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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.277
Data decisione, Autorità: 04.01.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00277
Lugano 4 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Efrem Beretta (quest’ultimo in sostituzione del giudice Lorenzo Anastasi, astenutosi)
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 10 novembre 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________. __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che . __________ __________ è separato dalla moglie __________ dall’11 ottobre 1993 e il divorzio è stato pronunciato con sentenza del 14 luglio 1995 del Pretore di __________ -;
che, nella dichiarazione fiscale 1997/98, il contribuente chiedeva la deduzione di fr. 52’812.–, quali alimenti versati alla ex moglie ed ai figli nel periodo di computo 1995/96;
che l'Ufficio di tassazione di __________, notificandogli la tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 25 maggio 1998, ammetteva la detrazione richiesta e commisurava pertanto il reddito imponibile in fr. 71’383 per l’IC e in fr. 74’783 per l’IFD;
che il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 28 giugno 1998, chiedendo di aumentare la deduzione per alimenti a fr. 90’612, includendovi anche il valore della casa a lui appartenente e da lui ceduta in uso alla ex moglie in base alla sentenza di divorzio;
che l'Ufficio di tassazione respingeva il gravame, con decisione del 12 ottobre 1998, osservando di non poter ammettere in deduzione il valore locativo della casa abitata dalla ex moglie, in considerazione del fatto che non era neppure stato imposto il valore locativo stesso quale reddito della sostanza;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________. __________ postula l’annullamento del contratto d’affitto da lui stipulato con la moglie e il riconoscimento di una deduzione ulteriore di fr. 39’000 anche per il periodo fiscale precedente;
che, con un complemento del 26 novembre 1998 al ricorso, il ricorrente chiede pure la deduzione degli interessi passivi relativi ad un conto corrente della Banca __________ __________, argomentando di non averli fatti valere integralmente per un errore intervenuto durante la procedura di tassazione;
che, secondo l’art. 22 lett. f LT e l’art. 23 lett. f LIFD, sono imponibili, fra l’altro, gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, mentre gli articoli 32 cpv. 1 lett. c LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD prevedono, da parte loro, la deduzione dai redditi degli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia;
che, se il coniuge che si obbliga a contribuire al mantenimento dell’altro adempie quest’obbligo lasciandogli abitare la propria casa gratuitamente, si ha una semplice prestazione di alimenti in natura anziché in denaro: il beneficiario dovrà quindi dichiarare il valore locativo dell’abitazione quale prestazione di alimenti ricevuta dall’ex coniuge, mentre quest’ultimo potrà dedurre lo stesso importo dal suo reddito a titolo di alimenti versati (Holtz, Steuerrechtliche Folgen der Ehescheidung, Berna/Stoccarda 1989, p. 327; StE 1987 B 25.3 n. 5, 1990 B 27.2 n. 10);
che l’effetto della deduzione degli alimenti sarà peraltro neutralizzato, perlopiù, dall’aggiunta del valore locativo nella tassazione del proprietario: quest’ultimo può infatti versare a titolo di alimenti all’ex coniuge ciò che egli stesso ha conseguito quale reddito, indipendentemente dalla forma in cui si presenta;
che il suo reddito in natura, rappresentato dal valore locativo della casa di cui è proprietario, diventa così l’oggetto della sua prestazione alimentare (Holtz, op. cit., p. 334; StE 1990 B 27.2 n. 10);
che una differenza fra quanto dichiarato quale valore locativo e quanto dedotto a titolo di alimenti potrebbe essere determinata dai costi di manutenzione della casa: se, infatti, il proprietario, con la convenzione di divorzio, si assume anche il pagamento di tali spese, potrà ottenerne la deduzione dal valore locativo, che, al netto di tali costi, risulterà quindi inferiore alla deduzione per alimenti riconosciutagli;
