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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.286
Data decisione, Autorità: 15.12.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00286
Lugano 15 dicembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 18 novembre 1998
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________, domiciliato a __________, a seguito dello scioglimento della società semplice con __________ __________, ha ceduto il 19 gennaio 1998 la sua quota di proprietà comune sulla part. n. __________ RFD di __________ a quest'ultimo contro assunzione dei debiti ipotecari gravanti l'immobile;
che, con decisione dell'8 luglio 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ infliggeva a __________ __________ una multa disciplinare di fr. 100.-, poiché, nonostante un richiamo per lettera semplice e una diffida per lettera raccomandata del 9 giugno 1998, non aveva presentato la dichiarazione per l'imposta sugli utili immobiliari;
che il 23 luglio 1998 __________ __________ contestava l'ingiunzione di pagamento per complessivi fr. 160.-, rilevando che il trasferimento di proprietà relativo allo scioglimento della società semplice con __________ __________ non aveva dato luogo ad alcun utile imponibile;
che il 22 settembre 1998 l'Ufficio esazione e condoni esigeva il pagamento della multa di fr. 100.-, come pure della tassa di fr. 30.- relativa alla diffida del 9 giugno 1998 e un'ulteriore tassa di fr. 30.- relativa a quest'ultima ingiunzione di pagamento;
che con decisione del 30 ottobre 1998 l' Ufficio di tassazione respingeva nel merito il reclamo;
che __________ __________ impugnava la suddetta decisione con lettera del 18 novembre 1998 in lingua tedesca;
che, con scritto del 19 novembre 1998, la Camera di diritto tributario gli attribuiva un termine di quindici giorni per riproporre il ricorso in lingua italiana o per presentarne la traduzione, avvertendolo che, in caso di inosservanza dell’invito, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile, sicché, per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
che, tuttavia, l'autorità ticinese che riceva un ricorso redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone non può limitarsi a pronunciare l'irricevibilità dello stesso, ma deve segnalare prima tale vizio al ricorrente, attribuendogli contestualmente un termine per la traduzione, per non incorrere in un eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
che, pertanto, la Camera di diritto tributario ha inviato al contribuente, in data 19 novembre, una lettera nella quale lo avvertiva del difetto del suo ricorso e attribuiva un termine di quindici giorni per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità in caso di mancata traduzione;
che, il ricorrente non ha dato seguito a tale ingiunzione;
che, sulla base di quanto precede, questa Camera non può fare altro che constatare l’inammissibilità del ricorso, per il difetto formale indicato;
che, in via abbondanziale, la decisione dell' Ufficio di tassazione appare fondata anche nel merito, poiché il ricorrente, malgrado i ripetuti inviti dell'autorità fiscale, non ha dato seguito all'obbligo di presentare nella sua qualità di alienante la dichiarazione d'imposta sugli utili immobiliari, quand'anche l'alienazione non avesse dato luogo ad alcun utile imponibile;
che dall'atto pubblico di scioglimento della proprietà semplice del 19 gennaio 1998 non si evince se il notaio __________ gli abbia consegnato il formulario per la dichiarazione d'imposta, come prescritto dall'art. 215 cpv. 4 LT;
che quand'anche ciò non fosse avvenuto, la negligenza del ricorrente non troverebbe più alcuna giustificazione dopo il primo richiamo ricevuto dall'autorità fiscale e ancor meno dopo la diffida per lettera raccomandata;
che in ogni caso anche un'eventuale inadempienza del notaio in quanto mandatato dall'alienante di sbrigare le pratiche fiscali legate al trasferimento di proprietà è ininfluente ai fini del presente giudizio, poiché investe unicamente i rapporti di diritto civile tra le parti al mandato;
che la tassa di giustizia e le spese processuali devono essere poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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