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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.275
Data decisione, Autorità: 26.02.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00275
Lugano 26 febbraio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 2 novembre 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________, __________ __________. __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ non ha presentato, malgrado diffida e multa disciplinare, la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98, basata sui redditi conseguiti negli anni di computo 1995-96.
L’Ufficio di tassazione di __________ le ha quindi notificato il 13 luglio 1998 la tassazione IC/IFD 1997-98, in cui le esponeva per apprezzamento un reddito del lavoro di fr. 25'000.-.
Il reclamo del 10 settembre 1998 veniva parzialmente accolto con decisione del 19 ottobre 1998. Pur in mancanza di qualsiasi prova, l'UT riduceva, sempre in via di apprezzamento, il reddito del lavoro a fr. 18'000.- di media annua, per tenere così conto dell'asserita assenza all'estero della contribuente durante il periodo di computo.
L'Amministrazione federale delle contribuzioni propone invece, in via principale, di respingere il ricorso e, in via subordinata, di confermare la notifica di tassazione, poiché dall'incarto non si evince se l'UT abbia ritenuto opportuno chiedere una prova esauriente dell'assenza dal Paese. Delle ulteriori argomentazioni dell'AFC verrà detto in seguito, per quanto necessario.
Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
Di nessun rilievo ai fini della ricevibilità del presente gravame la mancanza della firma in calce al ricorso, rilevata dall'AFC, essendo stato accertato in questa sede che si è trattato di una svista. Non mette pertanto conto, per economia di giudizio (il buon senso induce invero a contrapporre l'importo in gioco, soprattutto per l'IFD, al carico di lavoro di questo Tribunale), assegnare alla ricorrente un termine in sanatoria.
Nel presente caso, come rilevato dall'AFC nelle proprie osservazioni, non risulta dall'incarto se l'UT abbia accertato o meno i motivi dell'assenza all'estero della contribuente.
In simili condizioni, questo giudice non è, a sua volta, in grado di esprimersi, come richiesto dall'AFC, sulla tempestività del reclamo.
Per economia di giudizio, in considerazione anche della ridotta entità degli importi in gioco, questo giudice non può far altro che annullare in ordine la decisione su reclamo dell'UT e retrocedergli gli atti per ulteriori accertamenti in merito alla tempestività del reclamo.
Qualora la stessa fosse negata, la notifica di tassazione dovrà essere confermata. Qualora invece dovesse essere accolta, l'UT avrà modo di pronunciarsi dapprima sui rilievi mossigli dall'AFC circa la prova della manifesta inesattezza della tassazione d'ufficio e, se del caso, in seguito sulla rilevanza del certificato di salario prodotto in questa sede, come pure del rilievo da attribuire alla mancanza di data.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
La decisione su reclamo del 19 ottobre 1998 è annullata in ordine e gli atti sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per nuova decisione, dopo ulteriori accertamenti (consid. 5).
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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