AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.295
Data decisione, Autorità: 12.02.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00295
Lugano 12 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 27 luglio 1998, contestando, in primo luogo l’imposizione di quella parte della rendita di vecchiaia versata al sig. __________ per il figlio __________ e, in secondo luogo, la mancata deduzione di un importo di fr. 5’600, per l’uso professionale di un locale nella loro casa di __________.
L’autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 16 novembre 1998, argomentando, quanto al primo aspetto, che la rendita completiva versata al reclamante dalla cassa pensione rientrava fra i redditi del padre, quale avente diritto alla prestazione stessa. In relazione alla pretesa deduzione delle spese professionali, l'Ufficio di tassazione faceva notare di non avere incluso fra i redditi, non essendo stato dichiarato, il valore locativo dell’appartamento impiegato a scopi professionali e di non poterne pertanto concedere la detrazione dal reddito imponibile.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ ripropongono le richieste già respinte dall’autorità fiscale. Contestano in particolare l’argomento dell'Ufficio di tassazione, secondo cui la deduzione per l’uso professionale dell’appartamento di loro proprietà potrebbe essere ammessa solo qualora essi dichiarassero il relativo valore locativo fra i redditi, osservando che la banca per cui il sig. __________ lavora non gli versa alcun compenso per l’impiego di tali locali. In relazione alla rendita di vecchiaia per il figlio __________, fanno notare che quest’ultimo l’ha inclusa fra i propri redditi imponibili.
3.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
3.2.
Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 DE del 10 dicembre 1996). La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2’000.-- l’anno oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso dovranno essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE del 10 dicembre 1996). La deduzione complessiva è ridotta proporzionalmente se l’attività lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo parziale (art. 7 cpv. 3 DE del 10 dicembre 1996).
Anche per l’IFD sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi pro-fessionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di fr. 1’800.-- l’anno e un massimo di fr. 3’600.-- (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993, nella versione modificata il 31 maggio 1996). Tuttavia la riduzione forfettaria va ridotta in modo adeguato se l’attività lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo parziale (art. 7 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993).
3.3.
In merito all’uso professionale di un locale privato la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire, in linea di principio, che i contribuenti, che possono provare di dover riservare, a titolo principale e regolare, una stanza del loro appartamento privato a scopi professionali, possono dedurre separatamente le spese cagionate dall'uso di questa stanza di lavoro privata. Non entrano in linea di conto lavori professionali occasionali fatti nell'appartamento privato, poiché non sono fonte di spese supplementari. In altre parole i locali devono servire a titolo principale all'esercizio dell'attività lucrativa. Non possono quindi essere considerate ragioni di comodità che inducono il contribuente a usare uno o più locali della propria abitazione per lo svolgimento dell'attività professionale (cfr. sentenza del Tribunale federale del 23 agosto 1990, in ASA 60 p. 341; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1989, p. 105 s.; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, pp. 324-326; inoltre: Circolare n. 26 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, del 22 settembre 1995, n. 4; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 199).
Concretamente, il contribuente che chiede la deduzione per l’uso professionale di un locale privato della propria abitazione, deve provare:
l'esecuzione regolare a casa propria di una parte importante del proprio lavoro professionale, poiché il suo datore di lavoro non gli mette a disposizione un locale appropriato:
la disponibilità nel suo appartamento privato, risp. nella sua abitazione usata in proprio, di un locale particolare utilizzato essenzialmente per scopi professionali e non privati
(ASA 60 341 ss).
Assenza di un locale adeguato sul luogo di lavoro, necessità di un locale per l’esercizio della professione, disponibilità di un locale nella propria abitazione: queste in sintesi le condizioni che devono essere soddisfatte per avere diritto alla deduzione (Funk, op. cit., p. 105; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 20 ad art. 22bis cpv. 1 DIFD, pp. 694-5).
3.4.
Come risulta dalla decisione impugnata, l’autorità fiscale ha ammesso in linea di principio la deduzione richiesta dai ricorrenti, riconoscendo pertanto che il signor __________ __________ necessita dell’appartamento nello stabile di __________, di cui è proprietario, per svolgervi le attività per cui è retribuito dalla banca.
La sola ragione per cui, in pratica, non ha aggiunto alle deduzioni per spese professionali il valore locativo dell’appartamento in questione è rappresentata dalla circostanza che ha omesso di includere fra i redditi della sostanza il valore locativo stesso.
Il modo di procedere dell'Ufficio di tassazione non può che essere condiviso, per il semplice fatto che non è pensabile che un contribuente pretenda di dedurre quale costo un importo del quale non ha effettivamente goduto; in altri termini, i ricorrenti possono far valere spese per l’uso di un locale solo nella misura in cui hanno effettivamente il godimento del locale stesso o perché lo usano quali proprietari o perché ne pagano la pigione al proprietario.
