AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.284
Data decisione, Autorità: 04.01.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00284
Lugano 4 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 13 novembre 1998
in materia di: tassa di diffida
presentato da:
e __________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, in data 10 aprile 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ inviava ai coniugi __________ e __________ __________ un richiamo ad inoltrare la dichiarazione fiscale 1997/98, non essendo quest’ultima pervenuta entro il termine del 31 marzo 1997;
che, in seguito a ripetute richieste, l’autorità fiscale concedeva ai contribuenti ben cinque proroghe del termine per l’inoltro della dichiarazione, l’ultima delle quali scadeva il 30 settembre 1998;
che, non essendo pervenuta a tale data la dichiarazione fiscale, l'Ufficio di tassazione notificava ai contribuenti una diffida raccomandata, attribuendo loro un termine di dieci giorni per adempiere i propri obblighi;
che i contribuenti impugnavano la suddetta diffida e la relativa tassa di fr. 30, argomentando di non avere mai ricevuto una risposta alla richiesta di proroga del 30 giugno 1998 e di non avere neppure ricevuto il richiamo del 10 aprile 1997;
che essi argomentavano quindi di non essere in grado di inoltrare la dichiarazione fiscale, non disponendo ancora della contabilità del 1997, necessaria per definire il reddito dell’attività indipendente intrapresa dall’avv. __________ nel corso del 1996;
che l’autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 14 ottobre 1998, nella quale adduceva anzitutto di avere concesso la proroga richiesta il 30 giugno 1998, estendendo il termine fino al 30 settembre, e, in secondo luogo, che se i reclamanti davvero non avessero ricevuto la decisione in questione avrebbero dovuto ritenere scaduto il termine ancor prima del 30 settembre 1998;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ postulano l’annullamento della decisione su reclamo e della diffida, facendo presente l’intenso scambio di corrispondenza intercorso con l’autorità di tassazione nel corso del 1997 e del 1998 e ribadendo l’impossibilità di inoltrare la dichiarazione fiscale 1997/98, in mancanza della contabilità dell’esercizio 1997 dell’attività indipendente dell’avv. __________;
che degli ulteriori argomenti ricorsuali si dirà in seguito, in quanto necessario;
che i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta e che coloro che non ricevono il modulo sono tenuti a chiederlo all’autorità competente (art. 198 cpv. 1 LT);
che il contribuente che omette di consegnare la dichiarazione o che presenta un modulo incompleto è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT);
che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art 198 cpv. 4 LT);
che, per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per coprire i costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a richiamarlo all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);
che, per quanto precede, la tassa di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa di cancelleria e non una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi procedurali;
che contro la tassa di diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di trenta giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT);
che nel caso in esame è pacifico che i ricorrenti non hanno presentato la dichiarazione fiscale 1997/98, neppure dopo la scadenza dell’ultima proroga del termine concessagli su loro domanda;
che, d’altronde, non è pertinente l’argomento addotto dai ricorrenti, secondo cui essi avrebbero omesso di inoltrare la dichiarazione per il fatto che non era ancora stata definita la tassazione del periodo fiscale precedente;
che, infatti, l’obbligo di dichiarare redditi e sostanza che si riferiscono ad un determinato periodo fiscale non può minimamente essere attenuato dalle eventuali contestazioni relative a tassazioni di periodi precedenti, dato che i fattori imponibili in ogni periodo fiscale sono indipendenti fra loro (cfr. p. es. CDT n. ..__________ del 14 novembre 1997);
che, di conseguenza, la circostanza addotta dai ricorrenti, laddove pretendono che non sarebbero in grado di adempiere i loro obblighi di collaborazione per il fatto che non dispongono ancora della contabilità del 1997, è irrilevante, per la semplice ragione che essi non dovrebbero fare altro che dichiarare i redditi del periodo di computo 1995/96, lasciando poi all’autorità di tassazione la preoccupazione di chieder loro l’eventuale documentazione dei redditi conseguiti nel 1997, ai fini della definizione dell’imponibile in una tassazione intermedia;
che la descritta conclusione appare ancor più giustificata se si pensa che la dichiarazione fiscale 1997/98 include tutti i redditi e tutta la sostanza e non solo il reddito dell’attività indipendente del contribuente, sicché, se anche si volesse ammettere che egli non sia in grado di adempiere i propri obblighi di collaborazione con preciso riguardo alla documentazione di quest’ultimo reddito, avrebbe comunque l’obbligo di dichiarare le altre entrate, con le relative spese deducibili, nonché la sostanza imponibile al 1° gennaio 1997;
che neppure la circostanza, addotta dai ricorrenti, di non avere mai ricevuto una risposta alla loro domanda di proroga del 30 giugno 1998, muta il quadro della situazione;
che, infatti, un’istanza di proroga in sé non produce alcun effetto sulla decorrenza di un termine stabilito dalla legge né l’autorità fiscale ha l’obbligo di prolungare i termini conformemente ai desideri o ai bisogni dei contribuenti;
che, di conseguenza, se davvero i ricorrenti, come essi sostengono, non avessero ricevuto alcuna risposta alla richiesta di prorogare il termine per l’inoltro della dichiarazione, nulla li avrebbe autorizzati a indugiare oltre nell’adempimento dei loro obblighi, ma anzi, in assenza di una nuova proroga, avrebbero dovuto ritenere vincolante il termine loro conferito con l’ultima decisione in materia;
che, comunque, è opportuno ricordare ancora ai ricorrenti che la tassa di diffida non ha alcun carattere sanzionatorio, ma copre semplicemente dei costi che l’autorità fiscale deve sostenere per richiamare i contribuenti all’adempimento dei loro obblighi di collaborazione;
che il ricorso si rivela di conseguenza infondato.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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