AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.293
Data decisione, Autorità: 12.02.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00293
Lugano 12 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 1998
in materia di: esenzione imposte di successione e donazione
presentato da:
__________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 18 maggio 1998 l'avv. __________, esecutore testamentario della successione, chiedeva alla Divisione cantonale delle contribuzioni l'esenzione dall'imposta cantonale di successione.
La Divisione cantonale delle contribuzioni, dopo aver preso visione dell'estratto del registro di commercio e dell'ulteriore documentazione prodotta dalla __________ __________ __________, con decisione del 3 dicembre 1998 respingeva la domanda di esenzione, poiché l'attività svolta dalla richiedente, pur essendo di pubblica utilità, rivestirebbe unicamente carattere regionale e non sarebbe coperta da accordo di reciprocità tra il Canton Ticino e il Canton Basilea-Campagna.
Con memoria del 14 gennaio 1999 la Divisione cantonale delle contribuzioni propone di respingere il ricorso.
Il 10 febbraio 1999, ad istruttoria ormai conclusa, la ricorrente inviava a questa Camera una distinta delle giornate di degenza del 1998 suddivise per cantone di provenienza.
In virtù dell’art. 154 cpv. 1 LT, sono esenti dall’imposta di successione e donazione:
a) la Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale;
b) il Cantone e i suoi stabilimenti;
c) i Comuni, le Parrocchie e i Patriziati nonché le altre collettività territoriali di diritto pubblico del Cantone;
d) le persone giuridiche con sede nel Cantone, che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità oppure scopi ideali nel Cantone o di interesse della comunità svizzera, per le devoluzioni e le liberalità esclusivamente e irrevocabilmente destinate a tali fini;
e) le istituzioni di previdenza professionale di imprese che hanno domicilio, sede o stabilimento d’ impresa in Svizzera, e di imprese che sono loro vicine, a condizione che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza professionale;
f) il coniuge.
Il cpv. 2 dello stesso articolo precisa quindi che gli enti di cui al capoverso 1 lettera d) soggiacciono all’imposta di successione e donazione per le devoluzioni e le liberalità che, entro un lasso ragionevole di tempo, non vengono impiegate direttamente alla realizzazione degli scopi specifici.
Per il cpv. 3, infine, l’autorità fiscale può esonerare, in tutto o in parte:
a) le istituzioni di pubblica utilità con sede nel Cantone, se la loro attività riveste carattere internazionale;
b) le istituzioni di pubblica utilità con sede in altro Cantone, se la loro attività riveste carattere nazionale o internazionale.
3.2.
Per ottenere il riconoscimento di esenzione dall’imposta di successione e donazione, le persone giuridiche di cui all’art. 154 cpv. 1 lettera d) e cpv. 3 LT devono presentare richiesta scritta all’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni (art. 9 Regolamento della legge tributaria, del 18 ottobre 1994).
3.3.
Tra il Canton Ticino e il Canton Basilea-Campagna non esiste alcun accordo di reciprocità che estende l'esenzione ai Cantoni concordatari (cfr. art. 156 LT). Un simile accordo esiste attualmente solo con tre Cantoni: Basilea-Città, Berna e Zugo.
Per tale ragione non è applicabile l'art. 154 cpv. 1 lett. d LT (cfr. CDT n. 15 del 29 gennaio 1985; CDT n. 320 dell' 8 ottobre 1985; CDT n. 332 del 28 agosto 1986; CDT n. 59 del 6 marzo 1987).
La domanda d'esenzione va pertanto giudicata in base all'art. 154 cpv. 3 lett. b LT, secondo cui l’autorità fiscale può esonerare in tutto o in parte le istituzioni di pubblica utilità con sede in altro Cantone, se la loro attività riveste carattere nazionale o internazionale (cfr. CDT n. 15 del 29 gennaio 1985; CDT n. 320 dell’8 ottobre 1985; CDT n. 332 del 28 agosto 1986; CDT n. 59 del 6 marzo 1987).
Non basta quindi, per la legge cantonale ticinese, laddove non esiste un accordo intercantonale di reciprocità, che il richiedente l'esenzione adempia la condizione della pubblica utilità. Egli deve adempiere l'ulteriore condizione restrittiva, posta dal diritto cantonale, che la sua attività abbia carattere nazionale o internazionale (cfr. Richner/Frei, Kommentar zum Zürcher Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz, Zurigo, 1966, N. 47 ad § 10, p. 258).
Tale condizione è adempiuta se l'istituzione richiedente opera su tutto il territorio della Confederazione o quanto meno su quello della grande maggioranza dei Cantoni oppure sia aperta e frequentata da utenti provenienti da ogni parte della Svizzera o da un gran numero di Cantoni (cfr. per tutte CDT n. 332 del 28 agosto 1986; CDT n. 59 del 6 marzo 1987; inoltre Richner/Frei, loc. cit.).
