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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.282
Data decisione, Autorità: 03.12.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00282
Lugano 3 dicembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 12 novembre 1998
in materia di: ic/ifd 95/96
presentato da:
__________, __________ __________ __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________ ha impugnato la decisione su reclamo in materia di IC/IFD 1995/96, con ricorso del 12 novembre 1998, redatto in lingua tedesca;
che, con raccomandata del 13 novembre 1998, la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un termine di 15 giorni per tradurre il gravame in italiano, avvertendolo che l’inosservanza dell’invito avrebbe comportato l’irricevibilità del ricorso;
che nessuna traduzione è pervenuta nel termine utile;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
che sarebbe però senz'altro censurabile la decisione dell’autorità, che si limitasse a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, senza invece segnalare prima tale vizio al ricorrente ed attribuirgli contestualmente un termine per la traduzione: in tal caso, infatti, la decisione sarebbe stata viziata da eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
che, come detto, la Camera di diritto tributario ha pertanto inviato al contribuente, in data 13 novembre 1998, una lettera nella quale lo avvertiva del difetto del suo reclamo e gli attribuiva un termine di 15 giorni per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità in caso di mancata traduzione;
che l’inosservanza dell’invito in questione impone a questa Camera di dichiarare irricevibile il ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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