-96, con la conseguenza che per la tassazione IC/IFD 1997-98 non è di rilievo che l’ __________ ha traslocato i propri uffici da Locarno a Bellinzona. Il trasloco avrà ripercussioni soltanto sulla prossima tassazione IC/IFD 1999-2000.
Il Comune di __________ è collegato a quello di __________ da mezzi pubblici di trasporto, che consentono al ricorrente di andare e venire dal lavoro entro tempi ragionevoli. Nulla gli impedisce quindi di usare in linea di principio il mezzo pubblico di trasporto.
In simili condizioni la decisione dell'UT di concedere la deduzione prevista per il mezzo pubblico appare del tutto difendibile.
5.2.
Vero è che il ricorrente sostiene di dover utilizzare il mezzo privato di trasporto in funzione delle missioni esterne che deve assolvere sovente in luoghi discosti e non raggiungibili altrimenti che con l’automobile.
In linea di principio le eventuali spese supplementari, causate dall'uso del mezzo privato durante il lavoro, ivi comprese quelle per la messa a disposizione del mezzo (targhe, premi d’assicurazione, usura del veicolo) devono essere rimborsate dal datore di lavoro, conformemente a quanto prevede l'art. 327b cpv. 1 e 2 CO (CDT n. ..__________ dell'11 ottobre 1996 in re G.R.; supra consid. 3.2.5.). Il rimborso delle spese dei funzionari dello Stato per l'uso del mezzo privato è invece disciplinato dall' 11 DE che regola le indennità e il rimborso spese per i viaggi di servizio del 23 dicembre 1986. La prassi instauratasi con l’entrata in vigore della LIFD e della nuova LT tiene nondimeno equamente conto di tale circostanza, maggiorando la deduzione, che sarebbe concessa al contribuente, se usasse sempre e soltanto il mezzo privato per recarsi e tornare dal lavoro (cfr. CDT n. ..__________ dell' 8 ottobre 1997 in re B.P).
5.3.
Dall’incarto non risulta il numero di queste missioni, per le quali deve far capo alla propria automobile, poiché il datore di lavoro non gliene mette a disposizione una. Né dagli atti risulta il costo annuo per l’andata e il ritorno con il mezzo pubblico.
In simili condizioni appare necessario annullare in ordine su questo punto la decisione su reclamo impugnata con il presente ricorso e retrocedere gli atti all’UT per più approfonditi accertamenti. Al ricorrente viene sin d’ora rivolto l’invito a presentare la distinta delle trasferte effettuate nel periodo di computo 1995-96.
dichiara e pronuncia
§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’ Ufficio di tassazione per nuova decisione dopo ulteriori accertamenti (cfr. consid. 4, in particolare 4.3.)
Non si prelevano né spese né tassa di giustizia
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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