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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.291
Data decisione, Autorità: 27.01.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00291
Lugano 27 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 27 novembre 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che nella dichiarazione fiscale IC/IFD 1997-98 __________ __________, domiciliato a __________, attivo quale guardia di fortificazione ad __________, chiedeva le seguenti deduzioni per spese professionali: fr. 15'000.- per spese di trasporto; fr. 2'600.- per doppia economia domestica e fr. 2'000.- per altre spese professionali;
che nella notifica di tassazione dell' 11 agosto 1997 l'UT concedeva al contribuente deduzioni per spese professionali in ragione di complessivi fr. 10'600.- e, meglio, fr. 6'000.- per spese di trasferta, fr. 2'600.- per doppia economia domestica e fr. 2'000.- per altre spese professionali;
che con tempestivo reclamo del 30 agosto 1997 il contribuente chiedeva l'aumento della deduzione per spese di trasporto a fr. 12'408.-;
che l'UT con decisione su reclamo del 16 novembre 1998 confermava la deduzione complessiva di fr. 10'600.-, suddividendola tuttavia, sulla base di una sentenza di questa Camera del 27 gennaio 1997 in re T., nel seguente modo: fr. 2'200.- per spese di trasferta, fr. 6'400.- per doppia economia domestica e fr. 2'000.- per altre spese professionali;
che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta la decisione su reclamo dell' Ufficio di tassazione, argomentando che nel suo caso non sarebbe applicabile la sentenza di questa Camera, cui fa riferimento l'UT, poiché egli, come tutti i militi del corpo __________ __________ non dispone, come certificato dal colonnello __________ -__________, di una camera sul luogo di lavoro;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che il colonnello __________ -__________ con scritto del 10 novembre 1998 all' Ufficio di tassazione comunica che ai collaboratori della regione __________ __________, che non sono domiciliati ad __________, è consentito abitare fuori dal raggio di domicilio, poiché il comando non è in grado di mettere a disposizione di ogni dipendente una camera;
che pertanto la presente fattispecie appare diversa da quella giudicata da questa Camera con sentenza del 27 gennaio 1997 (inc. n. ..__________), in cui al dipendente veniva messa a disposizione una camera a un prezzo particolarmente vantaggioso;
che di conseguenza le premesse su cui si fonda la decisione su reclamo dell'UT non trovano riscontro nella situazione di fatto, così come è stata illustrata dal colonnello __________ -__________;
che in concreto il solo problema che si pone, al di là della deduzione per doppia economia domestica di fr. 2'600.- e di quella per altre spese professionali di fr. 2'000.-, che appaiono pacifiche, è quello delle spese di trasporto;
che la questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso (ASA 41 p. 586;ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, pp. 682-683);
che gli atti dell'incarto al proposito sono alquanto avari di informazioni: non è infatti dato di sapere quali siano gli orari lavorativi del ricorrente e quindi nemmeno se egli abbia la possibilità di usare il mezzo di trasporto pubblico nelle circostanze concrete del suo caso;
che in simili condizioni gli atti devono essere retrocessi all'UT per nuova decisione sulla deduzione per spese di trasporto dopo ulteriori accertamenti e, se del caso, dopo aver nuovamente sentito il ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione per nuova decisione, dopo ulteriori accertamenti, sull'ammontare delle spese di trasporto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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