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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.288
Data decisione, Autorità: 15.12.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00288
Lugano 15 dicembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 18 novembre 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
e __________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 __________ __________ chiedeva la deduzione di un importo di fr. 1'728.- di media annua per spese di trasporto per percorrere quattro volte al giorno la tratta dal domicilio al luogo di lavoro e di fr. 1'300.- per spese di doppia economia domestica in relazione al pasto di mezzogiorno;
che l' Ufficio di tassazione di __________ concedeva unicamente la deduzione per spese di trasporto, stralciando invece quella per doppia economia domestica, poiché le spese di trasferta sono state calcolate sulla base di quattro viaggi giornalieri (cfr. decisione su reclamo del 16 novembre 1998);
che con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ e __________ __________ chiedono nuovamente la deduzione per doppia economia domestica in relazione al pranzo del marito, adducendo l'irregolarità della pausa di mezzogiorno per esigenze della banca datrice di lavoro; subordinatamente la deduzione delle spese di doppia economia domestica e il dimezzamento di quelle di trasferta;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale;
che, quando il contribuente è costretto dalle condizioni lavorative a prendere il pranzo fuori casa, le spese di trasporto possono evidentemente essere ammesse solo per il tragitto mattutino per recarsi al lavoro e per quello serale per rientrarvi;
che nel precedente periodo fiscale l' Ufficio di tassazione aveva concesso sia la deduzione per spese di trasferta (quattro viaggi) sia quella per doppia economia domestica;
che, lette le spiegazioni del ricorrente sull'irregolarità dell'orario lavorativo, questo giudice, senza compiere per economia di giudizio ulteriori accertamenti, ritiene di poter aderire alla domanda subordinata del ricorrente e di concedergli, come d'altronde deciso dall'UT nel precedente periodo, la deduzione per doppia economia domestica nella misura di fr. 1'300.- all'anno e quella per spese di trasporto in relazione a due soli viaggi giornalieri nella misura di fr. 864.- anni e non di quattro viaggi come erroneamente concesso al contribuente nel passato periodo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 16 novembre 1998 è riformata nel senso che viene ammessa la deduzione per spese di doppia economia domestica in ragione di fr. 1'300.- di media annua, mentre che la deduzione per spese di trasporto viene ridotta a fr. 864.-.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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