che, nella fattispecie, per semplificare l’accertamento, l’autorità di tassazione non ha imposto fra i redditi del contribuente il valore locativo della casa di abitazione concessa alla ex moglie e non ha, di conseguenza, neppure dedotto il relativo valore a titolo di contributo alimentare;
che, d’altronde, ha ammesso in deduzione non solo il debito ipotecario che grava sulla casa ma anche gli interessi passivi che ad esso si riferiscono e le spese di manutenzione;
che, in tal modo, l’autorità fiscale ha correttamente proceduto alla commisurazione ed all’imposizione del reddito del ricorrente;
che non trova riscontro nei fatti l’affermazione del ricorrente, secondo cui l'Ufficio di tassazione, oltre al reddito di fr. 39’000 annui, avrebbe «imposto alla ex moglie pure i fr. 1’200 annui di affitto vero e proprio» il cui versamento era stato concordato con un contratto di locazione sottoscritto dagli ex coniugi il 27 novembre e il 2 dicembre 1995;
che, infatti, nella tassazione 1997/98 della signora __________ __________ risultano essere stati imposti come alimenti solo i contributi di mantenimento da lei percepiti nel periodo di computo (fr. 56’425 nel 1995 e fr. 49’200 nel 1996, pari a fr. 52’812 in media annua) e il valore locativo della casa di abitazione (fr. 39’000);
che, in altri termini, il contratto di locazione, di cui ora il ricorrente chiede l’annullamento alla Camera di diritto tributario, è stato semplicemente ignorato dall’autorità fiscale, che ha per contro correttamente considerato che l’uso dell’abitazione si fondasse sulla sentenza di divorzio;
che neppure può essere accolto, per le ragioni già esposte, l’ulteriore argomento del ricorrente, secondo cui egli non potrebbe «essere tassato per un reddito... che di fatto non esiste»;
che, invece, è evidente come egli possa concedere alla ex moglie l’abitazione della propria casa solo nella misura in cui egli ne è proprietario e ne ha quindi il godimento, mentre sarebbe impensabile che egli potesse pagare alimenti, sia pure in natura, senza disporre del reddito corrispondente e senza, d’altra parte, consumare la propria sostanza;
che, del resto, il ragionamento del contribuente, se portato alle sue estreme conseguenze, dovrebbe comportare che anche il suo stipendio sia esentato dall’imposta sul reddito, nella misura in cui esso è poi versato alla ex moglie a titolo di contributo alimentare;
che la conclusione cui si è pervenuti dovrebbe valere naturalmente anche per il periodo 1995/96, con riferimento al quale il ricorrente ha chiesto la stessa deduzione di fr. 39’000;
che, comunque, su questo punto la Camera non può entrare nel merito del ricorso, opponendovisi la sopravvenuta esecutività della decisione relativa al periodo 1995/96: con riferimento a tale aspetto, potrebbe tutt’al più essere proponibile un’istanza di revisione;
che il ricorso può per contro essere accolto, nella misura in cui si riferisce alla deduzione degli interessi passivi: dalla documentazione bancaria trasmessa con il complemento del 26 novembre 1998, risulta infatti che egli aveva omesso di far valere gli interessi dei primi tre trimestri del 1995 e del 1996, avendo prodotto all’autorità fiscale solo i conteggi relativi all’ultimo trimestre;
che la deduzione degli interessi passivi relativi al conto corrente presso la Banca __________ __________, ammessa nella misura di fr. 2’477 nel 1995 e fr. 2544 nel 1996, deve pertanto essere rettificata portando i relativi importi, comprensivi delle provvigioni sui movimenti e delle relative spese bancarie (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, n. 217 al § 24 LT-AG, p. 365), a complessivi fr. 11’829 in media annua;
che l’esito del ricorso, parzialmente favorevole al ricorrente, comporta comunque che la tassa di giustizia e le spese processuali siano poste a suo carico, perché egli avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo, inviando la documentazione richiesta (cfr. art. 231 cpv. 2 LT).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la deduzione degli interessi passivi relativi al conto corrente presso la Banca __________ __________ è aumentata a complessivi fr. 11’829 in media annua.
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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