Non si vede del resto per quale ragione si dovrebbe rinunciare ad assoggettare all’imposta sul reddito il valore locativo di tale appartamento, giacché, secondo la giurisprudenza, un'eccezione all'imposizione del valore locativo può essere concessa solo per locali oggettivamente inutilizzabili, o che rimangono vuoti per l'impossibilità di trovare inquilini a causa di importanti svantaggi oggettivi dell'abitazione (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., § 22 N 433 e 434, p. 280). In altre parole, solo impedimenti di natura oggettiva, ed inerenti all'immobile, possono, se del caso, giustificare l'esenzione del valore locativo (CDT n. 4 dell'11 febbraio 1992 in re L.P.; CDT n. 177/93 del 27 agosto 1993 in re H. B.).
3.5.
Ne consegue che, sotto tale profilo, il ricorso deve essere respinto.
4.1.
Dagli atti fiscali risulta che il signor __________ __________, in pensione dal 1° febbraio 1993, ha percepito, nel corso del periodo di computo, una pensione di vecchiaia (2° Pilastro) di fr. 78’396 nel 1995 e fr. 78’948 nel 1996. Inoltre, per il figlio __________, nato nel 1978 e studente, gli sono stati versati ulteriori fr. 18’246 nel 1995 e fr. 18’360 nel 1996.
Nella dichiarazione fiscale 1997/98, i ricorrenti avevano tuttavia inserito fra i propri redditi imponibili solo la pensione di vecchiaia vera e propria e quella per il figlio limitatamente all’anno 1995. In relazione alla pensione per il figlio, erogata nel corso del 1996, avevano indicato sul formulario di avere esposto l’importo in questione nella dichiarazione del figlio stesso, maggiorenne dal maggio 1996.
Dissentendo da tale modo di procedere, l'Ufficio di tassazione ha però aggiunto ai redditi dei contribuenti anche la pensione di vecchiaia erogata per il figlio nel 1996, argomentando che determinante sarebbe «la realtà economica dei fatti e non la complessa configurazione giuridica del meccanismo che regola il diritto e il versamento delle rendite per i figli al genitore».
4.2.
In sede di istruzione del ricorso, questa Camera ha chiesto ai ricorrenti di produrre una copia del regolamento della cassa pensione che eroga la rendita in discussione.
In data 29 dicembre 1998, essi hanno dunque trasmesso alla Camera di diritto tributario il regolamento della cassa pensione del __________ __________ __________ (Svizzera). L’art. 4.4.1 di quest’ultimo prevede che, fintantoché l’assicurato percepisce una pensione vecchiaia della cassa, abbia diritto ad una pensione vecchiaia per figli per ciascuno dei suoi figli. Sono a tale proposito applicabili per analogia le disposizioni del regolamento stesso concernenti la pensione per orfani. Queste ultime disposizioni prevedono in particolare che la pensione per orfani sia pagata fino alla fine del mese durante il quale il figlio compie il 18° anno di età o al massimo il 25° anno qualora si tratti di figli agli studi.
4.3.
Come risulta chiaramente dalle disposizioni regolamentari citate, creditore della controversa prestazione di vecchiaia è l’assicurato stesso e non il figlio. L’art. 4.4.1 ha infatti il seguente tenore:
«Fintantoché l’assicurato percepisce una pensione vecchiaia della Cassa, ha diritto ad una pensione vecchiaia per figli per ciascuno dei suoi figli».
In altri termini, l’assicurato è anche l’avente diritto alla prestazione di cui si tratta, mentre il figlio costituisce semplicemente il presupposto perché l’assicurato benefici dell’ulteriore pensione di vecchiaia per figli. Diverso è, ovviamente, il caso della pensione per orfani, cui ha invece diritto il figlio dell’assicurato, per la semplice ragione che il suo versamento presuppone il decesso di quest’ultimo (cfr. p. es. l’art. 4.9.1 del regolamento della cassa pensione del ricorrente); analogamente, nel caso del capitale versato in caso di decesso dell’assicurato, beneficiari sono i superstiti (art. 4.10.1 del regolamento citato).
4.4.
La suddetta soluzione non si discosta, del resto, da quanto deciso da questa Camera nell’analogo caso dei genitori divorziati e invalidi, che hanno diritto alla rendita completiva per figli dell’AI (CDT n. 43 del 2 marzo 1989 in re F.E.).
Questa Corte aveva infatti rilevato come dal testo dell’art. 35 LAI emerga chiaramente che avente diritto alla rendita completiva è l'invalido, non i suoi figli. Essa va quindi esposta nella sua partita fiscale: ciò a prescindere dal domicilio scelto per motivi di tirocinio o di studio dal figlio maggiorenne che dà diritto alla completiva sino al compimento del suo 25° anno d'età.
4.5.
Anche su questo punto la decisione impugnata deve dunque essere confermata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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