AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.281
Data decisione, Autorità: 04.01.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00281
Lugano 4 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso dell' 11 novembre 1998
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, nato nel 1959, domiciliato a , lavora a di __________ quale impiegato di __________. Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 il contribuente chiedeva una deduzione per spese di trasporto con l’automobile da casa al posto di lavoro di fr. 10'296.- di media annua.
Nella notifica di tassazione del 24 agosto1998 l'UT gli concedeva una deduzione a titolo di spese di trasferta di soli fr. 2’200.- di media annua in relazione all'uso dei mezzi di trasporto pubblici.
L'UT confermava poi l'importo della deduzione con decisione su reclamo del 12 ottobre 1998, argomentando che __________ e __________ sono collegate da comodi mezzi di trasporto e che comunque nello stabilire la deduzione si è pure tenuto conto che in alcune occasioni il contribuente deve fare uso del mezzo di trasporto privato.
Subordinatamente chiede che la deduzione gli sia concessa almeno nella misura di fr. 6'390.- di media annua e, meglio, il costo dell’abbonamento ferroviario annuo incluso l’abbonamento a metà prezzo (fr. 2'226.-), il costo della funicolare __________ -stazione – __________ -__________ (fr. 220.-) e l’uso parziale dell’automobile (fr. 3'944.-).
Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
4.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).
4.2.
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE del 10 dicembre 1996). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE del 10 dicembre 1996). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. DE del 10 dicembre 1996). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 12.- al giorno o di fr. 2’600.- all’anno (art. 3 cpv. 3 DE del 10 dicembre 1996).
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1997-98: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
4.3. La questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p. 682/83).
Il limite entro il quale è possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE 1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern, 5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze citate in: Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 84, nota 17).
4.4.
Aldilà delle differenze rilevabili nella prassi e nella giurisprudenza dei diversi Cantoni, il riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo privato rappresenta dunque l'eccezione. Sebbene l'autorità fiscale cantonale non abbia emanato direttive in materia, varrà comunque il principio che si ammette la deduzione delle spese per il mezzo pubblico, a meno che non vi siano particolari impedimenti o difficoltà tali da indurre a concludere che non si possa pretendere dal contribuente l'uso dei mezzi pubblici. Circa la definizione di criteri che permettano di rendere praticabile la suddetta distinzione, si ritiene che non sia compito della Camera di diritto tributario ma piuttosto dell'autorità amministrativa di provvedervi.
5 5.1.
Dall'esame dell'orario ferroviario, effettuato in un caso del tutto analogo al presente (cfr. CDT. n. ..__________ in re P.S., di data odierna) risulta che Gordola è collegata da treni che, pur comportando un cambio a __________ o a __________, non comportano tempi morti di trasferta. Alla mattina nella fascia oraria tra le sette e le otto esistono ben due collegamenti che richiedono un tempo di trasferta di 44 risp. 37 minuti. Alla sera, a partire dalle cinque esistono possibilità con tempi di trasferta analoghi.
È quindi fuor di dubbio che il ricorrente possa far capo al treno, non appena si consideri che il luogo di lavoro è situato in centro a Lugano ed è facilmente raggiungibile a piedi o con la funicolare. Ci si potrebbe quindi persino chiedere se, in considerazione delle difficoltà di circolazione negli orari di punta e delle necessità di trovare un posteggio, il collegamento ferroviario non sia talvolta addirittura più favorevole.
5.2.
È certo vero che il ricorrente in determinati periodi può provare difficoltà nell’utilizzare il mezzo pubblico di trasporto a dipendenza degli orari lavorativi particolari determinati dalla necessità di allestire i commenti borsistici serali della borsa americana o mattutini delle borse asiatiche.
Si giustifica quindi di tenerne conto in una certa misura e, meglio, per 75 giornate lavorative all’anno pari a un terzo circa delle giornate lavorative annuali. La distanza tra il domicilio e il luogo di lavoro, secondo l’indicatore delle distanze allestito dalla Sezione del personale dello Stato e utilizzato da questa Camera quale strumento di semplificazione per calcolare le distanze chilometriche ai fini della commisurazione della deduzione per spese di trasporto (CDT n. ..__________ dell' 11 ottobre 1996 in re F. e C. A.), è di km 34 per un totale giornaliero di km. 68.
La deduzione per l’uso del veicolo privato ammonta pertanto a fr. 3'060.-. Ad essa deve essere aggiunta la spesa per l’abbonamento ferroviario di fr. 2'226.- e, facendo uso di una certa larghezza, quella per l’uso della funicolare nei giorni in cui il ricorrente non usa l’automobile (150 giorni a fr. 1.-).
La deduzione complessiva può così essere fissata in fr. 5'436.- di media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Di conseguenza, la decisione su reclamo del 12 ottobre 1998 è riformata nel senso che la deduzione complessiva per spese di trasferta è fissata in fr. 5'436.- di media annua.
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono per metà a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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