Il carattere nazionale è stato, ad esempio, riconosciuto a un centro culturale frequentato da persone provenienti da tutta la Svizzera (cfr. CDT n. 171 del 22 aprile 1981), a una chiesa di dimensione nazionale (cfr. CDT n. 207 del 22 maggio 1981) ed anche a un'associazione confessionale affiliata alla Centrale svizzera d'aiuto ai rifugiati e aperta a persone d'ogni credo e fede, senza pregiudizi di razza né di nazionalità (cfr. CDT n. 184 dell’11 giugno 1985).
Il carattere nazionale è invece stato negato a un'istituzione che opera in una regione ben delimitata, pur non escludendo in linea di principio l'assunzione di ospiti provenienti da altre regioni (cfr. CDT n. 332 del 28 agosto 1986) e a una casa per anziani, gestita da un'associazione religiosa, che a causa del ridotto numero di posti disponibili, non poteva che assumere che un'irradiazione regionale (cfr. CDT n. 59 del 6 marzo 1987).
4.2.
Seguendo la giurisprudenza sopra citata, che ha avallato la prassi rigorosa seguita dall’Autorità fiscale cantonale nell'applicazione del dettato di cui all'art. 154 cpv. 3 lett. b LT, si deve concludere che il carattere nazionale viene di fatto riconosciuto a quegli enti che, per loro natura, hanno un’irradiazione nazionale (si pensi, ad esempio, ad associazioni caritatevoli, di beneficenza, di aiuto, a carattere religioso / confessionale o meno, che non operano in una determinata regione, ma fungono da collettrici di donazioni che vengono ridistribuite), ma non a quegli istituti, ancorati in una regione, che per il tipo d’attività svolta non possono che riferirsi a una cerchia territorialmente limitata di utenti, anche se, in linea di principio, non escludono dalla loro accoglienza persone provenienti da altre regioni (si veda significativamente, a quest’ultimo riguardo, la sentenza CDT n. 332 del 28 agosto 1986, in cui è stato riconosciuto che la ricorrente non soddisfaceva la condizione del carattere nazionale, ma aveva carattere spiccatamente regionale in virtù dell’attività svolta; inoltre CDT ..__________ del 5 dicembre 1997 in re S.A.O.).
L'associazione ricorrente è infatti parte di un'associazione che ha quale scopo la cura e la promozione di tutti i campi della medicina, della pedagogia curativa e della terapia sociale sulla base della scienza antroposofica di __________ __________ e che esplica la sua attività gestendo la Clinica __________ __________ e una scuola materna nel comune di __________.
Se ne deve dedurre, in linea di principio, che l'irraggiamento dell'attività della ricorrente è sostanzialmente di carattere regionale, comunque non tale da raggiungere un'utenza di portata nazionale. Anche la distinta delle giornate di degenza del 1998, prodotta dalla ricorrente, conferma d'altronde sostanzialmente tale circostanza. La maggior parte delle giornate di degenza è in effetti attribuibile al cantone di sede e ai cantoni limitrofi. Solo in misura assai limitata le degenze sono ascrivibili a pazienti provenienti da altri cantoni.
Nel suo ricorso assai succinto, al limite della carenza motivazionale, la ricorrente sembra piuttosto affermare che sarebbe data in concreto la reciprocità con il Canton Basilea-Campagna e che pertanto il ricorso debba essere accolto per questo motivo, dal momento che questo Cantone le ha riconosciuto l'esenzione.
L'argomento ricorsuale è privo di pregio e sembra dettato da un fraintendimento.
6.2.
Va ribadito, a questo proposito (cfr. consid. 3.3.) che accordi di reciprocità in materia di imposte di successione sono stati stipulati dal Canton Ticino soltanto con i Cantoni Basilea-Città, Zugo e Berna e risalgono tutti al 1965. Nessun accordo è invece stato stipulato con il Canton Basilea-Campagna.
A giusta ragione, quindi, la Divisione cantonale delle contribuzioni, in assenza di un simile accordo, ha condotto l'esame della fattispecie secondo i dettami dell'art. 154 cpv. 3 lett. b LT e con altrettanto buon fondamento ha respinto la richiesta, come si è visto nei considerandi precedenti, per carenza di un irraggiamento dell'attività su scala nazionale o internazionale.
Se invece - ma ciò non è il caso - il Canton Basilea-Campagna avesse stipulato un accordo di reciprocità con il Canton Ticino, la ricorrente avrebbe avuto diritto a essere considerata al pari di un ente domiciliato in Ticino ed a fruire del beneficio dell'esenzione alle condizioni previste dalla legge tributaria ticinese, come se essa fosse domiciliata in Ticino (CDT n. 320 dell'8 ottobre 1985 in re Associazione J. H.). In altre parole, l'esistenza di una dichiarazione di reciprocità avrebbe reso equipollenti le istituzioni con sede nel Canton Basilea-Campagna alle istituzioni con sede nel Canton Ticino (cfr. Grüninger/Studer, Commento alla LT/BS, all'art. 7, p. 58).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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